Art. 13.
               (Contabilizzazione della rivalutazione)

  1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi
degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato
in  una  speciale  riserva  designata  con  riferimento alla presente
legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
  2.  La  riserva,  ove  non  venga imputata al capitale, puo' essere
ridotta  soltanto  con  l'osservanza  delle  disposizioni  dei  commi
secondo  e  terzo  dell'articolo  2445  del codice civile. In caso di
utilizzazione  della riserva a copertura di perdite, non si puo' fare
luogo  a  distribuzione  di  utili  fino  a  quando la riserva non e'
reintegrata  o  ridotta  in  misura  corrispondente con deliberazione
dell'assemblea  straordinaria,  non  applicandosi le disposizioni dei
commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
  3.  Se  il  saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti
mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante
riduzione  del  capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo
patrimoniale,   le  somme  attribuite  ai  soci  o  ai  partecipanti,
aumentate   dell'imposta   sostitutiva  corrispondente  all'ammontare
distribuito,   concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile  della
societa'  o  dell'ente  e  il  reddito  imponibile  dei  soci  o  dei
partecipanti.
  4.  Ai  fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale
deliberate   dopo   l'imputazione   a   capitale   delle  riserve  di
rivalutazione,  comprese  quelle gia' iscritte in bilancio a norma di
precedenti  leggi  di  rivalutazione,  abbiano anzitutto per oggetto,
fino  al  corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con
l'imputazione di tali riserve.
  5.  Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie indicate nel
comma  3,  al soggetto che ha eseguito la rivalutazione e' attribuito
un  credito  d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche  o  dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche pari
all'ammontare  dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12, comma
1, pagata nei precedenti esercizi.
  6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18
dicembre  1997,  n. 466, e successive modificazioni, recante norme di
riordino  delle  imposte personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione  delle  imprese,  il  saldo attivo di cui al comma 1
concorre  a formare la variazione in aumento del capitale investito a
partire  dall'inizio  dell'esercizio in cui e' imputato al capitale o
accantonato a riserva.
 
          Note all'art. 13:
              - Si riporta il testo dell'art. 2445 del codice civile:
              "Art.  2445.  (Riduzione del capitale esuberante). - La
          riduzione  del  capitale,  quando questo risulta esuberante
          per  il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo
          sia   mediante   liberazione   dei  soci  dall'obbligo  dei
          versamenti   ancora   dovuti,  sia  mediante  rimborso  del
          capitale  ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e
          2412.
              L'avviso  di  convocazione dell'assemblea deve indicare
          le  ragioni  e  le  modalita' della riduzione. La riduzione
          deve  comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni
          proprie  eventualmente  possedute  dopo  la  riduzione  non
          eccedano la decima parte del capitale sociale.
              La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo tre
          mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese,
          purche'  entro  questo  termine  nessun  creditore  sociale
          anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
              Il  tribunale  nonostante  l'opposizione, puo' disporre
          che  la  riduzione abbia luogo, previa prestazione da parte
          della societa' di un'idonea garanzia.".
              - Per  il  titolo  del  decreto legislativo 18 dicembre
          1997, n. 466, si veda nelle note all'art. 3.