Art. 16 Accesso al ruolo direttivo speciale 1. Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede, nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e, salvo quanto previsto all'articolo 24, mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un colloquio. Il concorso e' riservato al personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente. 2. Non e' ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto"; b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 3. Le eventuali forme di preselezione, le prove di esame, scritte ed orali, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono stabilite con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo regolamento sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse. 4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1o febbraio 1989, n. 53. 5. Durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Note all'art 16: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 1o febbraio 1989, n. 53 (modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato): "Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 903 e 904. 2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali". - Per il testo dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1976, n. 668, vedi nelle note all'art. 5.