Art. 20. 
  Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale 
 
  1. La promozione a  vice  questore  aggiunto  del  ruolo  direttivo
speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio  per  merito
comparativo, al quale e' ammesso il personale  con  la  qualifica  di
commissario capo del ruolo  direttivo  speciale  che  abbia  compiuto
cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 
  2. Ricorrendo i presupposti per il  conferimento  della  promozione
per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale  che
riveste la qualifica di vice questore aggiunto  del  ruolo  direttivo
speciale possono  essere  attribuiti  i  benefici  economici  di  cui
all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto n. 335 del 1982. 
 
          Note all'art. 20:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  74 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 335 (per
          l'argomento vedi nelle note all'art. 1):
              "Art.  74  (Promozione  per  merito straordinario degli
          appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti). - La
          promozione  alla  qualifica superiore puo' essere conferita
          anche  per  merito  straordinario  ai  vice  commissari, ai
          commissari,  ai  commissari capo, ai vice questori aggiunti
          ed   ai  primi  dirigenti  che  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni,  al  fine  di  tutelare  l'ordine  e la sicurezza
          pubblica  abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita
          ovvero,  nel portare a compimento operazioni di servizio di
          eccezionale  rilevanza,  abbiano  messo in luce eccezionali
          capacita' professionali dimostrando di poter adempiere alle
          funzioni della qualifica superiore".
              - Per  il  testo  vigente  dell'art. 75 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982, n. 335 (per
          l'argomento  vedi  nelle  note all'art. 1), vedi nelle note
          all'art. 68.