Art. 6 
                          (Incompatibilita) 
 
   1. L'ufficiale dello stato civile non puo' ricevere gli  atti  nei
quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini  in  linea  retta  in
qualunque grado, o  in  linea  collaterale  fino  ai  secondo  grado,
intervengono come dichiaranti.