Art. 12.
                        (Imposta sostitutiva)

  1.  Sui  maggiori  valori  dei  beni  iscritti  in bilancio, di cui
all'articolo  11,  e'  dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche  e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive pari
al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per
cento relativamente ai beni non ammortizzabili.
  2.  L'imposta  sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre
rate  annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al  periodo  d'imposta  con  riferimento al quale la rivalutazione e'
eseguita;  le  altre  con  scadenza  entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
ai  periodi  d'imposta  successivi.  Gli  importi  da versare possono
essere  compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,   recante   norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle  dichiarazioni.  In  caso  di rateizzazione, sull'importo delle
rate  successive  alla  prima si applicano gli interessi nella misura
del  6  per  cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di
ciascuna   rata  successiva  alla  prima.  L'imposta  sostitutiva  va
computata in diminuzione del saldo attivo ed e' indeducibile.
  3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si
considera   riconosciuto   ai   fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta   regionale   sulle  attivita'  produttive  a  decorrere
dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione e' eseguita.
 
          Nota all'art. 12:
              -  Per il titolo del decreto legislativo 9 luglio 1997,
          n. 241, si veda nelle note all'art. 8.