Art. 5
            (Compiti degli ufficiali dello stato civile)

   1. L'ufficiale dello stato civile, nel dare attuazione ai principi
generali  sul servizio dello stato civile di cui agli articoli da 449
a  453 del codice civile e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, espleta i seguenti compiti:
a) forma, archivia, conserva e aggiorna tutti gli atti concernenti lo
   stato  civile  e  cura,  nelle forme previste, la trasmissione dei
   dati al centro nazionale di raccolta di cui all'articolo 10, comma
   2, lettera d);
b) trasmette alle pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta in
   base   alle  norme  vigenti  gli  estratti  e  i  certificati  che
   concernono lo stato civile, in esenzione da ogni spesa;
c) rilascia,  nei  casi  previsti,  gli  estratti e i certificati che
   concernono   lo  stato  civile,  nonche'  le  copie  conformi  dei
   documenti depositati presso l'ufficio dello stato civile;
d) verifica, per le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta,
   la   veridicita'   dei  dati  contenuti  nelle  autocertificazioni
   prodotte dai cittadini in tutti i casi consentiti dalla legge.