Art. 9. Obblighi del gestore della stazione di inseminazione artificiale 1. Il gestore della stazione di inseminazione artificiale e' tenuto a: a) registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuta inseminazione, forniti dalla regione, nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione e la razza o il tipo genetico della fattrice coperta, nonche' le generalita' del proprietario della fattrice; b) rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo; c) conservare i moduli per almeno tre anni; d) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria; e) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario che garantisce l'operativita' della stazione di inseminazione artificiale; f) denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa sulle fattrici di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva; g) rendere pubbliche le tariffe di inseminazione artificiale per ciascun riproduttore impiegato nella stazione ed a comunicarle, nei termini stabiliti, alla regione competente; h) non mantenere nella stazione maschi in eta' da riproduzione anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici; i) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al normale funzionamento della stazione, sempreche' essi non presentino alcun rischio di infezione per le fattrici destinate alla fecondazione nella stazione; l) tenere un registro cronologico di carico e scarico del materiale seminale distinguendo quello refrigerato e da quello congelato.