Art. 7. 
         Inseminazione artificiale pubblica: autorizzazioni 
  1. Chiunque intenda gestire una pubblica stazione di  inseminazione
artificiale equina con materiale  seminale  refrigerato  o  congelato
prodotto  dai   centri   autorizzati   deve   munirsi   di   apposita
autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. 
  2. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande
di autorizzazione, che devono comunque contenere: 
    a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A.
e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita  I.V.A.  e
generalita' complete del legale rappresentante se trattasi di persona
giuridica; 
    b) localita' e ubicazione della stazione; 
    c) nome, cognome, dati anagrafici,  codice  univoco  nazionale  e
indirizzo del veterinario che  garantisce  la  regolare  operativita'
della stazione di inseminazione artificiale. 
  3.  Al  momento  del  rilascio   dell'autorizzazione   le   regioni
attribuiscono alla stazione di inseminazione  artificiale  un  codice
univoco a livello nazionale. 
  4. L'autorizzazione ha validita' quinquennale, non e'  cedibile  ed
e' rinnovabile. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora  il
gestore della stazione si renda inadempiente agli  obblighi  previsti
dall'articolo 9, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte
per il rilascio dell'autorizzazione medesima. 
  5. Le  regioni  possono  rilasciare  al  medesimo  richiedente  sia
l'autorizzazione  a  gestire  una  stazione  di  monta  naturale  sia
l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione  artificiale
con materiale seminale refrigerato  o  congelato,  purche'  i  locali
adibiti all'inseminazione artificiale siano  nettamente  separati  da
quelli della monta naturale.