Art. 17.
  Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale
1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 16 frequentano un
corso  di  formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto
superiore  di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi
comprensivi  di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia
di  Stato,  si  svolge  secondo programmi e modalita' coerenti con le
norme  concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento
e'   impartito  da  docenti  universitari,  magistrati,  appartenenti
all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i
principi  stabiliti  dall'articolo  60 della legge 1o aprile 1981, n.
121.  Durante  la  frequenza  del  corso  i vice commissari del ruolo
direttivo  speciale  rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria.
  2.  Il  direttore  dell'Istituto  superiore  di polizia, sentito il
comitato  direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti
dei  frequentatori  un  giudizio  di  idoneita'  per  l'ammissione al
secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto
previsto  dall'articolo  18,  sostengono l'esame finale sulle materie
oggetto di studio.
  3.  I  vice  commissari  del  ruolo  direttivo  speciale  che hanno
superato  l'esame  di  fine corso sono confermati nel ruolo direttivo
speciale  con  la  qualifica  di  commissario, secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso.
  4.  Le  modalita'  di  svolgimento  e  i  programmi  del  corso  di
formazione,  i  criteri per la formulazione del giudizio di idoneita'
previsto  dal  comma  2,  nonche' le modalita' dell'esame finale e di
formazione  della graduatoria finale sono determinati con regolamento
del  Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23  agosto 1988, n 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto.
  5.  Per  l'assegnazione  ai  servizi  d'istituto dei commissari del
ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma
7 dell'articolo 4.
  6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in relazione alla
scelta   manifestata   dagli   interessati   secondo  l'ordine  della
graduatoria  di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando
di concorso.
  7.  Ai  frequentatori  del  corso  di  formazione  si  applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo 59, secondo comma, della legge 1o
aprile 1981, n. 121.
  8.  L'anzianita'  pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello
del   ruolo   direttivo   speciale   non   concorre   a   determinare
l'attribuzione   del   trattamento   economico   previsto  dai  commi
ventiduesimo  e  ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1o aprile
1981, n. 121.
 
          Note all'art. 17:
              -  Per il testo degli articoli 59, secondo comma, e 60,
          della  legge  1o aprile  1981, n. 121 (per l'argomento vedi
          nelle note all'art. 2), vedi nelle note all'art. 4.
              -  Per  il  testo  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedi nelle note all'art. 3.
              -  Si riporta il testo dell'art. 43, commi ventiduesimo
          e  ventitreesimo,  della  legge 1o aprile 1981, n. 121 (per
          l'argomento vedi nelle note all'art. 2):
              "Art.  43  (Trattamento economico). - Ai funzionari del
          ruolo dei commissari ed equiparati della Polizia di Stato e
          ai  primi  dirigenti  che  abbiano  prestato servizio senza
          demerito per venticinque anni, e' attribuito il trattamento
          economico spettante al dirigente superiore.
              Al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione
          civile  dell'interno  in  servizio  presso  il dipartimento
          della  pubblica  sicurezza  o negli uffici dipendenti dalle
          autorita'  nazionali  e  provinciali di pubblica sicurezza,
          nonche'  al  personale di altre amministrazioni dello Stato
          che  presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la
          pianificazione   delle   Forze   di   polizia,  spetta  una
          indennita'  mensile  speciale  non  pensionabile di importo
          complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al
          terzo comma. L'indennita' speciale non compete al personale
          che  beneficia  dell'indennita'  di  cui al terzo comma del
          presente articolo".