Art. 17. Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1o aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. 2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio. 3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 4. Le modalita' di svolgimento e i programmi del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita' previsto dal comma 2, nonche' le modalita' dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 4. 6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso. 7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121. 8. L'anzianita' pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
Note all'art. 17: - Per il testo degli articoli 59, secondo comma, e 60, della legge 1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2), vedi nelle note all'art. 4. - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 2): "Art. 43 (Trattamento economico). - Ai funzionari del ruolo dei commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per venticinque anni, e' attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore. Al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, spetta una indennita' mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennita' speciale non compete al personale che beneficia dell'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo".