Art. 22. 1. All'articolo 375 del codice penale, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,". 2. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,". 3. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "davanti all'autorita' giudiziaria ovvero" sono inserite le seguenti: "alla persona richie- sta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata" e dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,". 4. All'articolo 384 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,"; b) al secondo comma, dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,".
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 375 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 375 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 374, la pena e' della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; e' della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed e' della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.". - Il testo dell'art. 376 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 376 (Ritrattazione). - Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.". - Il testo dell'art. 377 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 377 (Subornazione). - Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attivita' di perito consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.". - Il testo dell'art. 384 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 384 (Casi di non punibilita'). - Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione".