Art. 8
              (Altri casi di esercizio delle funzioni)

   1. Adempiono le funzioni di ufficiale dello stato civile, nei casi
previsti  dalla  legge,  le  autorita'  diplomatiche  o  consolari, i
comandanti   di   navi,  i  commissari  di  bordo,  i  comandanti  di
aeromobili,  i  direttori  sanitari  e  coloro  che  ne fanno le veci
secondo  le  disposizioni  vigenti,  nonche'  le  autorita'  militari
responsabili del comando nelle zone di operazioni eseguite come forze
di pace o di guerra.