Art. 19.
1.  All'articolo  371-bis del codice penale, dopo il secondo comma e'
aggiunto  il  seguente:  "Le  disposizioni  di  cui  ai commi primo e
secondo  si  applicano,  nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis,
comma   10,   del   codice  di  procedura  penale,  anche  quando  le
informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore".
 
          Nota all'art. 19:
              - Il  testo  dell'art.  371-bis del codice penale, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   371-bis   (False   informazioni   al   pubblico
          ministero).  -  Chiunque,  nel  corso  di  un  procedimento
          penale,   richiesto   dal  pubblico  ministero  di  fornire
          informazioni  ai  fini  delle indagini, rende dichiarazioni
          false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
          ai  fatti  sui  quali  viene  sentito,  e'  punito  con  la
          reclusione fino a quattro anni.
              Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di
          informazioni,  il  procedimento  penale,  negli altri casi,
          resta  sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del
          quale   sono   state  assunte  le  informazioni  sia  stata
          pronunciata  sentenza di primo grado ovvero il procedimento
          sia  stato  anteriormente  definito con archiviazione o con
          sentenza di non luogo a procedere.
              Le  disposizioni  di  cui  ai  commi primo e secondo si
          applicano,  nell'ipotesi  prevista dall'art. 391-bis, comma
          10,  del  codice  di  procedura  penale,  anche  quando  le
          informazioni  ai  fini  delle  indagini  sono richieste dal
          difensore.".