Art. 20.
1. Dopo l'articolo 371-bis del codice penale e' inserito il seguente:
"Art.  371-ter. - (False dichiarazioni al difensore). - Nelle ipotesi
previste  dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale,  chiunque,  non  essendosi avvalso della facolta' di cui alla
lettera  d)  del  comma  3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni
false e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Il  procedimento  penale resta sospeso fino a quando nel procedimento
nel  corso  del  quale  sono state assunte le dichiarazioni sia stata
pronunciata  sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato
anteriormente  definito con archiviazione o con sentenza di non luogo
a procedere".