Art. 14.
  (Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio)

  1. Le disposizioni dell'articolo 12 possono essere applicate per il
riconoscimento   ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche,   dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche  e
dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive  dei  maggiori
valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'articolo 10, dei
beni indicati nello stesso articolo 10.
  2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 e'
accantonato   in  apposita  riserva  cui  si  applica  la  disciplina
dell'articolo 13, comma 3.
  3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1
e  2  si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di
cui  all'articolo  54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  concernente  le  plusvalenze patrimoniali,
iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11.
 
          Nota all'art. 14:
              - Per  il  testo  dell'art.  54, comma 2-bis, del Testo
          unico  delle  imposte  sui redditi, approvato con il citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, si rinvia alle note all'art. 54.