Art. 10
             Ambito di applicazione della rivalutazione

  1.  I soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, anche
in  deroga  all'articolo  2426  del  codice  civile  e  ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni materiali
e  immateriali  con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui
scambio  e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le partecipazioni
in   societa'   controllate   e   in   societa'  collegate  ai  sensi
dell'articolo  2359  del  codice civile costituenti immobilizzazioni,
risultanti  dal  bilancio  relativo  all'esercizio chiuso entro il 31
dicembre 1999.
 
          Note all'art. 10:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 87, del Testo unico
          delle  imposte sui redditi, approvato con il citato decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              "Art.   87  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
                a)  le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.
              2.  Tra  gli  enti  diversi dalle societa', di cui alle
          lettere  b)  e  c)  del comma 1, si comprendono, oltre alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
          altri   soggetti  passivi  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto  dell'imposta  si  verifica  in modo unitario e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del   comma   1  sono  comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni indicate nell'art. 5.
              3.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi si considerano
          residenti  le  societa' e gli enti che per la maggior parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello Stato.
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e'  determinato  in base alla legge, all'atto costitutivo o
          allo  statuto,  se esistenti in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata  o  registrata. Per oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente   gli  scopi  primari  indicati  dalla  legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto.
              4-bis In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
          nelle   predette   forme,  l'oggetto  principale  dell'ente
          residente    e'    determinato    in   base   all'attivita'
          effettivamente  esercitata nel territorio dello Stato; tale
          disposizione   si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
          residenti.".
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 2426 e 2359 del
          Codice Civile:
              "Art.   2426   (Criteri   di   valutazione).   -  Nelle
          valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
                1)  le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al costo di
          acquisto   o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto  si
          computano  anche  i costi accessori. Il costo di produzione
          comprende   tutti   i   costi  direttamente  imputabili  al
          prodotto.  Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di  fabbricazione  e fino al momento dal quale il bene puo'
          essere  utilizzato;  con  gli stessi criteri possono essere
          aggiunti   gli   oneri   relativi  al  finanziamento  della
          fabbricazione, interna o presso terzi;
                2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali,  la  cui  utilizzazione  e' limitata nel tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in   relazione   con   la   loro  residua  possibilita'  di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento  e  dei  coefficienti  applicati devono essere
          motivate nella nota integrativa;
                3)  l'immobilizzazione  che, alla data della chiusura
          dell'esercizio,  risulti durevolmente di valore inferiore a
          quello  determinato  secondo  i  numeri 1) e 2) deve essere
          iscritta  a  tale  minor  valore;  questo  non  puo' essere
          mantenuto  nei  successivi  bilanci  se  sono venuti meno i
          motivi della rettifica effettuata.
              Per  le  immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in  imprese  controllate o collegate che risultino iscritte
          per    un    valore    superiore    a    quello   derivante
          dall'applicazione  del criterio di valutazione previsto dal
          successivo  numero  4) o, se non vi sia obbligo di redigere
          il  bilancio  consolidato,  al  valore  corrispondente alla
          frazione   di   patrimonio   netto  risultante  dall'ultimo
          bilancio  dell'impresa  partecipata,  la  differenza dovra'
          essere motivata nella nota integrativa;
                4)  le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
          con  riferimento  ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
          secondo  il  criterio indicato al numero 1), per un importo
          pari  alla  corrispondente  frazione  del  patrimonio netto
          risultante  dall'ultimo  bilancio  delle  imprese medesime,
          detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
          principi  di  redazione  del  bilancio  consolidato nonche'
          quelle  necessarie  per  il  rispetto dei principi indicati
          negli articoli 2423 e 2423-bis.
              Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in  base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo di
          acquisto  superiore al valore corrispondente del patrimonio
          netto    risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
          controllata  o  collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
          purche'   ne   siano   indicate   le   ragioni  nella  nota
          integrativa.  La  differenza,  per  la parte attribuibile a
          beni   ammortizzabili   o   all'avviamento,   deve   essere
          ammortizzata.
              Negli  esercizi  successivi  le  plusvalenze, derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al  valore  indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile;
                5)  i  costi di impianto e di ampliamento, i costi di
          ricerca,  di  sviluppo  e  di  pubblicita'  aventi utilita'
          pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con il
          consenso   del   collegio   sindacale   e   devono   essere
          ammortizzati  entro un periodo non superiore a cinque anni.
          Fino  a che l'ammortamento non e' completato possono essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati;
                6)  l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
          il  consenso  del collegio sindacale, se acquisito a titolo
          oneroso,  nei  limiti  del  costo per esso sostenuto e deve
          essere  ammortizzato  entro  un  periodo di cinque anni. E'
          tuttavia     consentito    ammortizzare    sistematicamente
          l'avviamento  in  un  periodo limitato di durata superiore,
          purche'  esso  non  superi la durata per l'utilizzazione di
          questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
          integrativa;
                7)  il  disaggio  su  prestiti  deve  essere iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito;
                8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
          presumibile di realizzazione;
                9)  le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
          che  non  costituiscono  immobilizzazioni  sono iscritti al
          costo  di  acquisto  o  di produzione, calcolato secondo il
          numero  1),  ovvero  al  valore di realizzazione desumibile
          dall'andamento  del  mercato,  se minore; tale minor valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti  meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
          essere computati nel costo di produzione;
                10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
          col  metodo  della  media  ponderata  o  con  quelli "primo
          entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se
          il  valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
          dai   costi   correnti  alla  chiusura  dell'esercizio,  la
          differenza  deve  essere  indicata,  per categoria di beni,
          nella nota integrativa;
                11)  i  lavori in corso su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza;
                12)  le  attrezzature  industriali  e commerciali, le
          materie  prime,  sussidiarie  e  di consumo, possono essere
          iscritte  nell'attivo  ad  un valore costante qualora siano
          costantemente   rinnovate,  e  complessivamente  di  scarsa
          importanza  in  rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
          non  si  abbiano  variazioni  sensibili nella loro entita',
          valore e composizione.
              E'   consentito   effettuare  rettifiche  di  valore  e
          accantonamenti  esclusivamente  in  applicazione  di  norme
          tributarie.".
              "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1)  le  societa'  in  cui  un'altra  societa' dispone
          della maggioranza   dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei voti, ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".