Art. 10. Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture di ricerca industriale, con connesse attivita' di formazione del personale di ricerca 1. Ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, i soggetti ammissibili di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del presente decreto possono presentare al 28 febbraio di ciascun anno specifici progetti per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2 e per la realizzazione di attivita' di formazione e/o riqualificazione professionale finalizzati al riorientamento e al recupero di competitivita' delle proprie strutture di ricerca. 2. Entro sessanta giorni dalla presentazione, e verificata dal MURST la regolarita' della documentazione presentata, i progetti, redatti secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST sono preselezionati da una Commissione nominata, annualmente, dal Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro medesimo, e da tre membri designati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. 3. La Commissione individua i progetti ammissibili alla successiva fase istruttoria, valutandone i seguenti profili: a) coerenza dello scenario di riferimento descritto dal proponente con gli obiettivi di riorientamento e recupero di competitivita' dell'intervento di cui al presente articolo; b) il livello delle ricadute economico-occupazionali, anche con riferimento alla possibilita' di recupero occupazionale, delle conoscenze acquisibili, in relazione al contesto tecnologico e/o territoriale di riferimento; c) la capacita' del soggetto proponente, una volta ottenuta l'agevolazione del MURST, di reinserirsi utilmente nel mercato di riferimento. 4. L'esito della preselezione e' comunicato al MURST che avvia la fase istruttoria del progetto ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ad eccezione del comma 5 e salva l'applicazione delle disposizioni seguenti. 5. Per tali progetti, le attivita' di ricerca sono agevolate dal MURST nella forma del contributo nella spesa secondo le intensita' massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attivita' di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 5, commi 21 e 22, del presente decreto. Le attivita' di formazione sono agevolate nella forma del contributo nella spesa, secondo le misure indicate al comma 5 del precedente articolo 8. 6. La decorrenza dei costi e' fissata al sensi dell'art. 6, comma 8, del presente decreto. 7. I decreti ministeriali di ammissione all'intervento agevolativo sono comunicati al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui al comma 36 del precedente articolo 5. 8. Ciascun soggetto non puo' presentare, ai sensi del presente articolo, piu' di una richiesta di agevolazione in un arco temporale di 5 anni.