Art. 8 (Altri casi di esercizio delle funzioni) 1. Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi previsti dalla legge, le autorita' diplomatiche o consolari, i comandanti di navi, i commissari di bordo, i comandanti di aeromobili, i direttori sanitari e coloro che ne fanno le veci secondo le disposizioni vigenti, nonche' le autorita' militari responsabili del comando nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.