Art. 16.
              (Modalita' attuative della rivalutazione)

  1.  Con  decreto  del  Ministro delle finanze, da adottare ai sensi
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da
pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 10
a 15, ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente
legge,   le   disposizioni   contenute   nelle  precedenti  leggi  di
rivalutazione e quelle di relativa attuazione.
 
          Note all'art. 16:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. -- 2. (Omissis).
              3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4. -- 4-bis. (Omissis).".