Art. 21.
1. Dopo l'articolo 379 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art.  379-bis.  - (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento
penale).  - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
rivela  indebitamente  notizie  segrete  concernenti  un procedimento
penale,  da  lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto
del  procedimento stesso, e' punito con la reclusione fino a un anno.
La  stessa  pena  si  applica alla persona che, dopo avere rilasciato
dichiarazioni  nel  corso  delle indagini preliminari, non osserva il
divieto   imposto  dal  pubblico  ministero  ai  sensi  dell'articolo
391-quinquies del codice di procedura penale".