Art. 15.
           (Ulteriori soggetti ammessi alle rivalutazioni)

  1.  Le  disposizioni  degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i
beni  relativi  alle  attivita'  commerciali  esercitate,  anche alle
imprese individuali, alle societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice  ed  equiparate  e  agli  enti  pubblici  e  privati  di cui
all'articolo  87,  comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni, nonche' alle
societa'  ed  enti  di  cui  alla lettera d) del comma 1 dello stesso
articolo  87  e  alle  persone  fisiche  non residenti che esercitano
attivita'  commerciali  nel  territorio  dello Stato mediante stabili
organizzazioni.
  2.   Per  i  soggetti  che  fruiscono  di  regimi  semplificati  di
contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino
acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai registri di cui agli articoli
16  e  18  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni.  La  rivalutazione  e'
consentita  a  condizione  che  venga  redatto  un apposito prospetto
bollato  e  vidimato  che  dovra'  essere  presentato,  a  richiesta,
all'amministrazione  finanziaria,  dal  quale  risultino  i prezzi di
costo e la rivalutazione compiuta.
 
          Note all'art. 15:
              - Per  l'art.  87  del  Testo  unico  delle imposte sui
          redditi  approvato  con  il  citato  decreto del Presidente
          della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda le note
          all'art. 10.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  16  e 18 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600,   recante  "Disposizioni  comuni  in  materia  di
          accertamento  delle  imposte sui redditi", pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  16 ottobre  1973,  n. 268, supplemento
          ordinario n. 1:
              "Art.  16  (Registro  dei  beni  ammortizzabili).  - Le
          societa',  gli  enti e gli imprenditori commerciali, di cui
          al  primo  comma dell'art. 13, devono compilare il registro
          dei  beni  ammortizzabili entro il termine stabilito per la
          presentazione della dichiarazione.
              Nel   registro  devono  essere  indicati,  per  ciascun
          immobile  e  per  ciascuno  dei  beni  iscritti in pubblici
          registri,  l'anno  di acquisizione, il costo originario, le
          rivalutazioni,  le  svalutazioni,  il fondo di ammortamento
          nella  misura  raggiunta  al  termine del periodo d'imposta
          precedente,  il coefficiente di ammortamento effettivamente
          praticato  nel  periodo  d'imposta,  la  quota  annuale  di
          ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
              Per  i  beni  diversi  da  quelli  indicati  nel  comma
          precedente  le  indicazioni  ivi  richieste  possono essere
          effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per
          anno  di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i
          beni  gratuitamente  devolvibili  deve essere distintamente
          indicata   la   quota  annua  che  affluisce  al  fondo  di
          ammortamento finanziario.
              Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
          meta'    di   quelle   risultanti   dall'applicazione   dei
          coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
          68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente
          indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
              I  costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
          trasformazione  di  cui all'ultimo comma del detto art. 68,
          che  non siano immediatamente deducibili, non si sommano al
          valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
          separate  del  registro  dei  beni ammortizzabili a seconda
          dell'anno di formazione.".
              "Art.  18  (Contabilita'  semplificata  per  le imprese
          minori).  -  Le  disposizioni  dei  precedenti  articoli si
          applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile,
          non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di
          cui  allo  stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle
          lettere  c)  e  d)  del primo comma dell'art. 13, qualora i
          ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  e  successive
          modificazioni,  conseguiti  in  un  anno intero non abbiano
          superato  l'ammontare  di  lire  360 milioni per le imprese
          aventi  per  oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire
          un  miliardo  per  le  imprese  aventi  per  oggetto  altre
          attivita',  sono  esonerati  per  l'anno  successivo  dalla
          tenuta  delle scritture contabili prescritte dai precedenti
          articoli,  salvi  gli  obblighi  di  tenuta delle scritture
          previste  da disposizioni diverse del presente decreto. Per
          i    contribuenti    che    esercitano   contemporaneamente
          prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento
          all'ammontare    dei   ricavi   relativi   alla   attivita'
          prevalente.  In  mancanza  della  distinta  annotazione dei
          ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
          prestazioni  di  servizi.  Con  decreto  del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabiliti  i  criteri per la individuazione delle attivita'
          consistenti nella prestazione di servizi.
              I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine
          stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale,
          devono  indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini
          dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze.
              Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto   devono   essere
          separatamente  annotate nei registri tenuti ai fini di tale
          imposta  con  le  modalita'  e nei termini stabiliti per le
          operazioni  soggette a registrazione. Coloro che effettuano
          soltanto  operazioni  non  soggette  a registrazione devono
          annotare  in un apposito registro l'ammontare globale delle
          entrate  e  delle  uscite  relative  a  tutte le operazioni
          effettuate  nella  prima e nella seconda meta' di ogni mese
          ed  eseguire  nel  registro  stesso l'annotazione di cui al
          precedente comma.
              I   soggetti   esonerati   dagli  adempimenti  relativi
          all'imposta  sul  valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,   e  successive  modificazioni,  non  sono  tenuti  ad
          osservare le disposizioni dei due commi precedenti.
              Il  regime  di  contabilita'  semplificata previsto nel
          presente  articolo  si  estende di anno in anno qualora gli
          ammontari indicati nel primo comma non vengano superati.
              Il  contribuente  ha  facolta'  di optare per il regime
          ordinario.  L'opzione  ha  effetto  dall'inizio del periodo
          d'imposta  nel  corso del quale e' esercitata fino a quando
          non  e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per
          i due successivi.
              I  soggetti  che  intraprendono  l'esercizio di impresa
          commerciale,  qualora ritengano di conseguire ricavi per un
          ammontare  ragguagliato  ad un anno non superiore ai limiti
          indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere
          la contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
              Per  i  rivenditori  in  base a contratti estimatori di
          giornali,  di  libri  e  di  periodici,  anche  su supporti
          audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
          fini  del  calcolo  dei  limiti  di  ammissione  ai  regimi
          semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
          del  prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per
          le  cessioni  di  generi  di  monopolio,  valori  bollati e
          postali,   marche   assicurative   e  valori  similari,  si
          considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
              Ai  fini  del presente articolo si assumono come ricavi
          conseguiti  nel  periodo  di  imposta i corrispettivi delle
          operazioni   registrate  o  soggette  a  registrazione  nel
          periodo  stesso  agli  effetti  della  imposta  sul  valore
          aggiunto  e  di quelle annotate o soggette ad annotazioni a
          norma del terzo comma.".