Art. 2. 
(Disposizioni  in  materia  di  imposte  sui  redditi  relative  alla
riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni  e  delle
                             deduzioni) 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo  periodo,  in  materia  di
deduzione per  l'abitazione  principale,  le  parole:  "fino  a  lire
1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'ammontare  della
rendita catastale dell'unita' immobiliare  stessa  e  delle  relative
pertinenze,"; nel medesimo comma il secondo periodo e' soppresso; 
    b) all'articolo 10, comma 3-bis, il quinto periodo e'  sostituito
dal seguente: "Non si  tiene  conto  della  variazione  della  dimora
abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero
o  sanitari,  a  condizione  che  l'unita'  immobiliare  non  risulti
locata"; 
    c) all'articolo 11,  comma  1,  concernente  le  aliquote  e  gli
scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche: 
      1) la lettera a), relativa al primo scaglione  di  reddito,  e'
sostituita dalla seguente: 
      "a) fino a lire 20.000.000 ........ 18 per cento;"; 
      2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito,  e'
sostituita dalla seguente: 
      "b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 .... 24  per
cento, per l'anno 2001, 23 per cento,  per  l'anno  2002,  e  22  per
cento, a decorrere dall'anno 2003;"; 
      3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le
parole: "33,5 per cento" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "32  per
cento a decorrere dall'anno 2001"; 
      4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione  di  reddito,
le parole: "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti:  "39  per
cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno  2002,  e  38  per
cento, a decorrere dall'anno 2003"; 
      5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione  di  reddito,
le parole: "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti:  "45  per
cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno  2002,  e  44  per
cento, a decorrere dall'anno 2003"; 
    d) all'articolo 12, comma 1, lettera b), in materia di detrazioni
per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:
"L'importo di lire 516.000 per  l'anno  2001  e  di  lire  552.000  a
decorrere dal 1° gennaio 2002 e' aumentato, rispettivamente,  a  lire
552.000 per l'anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere dal  1°  gennaio
2002, a  condizione  che  il  reddito  complessivo  non  superi  lire
100.000.000. I predetti importi sono aumentati  a  lire  616.000  per
l'anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002,  quando
la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo,  sempre  che
il reddito complessivo non superi lire 100.000.000"; 
    e) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione  dall'imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche
a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo  i
seguenti importi: 
      a) lire 2.220.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente non supera lire 12.000.000; 
      b) lire 2.100.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  12.000.000  ma  non  a  lire
12.300.000; 
      c) lire 2.000.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  12.300.000  ma  non  a  lire
12.600.000; 
      d) lire 1.900.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  12.600.000  ma  non  a  lire
15.000.000; 
      e) lire 1.750.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  15.000.000  ma  non  a  lire
15.300.000; 
      f) lire 1.600.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  15.300.000  ma  non  a  lire
15.600.000; 
      g) lire 1.450.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  15.600.000  ma  non  a  lire
15.900.000; 
      h) lire 1.330.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  15.900.000  ma  non  a  lire
16.000.000; 
      i) lire 1.260.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  16.000.000  ma  non  a  lire
17.000.000; 
      l) lire 1.190.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  17.000.000  ma  non  a  lire
18.000.000; 
      m) lire 1.120.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  18.000.000  ma  non  a  lire
19.000.000; 
      n) lire 1.050.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  19.000.000  ma  non  a  lire
30.000.000; 
      o) lire 950.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  30.000.000  ma  non  a  lire
40.000.000; 
      p) lire 850.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  40.000.000  ma  non  a  lire
50.000.000; 
      q) lire 750.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  50.000.000  ma  non  a  lire
60.000.000; 
      r) lire 650.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  60.000.000  ma  non  a  lire
60.300.000; 
      s) lire 550.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  60.300.000  ma  non  a  lire
70.000.000; 
      t) lire 450.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  70.000.000  ma  non  a  lire
80.000.000; 
      u) lire 350.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  80.000.000  ma  non  a  lire
90.000.000; 
      v) lire 250.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  90.000.000  ma  non  a  lire
90.400.000; 
      z) lire 150.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore  a  lire  90.400.000  ma  non  a  lire
100.000.000; 
      aa) lire 100.000 se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro dipendente e' superiore a lire 100.000.000"; 
      2) nel  comma  2,  all'alinea,  dopo  le  parole:  "redditi  di
pensione" sono inserite le  seguenti:  "redditi  di  terreni  per  un
importo non superiore a lire 360.000"; 
      3) nel comma 2-ter, le  parole:  "il  reddito  derivante  dagli
assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione  legale  ed
effettiva,  di  scioglimento  o  annullamento  del  matrimonio  o  di
cessazione dei suoi effetti civili" sono soppresse e le  parole:  "il
reddito  derivante  da  rapporti  di  lavoro  dipendente  di   durata
inferiore all'anno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "il  reddito
derivante da rapporti di lavoro  dipendente  con  contratti  a  tempo
indeterminato di durata inferiore all'anno"; 
      4) dopo il comma 2-ter, e' inserito il seguente: 
      "2-quater.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis,  dell'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  e  delle  relative  pertinenze,  il   reddito
derivante dai rapporti di lavoro dipendente  con  contratto  a  tempo
determinato di durata inferiore all'anno e il reddito derivante dagli
assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione  legale  ed
effettiva,  di  scioglimento  o  annullamento  del  matrimonio  o  di
cessazione dei suoi effetti civili, spetta una detrazione  secondo  i
seguenti importi: 
      a) lire 400.000, se l'ammontare  del  reddito  complessivo  non
supera lire 9.100.000; 
      b) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo  supera
lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000; 
      c) lire 200.000 se l'ammontare del reddito  complessivo  supera
lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000; 
      d) lire 100.000 se l'ammontare del reddito  complessivo  supera
lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000"; 
      5) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o
piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49  o
d'impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione  dall'imposta
lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a: 
      a) lire 1.110.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000; 
      b) lire 1.000.000 se l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.100.000 ma  non  a
lire 9.300.000; 
      c) lire 900.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.300.000 ma  non  a
lire 9.600.000; 
      d) lire 800.000 se  l'ammontare  complessivo,  dei  redditi  di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.600.000 ma  non  a
lire 9.900.000; 
      e) lire 700.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 9.900.000 ma  non  a
lire 15.000.000; 
      f) lire 600.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non  a
lire 15.300.000; 
      g) lire 480.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 15.300.000 ma non  a
lire 16.000.000; 
      h) lire 410.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 16.000.000 ma non  a
lire 17.000.000; 
      i) lire 340.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 17.000.000 ma non  a
lire 18.000.000; 
      l) lire 270.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 18.000.000 ma non  a
lire 19.000.000; 
      m) lire 200.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 19.000.000 ma non  a
lire 30.000.000; 
      n) lire 100.000  se  l'ammontare  complessivo  dei  redditi  di
lavoro autonomo e di impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non  a
lire 60.000.000"; 
      f) all'articolo 13-bis, comma 1,  lettera  b),  in  materia  di
detrazioni per oneri: 
      1) al primo periodo, le  parole:  "sei  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "un anno"; 
      2) al secondo periodo, le parole: "nei sei mesi  antecedenti  o
successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno  precedente  o
successivo"; 
      3) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "In  caso  di
acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la  detrazione  spetta  a
condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato  notificato  al
locatario l'atto di intimazione di licenza o di  sfratto  per  finita
locazione e che entro un anno dal rilascio l'unita'  immobiliare  sia
adibita ad abitazione principale"; 
      4) al  quarto  periodo,  le  parole:  "il  contribuente  dimora
abitualmente" sono sostituite dalle seguenti: "il  contribuente  o  i
suoi familiari dimorano abitualmente"; 
      5) dopo il quinto periodo sono inseriti  i  seguenti:  "Non  si
tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da  ricoveri
permanenti in istituti di  ricovero  o  sanitari,  a  condizione  che
l'unita'  immobiliare  non  risulti  locata.  Nel   caso   l'immobile
acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di  ristrutturazione  edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita'  immobiliare
e'  adibita  a  dimora  abituale,   e   comunque   entro   due   anni
dall'acquisto"; 
      6) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il  mutuo  e'
intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'  fruire  della
detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in  caso  di
coniuge fiscalmente  a  carico  dell'altro  la  detrazione  spetta  a
quest'ultimo per entrambe le quote"; 
      g) all'articolo 13-bis, comma 1,  lettera  c),  in  materia  di
detrazioni per spese sanitarie, dopo il nono periodo e'  inserito  il
seguente: "La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e' consentita,  con  riferimento  alle  altre
spese di cui alla presente lettera, nel caso  in  cui  queste  ultime
eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue"; 
      h) all'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni  di
locazione: 
      1) al comma 1, lettera  a),  le  parole:  "lire  640.000"  sono
sostituite dalle seguenti: "lire 960.000"; 
      2) al comma 1, lettera  b),  le  parole:  "lire  320.000"  sono
sostituite dalle seguenti: "lire 480.000"; 
      3) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito
o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di
quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di  richiesta  della
detrazione, e siano  titolari  di  qualunque  tipo  di  contratto  di
locazione di unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale
degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non  meno  di
100 chilometri di distanza dal precedente  e  comunque  al  di  fuori
della propria regione, spetta una detrazione, per i primi  tre  anni,
rapportata al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussiste  tale
destinazione, nei seguenti importi: 
      a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30
milioni; 
      b) lire 960.000, se  il  reddito  complessivo  supera  lire  30
milioni ma non lire 60 milioni"; 
      i) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la
determinazione del reddito  del  personale  dipendente  del  Servizio
sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria
esercitata presso studi  professionali  privati,  le  parole:  "nella
misura del 90 per  cento"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nella
misura del 75 per cento". 
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente
detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio
privato, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "alla  eliminazione
delle barriere architettoniche," sono inserite le  seguenti:  "aventi
ad oggetto ascensori  e  montacarichi,  alla  realizzazione  di  ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni  altro
mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita'
interna ed  esterna  all'abitazione  per  le  persone  portatrici  di
handicap in situazioni di gravita', ai sensi dell'articolo  3,  comma
3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  all'adozione  di  misure
finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da
parte di terzi," e dopo le parole:  "sulle  parti  strutturali"  sono
aggiunte le seguenti: ",e all'esecuzione di opere  volte  ad  evitare
gli infortuni domestici"; 
    b) al comma 6, le parole: "nel periodo d'imposta  in  corso  alla
data del 1°  gennaio  2000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nei
periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e
2001". 
  3.  All'articolo  13  della  legge  15  dicembre  1998,   n.   441,
concernente   norme   per   la   diffusione   e   la   valorizzazione
dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: "nel  periodo
d'imposta,  2000"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nei   periodi
d'imposta 2000 e 2001 ". 
  4. Ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 1  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000,
si considerano validamente presentate  le  comunicazioni  di  cui  al
decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse
entro novanta giorni dall'inizio dei lavori. 
  5. Ai fini  della  determinazione  del  reddito  delle  cooperative
edilizie a proprieta' indivisa si deduce un importo pari alla rendita
catastale  di  ciascuna  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze. 
  6. All'articolo 17 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504, e successive modificazioni, il comma 3 e' abrogato. 
  7. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, i commi  9,
10 e 11 sono abrogati. 
  8. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero  2),  e  h),
numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  2000;
quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e),  numeri  1),
3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta 2001. Le  disposizioni  dei  commi  5  e  6  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso alla data del 31 dicembre 1999. 
  9. Le modifiche apportate dalle disposizioni  di  cui  al  presente
titolo in materia  di  imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,  e
dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge  19  settembre  1992,  n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,  n.
438. 
  10. In deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono  legittimi  gli
atti compiuti dai sostituti  di  imposta  che,  nell'ipotesi  in  cui
abbiano impiegato somme proprie per corrispondere  l'acconto  di  cui
all'articolo  1  del  decreto-legge  30  settembre  2000,   n.   268,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.  354,
abbiano  utilizzato  il  relativo  credito  in  compensazione  con  i
versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.