Art. 11.
          (Modalita' di effettuazione della rivalutazione)

  1. La rivalutazione di cui all'articolo 10 deve essere eseguita nel
bilancio  o  rendiconto  dell'esercizio successivo a quello di cui al
medesimo  articolo  10, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente  alla data di entrata in vigore della presente legge,
deve  riguardare  tutti  i  beni  appartenenti  alla stessa categoria
omogenea  e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota
integrativa.  A  tal  fine  si  intendono  compresi  in  due distinte
categorie gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri.
  2.  I  valori  iscritti in bilancio e in inventario a seguito della
rivalutazione   non   possono   in  nessun  caso  superare  i  valori
effettivamente   attribuibili   ai   beni   con  riguardo  alla  loro
consistenza,    alla   loro   capacita'   produttiva,   all'effettiva
possibilita'  di  economica  utilizzazione  nell'impresa,  nonche' ai
valori  correnti  e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati
italiani o esteri.
  3.  Gli  amministratori  e  il collegio sindacale devono indicare e
motivare  nelle  loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione
delle  varie  categorie  di beni e attestare che la rivalutazione non
eccede il limite di valore di cui al comma 2.
  4.  Nell'inventario  relativo all'esercizio in cui la rivalutazione
viene  eseguita  deve essere indicato anche il prezzo di costo con le
eventuali  rivalutazioni  eseguite, in conformita' a precedenti leggi
di rivalutazione, dei beni rivalutati.