Art. 16
                 Accesso al ruolo direttivo speciale

  1.  Alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale si accede,
nel limite dei posti disponibili nella relativa dotazione organica e,
salvo  quanto previsto all'articolo 24, mediante concorso interno per
titoli  di servizio ed esame consistente in due prove scritte e in un
colloquio.  Il  concorso  e'  riservato  al personale del ruolo degli
ispettori  della  Polizia  di  Stato  con  la  qualifica di ispettore
superiore  -  sostituto  ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso
del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.
  2.  Non  e'  ammesso  al  concorso  il  personale che alla data del
relativo bando abbia riportato:
a) nei  tre  anni  precedenti,  un  giudizio  complessivo inferiore a
   "distinto";
b) nell'anno   precedente,   la   sanzione  disciplinare  della  pena
   pecuniaria;
c) nei   tre   anni   precedenti,   la  sanzione  disciplinare  della
   deplorazione;
d) nei   cinque  anni  precedenti,  la  sanzione  disciplinare  della
   sospensione dal servizio.
  3.  Le  eventuali forme di preselezione, le prove di esame, scritte
ed  orali,  le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione
della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria sono
stabilite   con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
emanare  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.  Con  il  medesimo regolamento sono individuate le categorie
dei   titoli   da  ammettere  a  valutazione,  tra  le  quali  assume
particolare  rilevanza  l'anzianita'  di effettivo servizio nel ruolo
degli  ispettori,  e  i  punteggi massimi da attribuire a ciascuna di
esse.
  4.  A  coloro  che  partecipano  al  concorso  di cui al comma 1 si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  24 della legge 1o
febbraio 1989, n. 53.
  5.   Durante  il  periodo  di  frequenza  del  corso  il  personale
interessato  e'  collocato  in  aspettativa ai sensi dell'articolo 28
della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
 
          Note all'art 16:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  della  legge
          1o febbraio  1989,  n. 53 (modifiche alle norme sullo stato
          giuridico   e   sull'avanzamento  dei  vicebrigadieri,  dei
          graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e
          del  Corpo  della  guardia  di finanza nonche' disposizioni
          relative  alla  Polizia  di Stato, al Corpo degli agenti di
          custodia e al Corpo forestale dello Stato):
              "Art. 24. - 1. L'appartenente ai ruoli della Polizia di
          Stato  che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a
          concorsi,  interni  o pubblici con riserva di posti, per il
          passaggio  o  l'accesso ai ruoli superiori della Polizia di
          Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti
          psico-attitudinali  per  la  parte gia' effettuata all'atto
          dell'ingresso  in  carriera,  ne'  agli accertamenti medici
          previsti  dai  regolamenti  approvati  con  i  decreti  del
          Presidente  della  Repubblica  23 dicembre  1983, nn. 903 e
          904.
              2.   Devono   in   ogni   caso  essere  effettuati  gli
          accertamenti  medici  e  psico-attitudinali  specificamente
          previsti   per   l'accesso   ai  ruoli  superiori,  per  il
          conseguimento  di  particolari abilitazioni professionali o
          di servizio e per impieghi speciali".
              -  Per  il  testo  dell'art.  28 della legge 10 ottobre
          1976, n. 668, vedi nelle note all'art. 5.