Art. 10. 
(Ricorsi avverso i provvedimenti  relativi  alle  iscrizioni  e  alle
                           cancellazioni) 
   1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione  e  avverso  i
provvedimenti  di   cancellazione   e'   ammesso   ricorso   in   via
amministrativa, nel  caso  si  tratti  di  associazioni  a  carattere
nazionale, al Ministro per la solidarieta' sociale, che decide previa
acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 11; nel caso si tratti di associazioni  che  operano  in
ambito regionale o nell'ambito delle province autonome di Trento e di
Bolzano, al presidente della giunta regionale o  provinciale,  previa
acquisizione  del  parere  vincolante   dell'osservatorio   regionale
previsto dall'articolo 14. 
   2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione  e  avverso  i
provvedimenti di  cancellazione  e'  ammesso,  in  ogni  caso,  entro
sessanta  giorni,  ricorso  al  tribunale  amministrativo   regionale
competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta
giorni dalla scadenza  del  termine  per  il  deposito  del  ricorso,
sentiti i difensori delle parti che ne abbiano  fatto  richiesta.  La
decisione del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla sua
notifica, al Consiglio di  Stato,  il  quale  decide  con  le  stesse
modalita' entro sessanta giorni.