Art. 18. 
                 Dimissioni dal corso di formazione 
 
  1. Sono dimessi dal corso i vice  commissari  del  ruolo  direttivo
speciale che: 
    a) dichiarano di rinunciare al corso; 
    b) non ottengono il giudizio di idoneita' previsto al termine del
primo ciclo del corso; 
    c) non  superano  le  prove,  ovvero  non  conseguono  nei  tempi
stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso; 
    d) non superano l'esame finale del corso; 
    e)  sono  stati  per  qualsiasi  motivo  assenti   dall'attivita'
corsuale per piu' di novanta giorni anche se  non  consecutivi  e  di
centottanta giorni per infermita' contratta durante il corso,  ovvero
per infermita' dipendente da  causa  di  servizio,  o,  nel  caso  di
personale femminile, per maternita'. 
  2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5.
  3.  I  provvedimenti  di  dimissione  e  di  espulsione  dal  corso
  determinano la cessazione dalla posizione  di  aspettativa  di  cui
  all'articolo  28  della  legge  10  ottobre  1986,  n.  668,  e  la
  restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione
  costituiscono,  inoltre,  causa  ostativa  alla  partecipazione  ai
  successivi concorsi per la nomina  a  vice  commissario  del  ruolo
  direttivo speciale. 
 
          Nota all'art. 18:
              -  Per  il  testo  dell'art.  28 della legge 10 ottobre
          1986, n. 668, vedi nelle note all'art. 5.