Art. 11. Progetti autonomamente presentati per attivita' di ricerca proposte da costituende societa' 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, i soggetti di cui al comma successivo possono presentare al MURST una domanda di agevolazione per specifici progetti per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2. A tal fine l'intervento del MURST opera secondo i criteri e le modalita' procedurali di cui ai seguenti commi. 2. Le domande di cui all'articolo 1 possono essere presentate da: a) professori e ricercatori universitari; b) personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI; c) dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare le domande anche congiuntamente ad uno o piu' dei seguenti soggetti: a) universita', enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI; b) societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; c) uno o piu' dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell'articolo 5, comma 1, del presente decreto. 4. I progetti di cui al comma precedente, redatti secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST e pubblicato unitamente al presente decreto, del quale non costituiscono parte integrante, debbono essere presentati allegando formale dichiarazione di impegno dei soggetti proponenti a costituire una societa' entro i tre mesi successivi alla eventuale selezione del progetto. 5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, del richiamato decreto legislativo n. 297/99, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono ammissibili agli interventi del presente decreto solo ove i relativi regolamenti universitari o degli enti di appartenenza ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, e abbiano definito le questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale nonche' le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le societa' costituite o da costituire. 6. I soggetti proponenti devono presentare una descrizione dettagliata del progetto di ricerca, ai sensi delle definizioni riportate all'articolo 2 del presente decreto, unitamente alle informazioni relative al mercato di riferimento, nonche' ad un piano di sviluppo e un piano finanziario della nuova societa'. I soggetti proponenti si impegnano, altresi', a fornire tutti gli elementi complementari necessari alla valutazione della richiesta. 7. Il competente ufficio del MURST, verificata la regolarita' della documentazione proposta, trasmette gli atti alla Commissione di cui al comma successivo per la valutazione della richieste ai sensi del successivo comma 9. 8. Allo scopo di cui al comma precedente, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica istituisce, con proprio decreto e ai sensi degli artt. 12, comma 4, lett. f) e 13, comma 5, della legge n. 168/89, una Commissione composta da n. 5 esperti, scelti, nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, tra personalita' di alta qualificazione e comprovata esperienza nel settore finanziario, imprenditoriale, e di applicazione della ricerca industriale. Per ogni componente e' nominato un membro supplente. 9. La Commissione, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione, effettua una preselezione dei progetti valutando, anche avvalendosi di specifiche competenze di volta in volta necessarie e individuate nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, la stessa sulla base, in particolare, dei seguenti elementi: - ruolo del soggetto proponente; - prospettive economiche e di mercato del progetto; - carattere innovativo del progetto; - qualita' tecnologiche e scientifiche del progetto; - consistenza e qualita' del gruppo: a tal fine sara' attribuito particolare rilievo alla presenza dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 3. 10. Il MURST, acquisite le risultanze della Commissione, sottopone le stesse alla prima riunione utile del Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Acquisitone il parere, il MURST adotta, con proprio decreto, il provvedimento che, ove positivo, indica le forme e le misure dell'intervento ai sensi del successivo comma 14. Il decreto e' comunicato al proponente unitamente, in caso di diniego dell'agevolazione, alle relative motivazioni. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 11. Il decreto di cui al comma precedente e' adottato entro i 120 giorni successivi alla presentazione delle richieste. L'esecutivita' del decreto di concessione e' subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della societa' nei tre mesi successivi la data del decreto stesso. 12. Il decreto di concessione e' trasmesso ad uno dei soggetti, indicato dal proponente tra quelli convenzionati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, ai fini della stipula con il soggetto beneficiario del relativo contratto per la gestione dell'intervento. A tale scopo il soggetto convenzionato puo' richiedere al MURST di avvalersi degli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 297/99. 13. Il soggetto convenzionato provvede alla stipula del contratto, entro trenta giorni dalla costituzione dell'impresa. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, il soggetto convenzionato segnala al MURST le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni. 14. Ai sensi delle disposizioni comunitarie in tema di Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo, l'intervento del MURST a favore della nuova societa' e' riconosciuto, nella forma del contributo nella spesa, nel limite massimo di 1 miliardo di Lire, secondo le seguenti percentuali di intervento: a) 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di ricerca industriale; b) 25% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di sviluppo precompetitive; c) si applicano, altresi', le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 del precedente articolo 5; 15. L'importo e' erogato dal MURST, per il tramite del soggetto convenzionato, nel modo seguente: a) anticipazione pari al 50% all'atto della stipula; b) versamento di una seconda quota, pari al 30%, dietro presentazione di spese sostenute pari almeno al doppio dell'anticipo; c) saldo del 20% alla verifica della conclusione del programma. 16. Le spese ammissibili sono quelle indicate al comma 24 del precedente articolo 5, ivi comprese le spese sostenute per studi relative alla proprieta' intellettuale, studi di mercato, studi di fattibilita'. La decorrenza delle spese ammissibili e' fissata al 90o giorno successivo alla presentazione della domanda. 17. I soggetti beneficiari dell'agevolazione del MURST sono tenuti a: - impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della societa' sul territorio nazionale; - assumere le disposizioni piu' adeguate in materia di tutela dei diritti di proprieta' intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici e, in caso contrario, informare tempestivamente il MURST delle proprie intenzioni; - partecipare a manifestazioni a richiesta del MURST e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione; - indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MURST in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.