Art. 22.
1.  All'articolo  375  del  codice penale, dopo le parole: "371-bis,"
sono inserite le seguenti: "371-ter,".
2.  All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,".
3.  All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"davanti all'autorita' giudiziaria ovvero" sono inserite le seguenti:
"alla  persona  richie- sta di rilasciare dichiarazioni dal difensore
nel  corso  dell'attivita'  investigativa, o alla persona chiamata" e
dopo le parole: "371-bis," sono inserite le seguenti: "371-ter,".
4.  All'articolo  384  del  codice  penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)  al  primo  comma,  dopo  le  parole:  "371-bis," sono inserite le
seguenti: "371-ter,";
b)  al  secondo  comma,  dopo  le parole: "371-bis," sono inserite le
seguenti: "371-ter,".
 
          Note all'art. 22:
              - Il  testo  dell'art.  375  del  codice  penale,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art. 375 (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti
          dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 374, la pena e'
          della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una
          condanna  alla  reclusione  non superiore a cinque anni; e'
          della  reclusione  da  quattro  a dodici anni, se dal fatto
          deriva  una  condanna  superiore a cinque anni; ed e' della
          reclusione  da  sei  a  venti  anni se dal fatto deriva una
          condanna all'ergastolo.".
              - Il  testo  dell'art.  376  del  codice  penale,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  376  (Ritrattazione).  - Nei casi previsti dagli
          articoli  371-bis,  371-ter, 372 e 373, il colpevole non e'
          punibile  se, nel procedimento penale in cui ha prestato il
          suo  ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso
          e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
              Qualora  la  falsita'  sia  intervenuta  in  una  causa
          civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e
          manifesta  il  vero  prima che sulla domanda giudiziale sia
          pronunciata    sentenza    definitiva,    anche    se   non
          irrevocabile.".
              - Il  testo  dell'art.  377  del  codice  penale,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  377  (Subornazione). - Chiunque offre o promette
          denaro  o  altra  utilita'  alla persona chiamata a rendere
          dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero alla
          persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore
          nel  corso  dell'attivita'  investigativa,  o  alla persona
          chiamata  a svolgere attivita' di perito consulente tecnico
          o  interprete,  per  indurla  a commettere i reati previsti
          dagli  articoli  371-bis,  371-ter,  372  e  373, soggiace,
          qualora  l'offerta  o  la  promessa non sia accettata, alle
          pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta'
          ai due terzi.
              La  stessa  disposizione si applica qualora l'offerta o
          la promessa sia accettata, ma la falsita' non sia commessa.
              La   condanna   importa   l'interdizione  dai  pubblici
          uffici.".
              - Il  testo  dell'art.  384  del  codice  penale,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  384  (Casi  di  non  punibilita').  -  Nei  casi
          previsti  dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369,
          371-bis,  371-ter, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi
          ha  commesso  il  fatto  per  esservi stato costretto dalla
          necessita'  di  salvare se medesimo o un prossimo congiunto
          da  un  grave  e  inevitabile  nocumento  nella  liberta' o
          nell'onore.
              Nei  casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372
          e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da
          chi  per  legge  non  avrebbe  dovuto  essere  richiesto di
          fornire  informazioni ai fini delle indagini o assunto come
          testimonio,  perito, consulente tecnico o interprete ovvero
          avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi
          dal    rendere    informazioni,   testimonianza,   perizia,
          consulenza o interpretazione".