Art. 5.
       Progetti autonomamente presentati per la realizzazione
             di attivita' di ricerca in ambito nazionale
   1.   Per   la   realizzazione  di  autonomi  progetti  di  ricerca
industriale,  definita ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto,
puo'  essere presentata una domanda di agevolazione al MURST da uno o
piu' dei seguenti soggetti:
a) imprese   che   esercitano   attivita'  industriale  diretta  alla
   produzione di beni e/o di servizi;
b) imprese che esercitano attivita' di trasporto per terra, per acqua
   o per aria;
c) imprese  artigiane  di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985,
   n. 443;
d) centri  di ricerca con personalita' giuridica autonoma promossi da
   uno o piu' dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c);
e) consorzi  e  societa'  consortili comunque costituiti, purche' con
   partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi
   in  una  o piu' delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite
   della  partecipazione finanziaria e' fissato al 30% per consorzi e
   societa'   consortili   aventi   sede   nelle   aree   considerate
   economicamente  depresse  del  territorio nazionale ai sensi delle
   vigenti disposizioni comunitarie;
f) i  parchi  scientifici  e tecnologici indicati nella deliberazione
   MURST del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994).
   2.   I   soggetti   di   cui  al  comma  1  devono  avere  stabile
organizzazione nel territorio nazionale.
   3.  I  soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1
possono  presentare  una domanda di agevolazione anche congiuntamente
con  Universita',  Enti  di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30
dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, Enea, Asi, ai fini
della   stipula   di   un  contratto  cointestato.  In  tal  caso  la
partecipazione  finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui
alle  lettere  a),  b),  c),  d), e) deve essere superiore al 50% del
costo  complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilita' della
domanda.
   4.  Il  limite di cui al comma precedente e' fissato al 30% ove il
progetto  preveda  il completo svolgimento delle attivita' nelle aree
considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi
delle  vigenti  disposizioni comunitarie. Tale norma si applica anche
per  i  progetti che ricomprendano attivita' da svolgersi al di fuori
delle  aree  predette  per  un importo non superiore al 25% del costo
complessivo  del  progetto,  ove  sia  accertata  l'impossibilita' di
reperire analoghe competenze nelle stesse aree.
   5.  Per  ciascun soggetto, anche ai sensi dei precedenti commi 3 e
4,  sono ricevibili domande di agevolazione per progetti la cui quota
di competenza non sia superiore a 7,5 Meuro (Milioni di euro) l'anno.
Il  progetto  il  cui  importo  sia  superiore  a  7,5  Meuro,  o che
determini,  in  relazione  a  progetti  gia' presentati nell'anno, il
superamento  di  tale  soglia,  e'  soggetto alle disposizioni di cui
all'art. 6 del presente decreto.
   6.   La   domanda,   da  redigersi  secondo  lo  schema  ufficiale
predisposto  dal  MURST,  dovra'  evidenziare,  oltre  agli obiettivi
intermedi e finali del progetto, i seguenti elementi informativi:
a) l'interesse     industriale,     del     richiedente    o    anche
   settoriale-intersettoriale, all'esecuzione del progetto;
b) l'impatto  economico-occupazionale  dei  risultati perseguiti, con
   descrizione del mercato di riferimento;
c) la  capacita'  tecnico-scientifica  ed  economica ad assicurare la
   corretta esecuzione delle attivita' di cui all'articolo 2;
d) l'articolazione  e  la  relativa  valorizzazione  delle  attivita'
   rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di cui al commi 1 e 2
   dell'art. 2 del presente decreto;
e) per  i  soli  progetti  proposti  da  imprese  non  rientranti nei
   parametri  dimensionali  di  cui  al  successivo  articolo  21 (di
   seguito  denominate  Grandi  imprese), l'effetto di incentivazione
   prodotto  dall'agevolazione  ai  sensi  del  punto 6 della vigente
   disciplina  comunitaria  per  gli  Aiuti  di  Stato  alla  R&S. La
   sussistenza   di  tale  elemento,  che  costituisce  requisito  di
   ammissibilita'   della   domanda,   e'  presunta  per  i  progetti
   presentati  da  Piccole  e  Medie  Imprese ai sensi del successivo
   articolo 21 (di seguito definite PMI).
   7. L'intera documentazione dovra' essere presentata in n. 4 copie,
di  cui  una  firmata in originale. All'atto della piena operativita'
dell'istituto  della  firma  elettronica  il  MURST  stabilisce,  con
apposito  comunicato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la data di
avvio  del  relativo  utilizzo  e le specifiche modalita', al fine di
garantire   la   completa   gestione  della  predetta  documentazione
attraverso l'utilizzo dei supporti informatici.
   8.  Saranno  considerate non ammissibili le domande presentate dai
soggetti  di  cui  al  comma 1, che risultino morosi su operazioni di
finanziamento  a  valere  sul  FAR  o nel confronti del MURST, ovvero
sottoposti  a  una  delle situazioni di cui al R.D. 16 marzo 1942, n.
267,  o  alla  legge  3  aprile 1979, n. 94, e successive modifiche e
integrazioni.   Il   MURST   comunica   direttamente   al  proponente
l'inammissibilita' della domanda, evidenziandone le motivazioni.
   9.  La  domanda dovra' essere accompagnata dalla certificazione da
parte  del  Presidente  del  Collegio Sindacale della rispondenza dei
dati  ufficiali  dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati
in  allegato 1. Per le societa' che a termine di legge non dispongono
di   tale  organo  di  controllo,  la  stessa  certificazione  verra'
rilasciata dal legale rappresentante o da suo delegato.
   10.  Per  i  soggetti  di recente costituzione, che non dispongono
ancora  di un conto economico su base annuale, nonche' per i soggetti
che successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati
interessati  da  operazioni  di  fusione, scissione o altre modifiche
sostanziali   dell'assetto   aziendale,   la   certificazione   della
rispondenza e' effettuata sulla base del solo parametro di congruenza
fra  il  capitale  netto  e  il  costo  del  progetto. Per i progetti
presentati da societa' di ricerca di cui all'articolo 17 del presente
decreto, dai centri di ricerca industriale di cui alla lettera d) del
precedente comma 1, la certificazione della rispondenza del parametro
di onerosita' della posizione finanziaria deve, almeno, riguardare la
societa' indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della
ricerca. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda, i
soggetti  richiedenti  siano  interessati  da  operazioni di fusione,
scissione  o  altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale, gli
stessi  sono tenuti a darne tempestiva comunicazione e documentazione
al MURST.
   11.  I progetti presentati dai soggetti di cui alla lettera e) del
comma  1,  per  i  quali l'affidabilita' economico-finanziaria non e'
soddisfatta,  possono  essere  ammessi  all'agevolazione  nel caso di
verifica  positiva  su ciascuna delle imprese o centri consorziati da
effettuare  suddividendo  fra esse il costo in ragione dell'incidenza
della  quota di partecipazione al consorzio (rispetto al totale della
quota detenuta dalle imprese o centri stessi).
   12.  Per  tutti  i  progetti  presentati  da PMI, il MURST, previa
verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette
la  stessa,  entro 15 giorni dalla data di ricevimento, ad uno o piu'
degli   esperti  iscritti  nell'apposito  albo  ministeriale  di  cui
all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99 ed individuati
a  rotazione secondo le competenze necessarie, (di seguito denominato
esperto),  per  la  valutazione dei contenuti tecnico-scientifici del
progetto,  nonche'  al  soggetto  indicato dal richiedente tra quelli
convenzionati     con     il     MURST,     per    gli    adempimenti
tecnico-amministrativi  di  cui  al  citato  articolo 7, comma 1, ivi
comprese  le  attivita'  di  istruttoria  tecnico-economica di cui al
comma 16 (di seguito denominato soggetto convenzionato).
   13.  Per  i  soli progetti presentati da Grandi imprese, il MURST,
previa  verifica  della  regolarita' della documentazione presentata,
trasmette  la  stessa,  entro 15 giorni dalla data di ricevimento, al
Comitato  di  cui  all'art.  7,  comma  2, del decreto legislativo n.
297/99,   (di   seguito  denominato  Comitato)  per  una  valutazione
preliminare, nella prima riunione utile, riguardante, in particolare,
la  sussistenza dell'effetto di incentivazione di cui alla lettera e)
del  comma  6  del  presente articolo. Il Comitato, a tali fini, puo'
avvalersi, anche in contraddittorio con il soggetto proponente, degli
esperti inseriti nell'elenco di cui allo stesso art. 7, comma 1.
   14.  Ove  il  Comitato,  che  per  tutte  le  attivita' di propria
competenza  si  riunisce  con  cadenza  almeno  mensile,  valuti  non
sussistente  il predetto effetto di incentivazione, il MURST comunica
al  soggetto  richiedente l'inammissibilita' del progetto. In caso di
valutazione    preliminare    positiva,   il   MURST   trasmette   la
documentazione  all'esperto  indicato  dal  Comitato  e  al  soggetto
convenzionato per gli adempimenti di cui al precedente comma 12.
   15.  L'esperto,  entro  30 giorni dalla trasmissione del progetto,
invia  al  MURST  e  al  soggetto convenzionato l'esito della propria
istruttoria,   utilizzando   a   tal  fine  lo  schema  di  relazione
predisposto  dal  MURST  e  valutando,  anche  sulla  base  dei  dati
dichiarati  dall'impresa  e  attraverso  visita  in  loco, i seguenti
profili:
a) novita'  e originalita' delle conoscenze acquisibili rispetto allo
   stato dell'arte;
b) utilita'  delle  medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e
   di  processo  che  accrescano  la  competitivita' e favoriscano lo
   sviluppo;
c) congruita'  e  pertinenza  dei costi indicati per la realizzazione
   del progetto;
d) articolazione  delle  attivita'  proposte,  sia dal punto di vista
   dello sviluppo temporale sia dal punto di vista delle tipologie di
   cui all'art. 2, commi 1, 2, 3;
e) per  i  soli progetti presentati da Grandi imprese, la sussistenza
   dell'effetto  di incentivazione di cui alla lettera e) del comma 6
   del presente articolo;
f) la sussistenza delle condizioni per la concessione delle ulteriori
   agevolazioni di cui al comma 21 del presente articolo.
   16.  Il soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla trasmissione
del  progetto  e  comunque  entro  30  giorni  dal  ricevimento della
relazione  dell'esperto, invia al MURST, unitamente a tale relazione,
l'esito  della  propria  istruttoria tecnico-economica, utilizzando a
tal  fine  lo  schema  di  relazione  predisposto  dal MURST e avendo
verificato,  anche  sulla  base  dei  dati  indicati dal proponente e
attraverso visita da effettuarsi congiuntamente con l'esperto:
a) l'assenza  di  altri  finanziamenti pubblici a favore del medesimo
   progetto, nonche' delle condizioni di cui al comma 8;
b) la  capacita'  economico-finanziaria  del  soggetto richiedente in
   ordine  alle modalita' di realizzazione del progetto proposto, con
   eventuale  indicazione  di  specifiche  condizioni cui subordinare
   l'esito dell'istruttoria;
c) l'attendibilita'   delle   ricadute   economico-occupazionali  del
   progetto indicate dal proponente.
   17.  Nell'ambito  degli  atti convenzionali con l'esperto e con il
soggetto  convenzionato,  sono  indicate  le  misure sanzionatorie da
applicarsi   nei   casi,  imputabili  a  tali  soggetti,  di  mancato
adempimento dei rispettivi compiti.
   18.  Il  MURST  trasmette  le relazioni di cui ai commi 15 e 16 al
Comitato  che,  preso  atto  delle relazioni, entro la prima riunione
successiva  alla  comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto
proponendo  contestualmente  al  Ministero  l'adozione  dei  relativi
provvedimenti.  In caso di non ammissione del progetto all'intervento
del  FAR  in quanto riguardante prevalentemente attivita' di sviluppo
precompetitivo,  l'intera documentazione, comprensiva delle relazioni
istruttorie,  e' trasmessa al Ministero dell'Industria, del Commercio
e  dell'Artigianato secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 10,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 297/99, fatta comunque
salva la data della presentazione della domanda.
   19.  Il  MURST,  acquisito  il  parere  del  Comitato, adotta, con
proprio decreto, la relativa determinazione che, ove positiva, indica
le  forme e le misure dell'intervento sulla base dei seguenti criteri
generali  e  comunque  nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente
disciplina  comunitaria  sugli  Aiuti  di Stato alla ricerca pari, in
particolare,  al  50%  in  Equivalente  Sovvenzione Lorda (di seguito
denominata  ESL)  per le attivita' di ricerca industriale e al 25% in
ESL per le attivita' di sviluppo precompetitive:
a) per  quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle
   attivita'  di  ricerca  industriale, l'agevolazione viene concessa
   nelle seguenti forme:
1) 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
2) 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
b) per  quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle
   attivita'   di   sviluppo   precompetitivo,  l'agevolazione  viene
   concessa nelle seguenti forme:
1) 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa
2) 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato.
   20.  L'agevolazione  nella  forma del credito agevolato avviene al
tasso   di   interesse   determinato   con   apposito   provvedimento
ministeriale  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  La  durata del
finanziamento  e'  stabilita  in  un periodo compreso tra i dieci e i
quindici  anni,  comprensivo  di  un  periodo  di  preammortamento  e
utilizzo fino a un massimo di 5 anni.
   21.  Per  ciascuna  delle  tipologie  di attivita', possono essere
concesse   le   seguenti  ulteriori  agevolazioni,  nella  forma  del
contributo  nella  spesa,  secondo  le sotto elencate percentuali sui
costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo del 25%:
a) 10% per progetti di ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese,
   cosi'  come  definite  all'articolo 21 del presente decreto; a tal
   fine,  per  i  progetti  proposti  congiuntamente da piu' imprese,
   tutte  devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme
   predette;
b) 10%  per  le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di cui
   all'art.  87,  paragr.  3,  lett.  a)  del  Trattato di Amsterdam,
   indicate all'articolo 22 del presente decreto;
c) 5%  per  le  attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di cui
   all'art.  87,  paragr.  3,  lett.  c)  del  Trattato di Amsterdam,
   indicate all'articolo 22 del presente decreto;
d) 10%  per  i progetti per i quali ricorra almeno una delle seguenti
   condizioni:
d1)prevedano  lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore
   al  10%  dell'intero  valore del progetto stesso da parte di uno o
   piu'  partner di altri Stati membri della UE, purche' non vi siano
   rapporti di partecipazione azionaria o di appartenenza al medesimo
   gruppo industriale tra l'impresa richiedente e il partner estero;
d2)prevedano  lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore
   al  10%  dell'intero  valore  del progetto stesso da parte di enti
   pubblici di ricerca e/o Universita'.
   22.  Ai  fini  del  rispetto  dei limiti di cui al comma 21, per i
costi delle attivita' da svolgersi nelle regioni di cui al precedente
punto  b)  il  cumulo con le ulteriori agevolazioni indicate al comma
predetto non puo' superare il limite del 25% dei costi ammissibili.
   23.  Ai  fini  del  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla vigente
disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, la quota di
agevolazione   aggiuntiva   di   cui   al   comma  21  determina  una
corrispondente  riduzione  della  quota  di intervento concesso nella
forma del credito agevolato.
   24.  Ai  sensi della vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di
Stato  alla ricerca, sono considerati ammissibili, al netto dell'IVA,
i seguenti costi:
a) spese  di  personale  (ricercatori,  tecnici,  e  altro  personale
   ausiliario   adibito  all'attivita'  di  ricerca,  dipendente  dal
   soggetto proponente e/o in rapporto di collaborazione coordinata e
   continuativa);
b) costo delle strumentazioni, attrezzature, terreni e fabbricati, di
   nuovo  acquisto  da utilizzare per l'attivita' di ricerca detratto
   l'eventuale   valore   derivante   dalla   cessione  a  condizioni
   commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi;
c) costo   dei   servizi   di  consulenza  e  simili  utilizzati  per
   l'attivita'  di  ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di
   ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.;
d) spese  generali  direttamente imputabili all'attivita' di ricerca,
   nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale;
e) altri  costi  d'esercizio  (ad  es:  costo  dei  materiali,  delle
   forniture   e   di   prodotti  analoghi)  direttamente  imputabili
   all'attivita' di ricerca.
   25. Il progetto non e' finanziabile se presenta quote di attivita'
da  commissionare  al  di  fuori  di Stati membri dell'Unione Europea
superiori al 20% del costo totale, salva la accertata impossibilita',
da  parte del soggetto proponente, di reperire per la parte eccedente
analoghe competenze in ambito comunitario.
   26.  Per  i  progetti  che prevedono il completo svolgimento delle
attivita'   nelle   aree   economicamente   depresse  del  territorio
nazionale,  il  proponente  puo'  richiedere, in sede di domanda, che
l'intervento  del  Ministero  sia concesso nella forma del contributo
nella  spesa,  sulla base di seguenti criteri generali e nel rispetto
dei  limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti
di Stato alla ricerca:
a) 50%  dei  costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di
   ricerca industriale;
b) 25%  dei  costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di
   sviluppo precompetitive;
c) si applicano le disposizioni di cui ai commi 21 e 22.
   27.  Il comma 26 si applica anche per i progetti che ricomprendano
attivita' da svolgersi al di fuori delle aree predette per un importo
non  superiore  al  25%  del  costo complessivo del progetto, ove sia
accertata  l'impossibilita'  di  reperire  analoghe  competenze nelle
stesse aree.
   28.  Fermo restando il contributo nella spesa di cui ai commi 19 e
21  del  presente  articolo,  nonche' quanto previsto al comma 23, il
soggetto  proponente  in sede domanda puo' richiedere, in alternativa
al  credito agevolato di cui al commi 19 e 20, l'intervento del MURST
nella  forma  del contributo in conto interessi indicando, quale ente
finanziatore,  uno  dei soggetti convenzionati di cui all'articolo 4,
comma  5,  del  presente  decreto.  Lo stesso soggetto assicurera' la
stipula   e   la   gestione   del   contratto  di  finanziamento.  In
considerazione  delle  risorse  disponibili,  il  MURST  si  riserva,
comunque,  la  facolta'  di  individuare  la  piu'  idonea  forma  di
intervento.
   29.  Ai  fini  del  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla vigente
disciplina   comunitaria   sugli   aiuti   di   Stato  alla  ricerca,
l'intervento  dell'istituto  finanziatore  non  puo'  superare il 55%
delle  spese  giudicate  ammissibili  per  le  attivita'  di  ricerca
industriale  e  il  50%  delle  spese  giudicate  ammissibili  per le
attivita'  di  sviluppo  precompetitive;  il  finanziamento avra' una
durata massima di dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e
preammortamento  non superiore a quattro anni. Il contributo in conto
interessi  del MURST e' pari all'85% del tasso di riferimento vigente
nel mese di stipula del contratto.
   30.  Il  Ministro  dell'Universita'  e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica    provvede,   con   proprio   decreto,   ad   aggiornare
periodicamente  le  percentuali  di  intervento  di  cui  al presente
articolo  in  funzione dell'andamento dei tassi di interesse, dandone
comunicazione all'Unione Europea.
   31.  Nei  casi  di  progetti  proposti congiuntamente ai sensi dei
commi  3  e  4  del presente articolo, le Universita' pubbliche e gli
Enti Pubblici di Ricerca, ivi compresi Enea e Asi, possono richiedere
in  sede di domanda, e in alternativa alle forme di intervento di cui
ai  precedenti  commi  19,  20,  21,  22,  23,  26,  27,  28,  29  il
riconoscimento,  nella  forma  del  contributo nella spesa, dei costi
marginali  da essi direttamente sostenuti e comunque nel rispetto dei
limiti comunitari di cui al precedente comma 19.
   32.  Il  decreto  di  cui  al precedente comma 19 e' comunicato al
proponente  unitamente,  in  caso  di diniego dell'agevolazione, alle
relative     motivazioni.    Il    provvedimento    di    concessione
dell'agevolazione   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  e  la relativa esecutivita' e' subordinata alla
verifica  delle condizioni dettate dalla vigente normativa in materia
di lotta alla criminalita' organizzata.
   33.  Per  i  progetti  ammessi  all'agevolazione, i relativi costi
decorrono  dalla  data  di adozione del decreto del MURST, e comunque
dal  novantesimo  giorno  successivo alla data di presentazione della
relativa  domanda.  Il decreto, corredato di tutta la documentazione,
ivi  compresa quella necessaria per la predisposizione del capitolato
tecnico,  e'  trasmesso  al soggetto convenzionato per la stipula del
contratto.
   34. Il soggetto convenzionato provvede alla stipula del contratto,
sulla  base  dello  schema  ufficiale predisposto dal MURST, entro 60
giorni dalla data di ricezione del decreto di cui al precedente comma
19,  previa acquisizione della necessaria documentazione da parte del
richiedente,  nonche'  previa  verifica  da  parte dell'esperto della
rispondenza  del  capitolato tecnico con le determinazioni del MURST.
Ove  il  contratto  non  venga stipulato entro i termini previsti per
inadempienza  del  soggetto  proponente,  il  soggetto  convenzionato
segnala  al  MURST  le  motivazioni  per  l'adozione  delle  relative
determinazioni.
   35.  All'atto della stipula il soggetto contraente puo' richiedere
una  anticipazione,  fino  ad  un  massimo  del  30%  dell'intervento
concesso;  in  tal  caso  si  applicano  le  disposizioni del comma 3
dell'articolo 19 del presente decreto.
   36.   Il   contratto  si  svolge  secondo  prestabiliti  stati  di
avanzamento semestrali, alle positive verifiche tecnico-contabili dei
quali  -  effettuate dal soggetto convenzionato e dall'esperto di cui
al  comma  14  -  e' subordinata la relativa erogazione contrattuale.
Ciascuna  erogazione  dovra' avvenire entro 90 giorni dalla ricezione
da  parte  del soggetto convenzionato della documentazione attestante
il  diritto  alla erogazione stessa. Nel caso in cui, nel corso delle
attivita' contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di
finanziamento  ai  sensi del decreto legislativo n. 297/99, ovvero in
una  delle  situazioni  di  cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o alla
legge 3 aprile 1979, n. 94, e successive modifiche e integrazioni, il
MURST,  anche su proposta del soggetto convenzionato, si pronuncia in
merito  alla  interruzione, revoca o vigenza dell'intervento. In caso
di   revoca   per   cause   non   imputabili  al  contraente,  spetta
l'agevolazione per la parte di attivita' correttamente eseguita.
   37.  Annualmente,  i  soggetti convenzionati riferiscono al MURST,
con  specifica  relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti
finanziati  a  valere  sul  FAR di loro competenza. Tutti i risultati
delle  verifiche  e  delle  valutazioni sono raccolti in una apposita
anagrafe presso il MURST. Essi sono, inoltre, notificati al Comitato,
di  cui  all'art.  7,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 297/99,
nonche'  alla  Segreteria Tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto  legislativo  n.  204/98  per  le attivita' di competenza del
Comitato  di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui
all'articolo  5  dello  stesso  decreto.  Le informazioni relative ai
progetti completati sono accessibili al pubblico, compatibilmente con
il rispetto del segreto industriale.
   38.  Ciascun  soggetto  beneficiario  e'  tenuto,  entro  i 2 anni
successivi  alla  conclusione del progetto, a presentare al MURST una
relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati
raggiunti.  In  caso di mancata presentazione, il soggetto e' escluso
per gli anni successivi dagli interventi di cui al presente decreto.