Art. 10.
Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero
di  competitivita'  di strutture di ricerca industriale, con connesse
                              attivita'
               di formazione del personale di ricerca
1.  Ai  sensi  dell'articolo  11,  commi  1 e 5, del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994, n. 451, i soggetti ammissibili di cui all'art. 5, commi
1  e  2,  del  presente  decreto possono presentare al 28 febbraio di
ciascun  anno specifici progetti per la realizzazione delle attivita'
di  cui  all'articolo  2  e  per  la  realizzazione  di  attivita' di
formazione   e/o   riqualificazione   professionale   finalizzati  al
riorientamento   e   al  recupero  di  competitivita'  delle  proprie
                        strutture di ricerca.
   2.  Entro  sessanta  giorni  dalla presentazione, e verificata dal
MURST  la  regolarita'  della  documentazione presentata, i progetti,
redatti  secondo  lo  schema  ufficiale  predisposto  dal  MURST sono
preselezionati da una Commissione nominata, annualmente, dal Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e composta
da  tre  membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal
Ministro  medesimo, e da tre membri designati dal Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale.
   3. La Commissione individua i progetti ammissibili alla successiva
fase istruttoria, valutandone i seguenti profili:
a) coerenza  dello  scenario  di riferimento descritto dal proponente
   con  gli  obiettivi di riorientamento e recupero di competitivita'
   dell'intervento di cui al presente articolo;
b) il  livello  delle  ricadute  economico-occupazionali,  anche  con
   riferimento  alla  possibilita'  di  recupero occupazionale, delle
   conoscenze  acquisibili,  in relazione al contesto tecnologico e/o
   territoriale di riferimento;
c) la   capacita'   del   soggetto  proponente,  una  volta  ottenuta
   l'agevolazione  del MURST, di reinserirsi utilmente nel mercato di
   riferimento.
   4.  L'esito della preselezione e' comunicato al MURST che avvia la
fase  istruttoria  del  progetto  ai  sensi  dell'art. 5 del presente
decreto,  ad  eccezione  del  comma  5  e  salva l'applicazione delle
disposizioni seguenti.
   5.  Per  tali progetti, le attivita' di ricerca sono agevolate dal
MURST  nella  forma  del contributo nella spesa secondo le intensita'
massime  stabilite  dalla  Unione  Europea relativamente alle diverse
tipologie  di  attivita' di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente
decreto  e  comunque  nel  rispetto dei limiti previsti dalla vigente
disciplina   comunitaria  sugli  aiuti  di  Stato  alla  ricerca.  Si
applicano,  altresi',  le  disposizioni di cui all'art. 5, commi 21 e
22,  del  presente decreto. Le attivita' di formazione sono agevolate
nella forma del contributo nella spesa, secondo le misure indicate al
comma 5 del precedente articolo 8.
   6.  La decorrenza dei costi e' fissata al sensi dell'art. 6, comma
8, del presente decreto.
   7. I decreti ministeriali di ammissione all'intervento agevolativo
sono  comunicati  al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Si  applicano,  altresi',  le  disposizioni  di  cui  al comma 36 del
precedente articolo 5.
   8.  Ciascun  soggetto  non  puo' presentare, ai sensi del presente
articolo,  piu' di una richiesta di agevolazione in un arco temporale
di 5 anni.