Art. 11.
           Progetti autonomamente presentati per attivita'
             di ricerca proposte da costituende societa'
   1.  Ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  lettera b), n. 1, del
decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n. 297, i soggetti di cui al
comma   successivo   possono  presentare  al  MURST  una  domanda  di
agevolazione  per  specifici  progetti  per  la  realizzazione  delle
attivita'  di  cui  all'articolo 2. A tal fine l'intervento del MURST
opera secondo i criteri e le modalita' procedurali di cui ai seguenti
commi.
   2. Le domande di cui all'articolo 1 possono essere presentate da:
a) professori e ricercatori universitari;
b) personale  di  ricerca  dipendente  dagli  enti  di ricerca di cui
   all'articolo  8  del  DPCM  30 dicembre 1993, n. 593, e successive
   modificazioni, ENEA, ASI;
c) dottorandi  di  ricerca  e  titolari  di assegni di ricerca di cui
   all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
   3.  I  soggetti  di  cui  al comma 2 possono presentare le domande
anche congiuntamente ad uno o piu' dei seguenti soggetti:
a) universita',  enti  di  ricerca  di cui all'articolo 8 del DPCM 30
   dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI;
b) societa'   di  assicurazione,  banche  iscritte  all'albo  di  cui
   all'articolo  13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
   intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  generale  di  cui
   all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
   fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344,
   societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con
   l'articolo  2  della  legge  n.  317  del  31  luglio  1991, fondi
   mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24
   febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di
   cui  all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
   385;
c) uno o piu' dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f)
   dell'articolo 5, comma 1, del presente decreto.
   4.  I  progetti  di  cui  al  comma precedente, redatti secondo lo
schema  ufficiale  predisposto  dal  MURST e pubblicato unitamente al
presente  decreto,  del  quale  non  costituiscono  parte integrante,
debbono  essere presentati allegando formale dichiarazione di impegno
dei  soggetti  proponenti  a costituire una societa' entro i tre mesi
successivi alla eventuale selezione del progetto.
   5.  Ai  sensi  dell'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, del
richiamato  decreto legislativo n. 297/99, i soggetti di cui al comma
1 del presente articolo sono ammissibili agli interventi del presente
decreto  solo ove i relativi regolamenti universitari o degli enti di
appartenenza  ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e il
collocamento  in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel
corso  di studio, e abbiano definito le questioni relative ai diritti
di  proprieta' intellettuale nonche' le limitazioni volte a prevenire
i conflitti di interesse con le societa' costituite o da costituire.
   6.   I  soggetti  proponenti  devono  presentare  una  descrizione
dettagliata  del  progetto  di  ricerca,  ai  sensi delle definizioni
riportate  all'articolo  2  del  presente  decreto,  unitamente  alle
informazioni  relative al mercato di riferimento, nonche' ad un piano
di  sviluppo  e un piano finanziario della nuova societa'. I soggetti
proponenti  si  impegnano,  altresi',  a  fornire  tutti gli elementi
complementari necessari alla valutazione della richiesta.
   7.  Il  competente  ufficio  del  MURST, verificata la regolarita'
della documentazione proposta, trasmette gli atti alla Commissione di
cui  al  comma successivo per la valutazione della richieste ai sensi
del successivo comma 9.
   8.   Allo   scopo   di   cui  al  comma  precedente,  il  Ministro
dell'Universita'   e   della   Ricerca   Scientifica   e  Tecnologica
istituisce,  con  proprio decreto e ai sensi degli artt. 12, comma 4,
lett.  f)  e  13,  comma  5,  della  legge n. 168/89, una Commissione
composta  da  n.  5  esperti,  scelti, nell'ambito dell'elenco di cui
all'articolo  7,  comma  1,  del  decreto  legislativo n. 297/99, tra
personalita'  di  alta  qualificazione  e  comprovata  esperienza nel
settore finanziario, imprenditoriale, e di applicazione della ricerca
industriale. Per ogni componente e' nominato un membro supplente.
   9.   La   Commissione,  entro  30  giorni  dalla  ricezione  della
documentazione,  effettua  una  preselezione  dei progetti valutando,
anche   avvalendosi  di  specifiche  competenze  di  volta  in  volta
necessarie  e individuate nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo
7,  comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, la stessa sulla base,
in particolare, dei seguenti elementi:

- ruolo del soggetto proponente;
- prospettive economiche e di mercato del progetto;
- carattere innovativo del progetto;
- qualita' tecnologiche e scientifiche del progetto;
- consistenza  e  qualita'  del  gruppo:  a tal fine sara' attribuito
  particolare  rilievo alla presenza dei soggetti di cui alla lettera
  b) del comma 3.

   10. Il MURST, acquisite le risultanze della Commissione, sottopone
le  stesse alla prima riunione utile del Comitato di cui all'articolo
7,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297.
Acquisitone  il  parere,  il  MURST  adotta,  con proprio decreto, il
provvedimento  che,  ove  positivo,  indica  le  forme  e  le  misure
dell'intervento  ai  sensi  del  successivo  comma  14. Il decreto e'
comunicato   al   proponente   unitamente,   in   caso   di   diniego
dell'agevolazione,  alle  relative  motivazioni.  Il provvedimento di
concessione  dell'agevolazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
   11.  Il decreto di cui al comma precedente e' adottato entro i 120
giorni  successivi alla presentazione delle richieste. L'esecutivita'
del  decreto  di  concessione  e' subordinata alla attestazione della
effettiva costituzione della societa' nei tre mesi successivi la data
del decreto stesso.
   12.  Il  decreto  di concessione e' trasmesso ad uno dei soggetti,
indicato   dal   proponente   tra   quelli   convenzionati  ai  sensi
dell'articolo  7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, ai fini
della stipula con il soggetto beneficiario del relativo contratto per
la  gestione  dell'intervento. A tale scopo il soggetto convenzionato
puo'   richiedere   al  MURST  di  avvalersi  degli  esperti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 297/99.
   13. Il soggetto convenzionato provvede alla stipula del contratto,
entro trenta giorni dalla costituzione dell'impresa. Ove il contratto
non  venga  stipulato  entro  i termini previsti per inadempienza del
soggetto  proponente,  il  soggetto convenzionato segnala al MURST le
motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni.
   14.  Ai  sensi  delle disposizioni comunitarie in tema di Aiuti di
Stato  alla Ricerca e Sviluppo, l'intervento del MURST a favore della
nuova  societa'  e'  riconosciuto,  nella  forma del contributo nella
spesa,  nel limite massimo di 1 miliardo di Lire, secondo le seguenti
percentuali di intervento:
a) 50%  dei  costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di
   ricerca industriale;
b) 25%  dei  costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di
   sviluppo precompetitive;
c) si  applicano,  altresi',  le disposizioni di cui ai commi 21 e 22
   del precedente articolo 5;
   15.  L'importo  e'  erogato dal MURST, per il tramite del soggetto
convenzionato, nel modo seguente:
a) anticipazione pari al 50% all'atto della stipula;
b) versamento di una seconda quota, pari al 30%, dietro presentazione
   di spese sostenute pari almeno al doppio dell'anticipo;
c) saldo del 20% alla verifica della conclusione del programma.
   16.  Le  spese  ammissibili  sono  quelle indicate al comma 24 del
precedente  articolo  5,  ivi  comprese  le spese sostenute per studi
relative  alla  proprieta'  intellettuale, studi di mercato, studi di
fattibilita'. La decorrenza delle spese ammissibili e' fissata al 90o
giorno successivo alla presentazione della domanda.
   17. I soggetti beneficiari dell'agevolazione del MURST sono tenuti
a:
- impegnarsi  personalmente  in  modo fattivo nella realizzazione del
  loro  progetto  in  vista  della  costituzione  della  societa' sul
  territorio nazionale;
- assumere  le  disposizioni  piu'  adeguate in materia di tutela dei
  diritti  di  proprieta'  intellettuale:  in particolare mantenere i
  brevetti   ottenuti   con  i  finanziamenti  pubblici  e,  in  caso
  contrario,   informare   tempestivamente  il  MURST  delle  proprie
  intenzioni;
- partecipare  a  manifestazioni a richiesta del MURST e fornire allo
  stesso  tutte  le  informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre
  anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni
  annuali, al fine di permetterne la valutazione;
- indirizzare,  in  caso  di  abbandono del progetto, una informativa
  motivata al MURST in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al
  sostegno finanziario ottenuto.