Art. 20. Promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale 1. La promozione a vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica. 2. Ricorrendo i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale possono essere attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 75, ultimo comma, del medesimo decreto n. 335 del 1982.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1): "Art. 74 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei commissari e dei dirigenti). - La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti ed ai primi dirigenti che nell'esercizio delle loro funzioni, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica abbiano corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento operazioni di servizio di eccezionale rilevanza, abbiano messo in luce eccezionali capacita' professionali dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore". - Per il testo vigente dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1), vedi nelle note all'art. 68.