Art. 5. Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attivita' di ricerca in ambito nazionale 1. Per la realizzazione di autonomi progetti di ricerca industriale, definita ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, puo' essere presentata una domanda di agevolazione al MURST da uno o piu' dei seguenti soggetti: a) imprese che esercitano attivita' industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi; b) imprese che esercitano attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; c) imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; d) centri di ricerca con personalita' giuridica autonoma promossi da uno o piu' dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c); e) consorzi e societa' consortili comunque costituiti, purche' con partecipazione finanziaria superiore al 50% di soggetti ricompresi in una o piu' delle precedenti lettere a), b), c), d); il limite della partecipazione finanziaria e' fissato al 30% per consorzi e societa' consortili aventi sede nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie; f) i parchi scientifici e tecnologici indicati nella deliberazione MURST del 25 marzo 1994 (G.U. n. 187 del 11 agosto 1994). 2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere stabile organizzazione nel territorio nazionale. 3. I soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1 possono presentare una domanda di agevolazione anche congiuntamente con Universita', Enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, Enea, Asi, ai fini della stipula di un contratto cointestato. In tal caso la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) deve essere superiore al 50% del costo complessivo del progetto stesso, pena l'inammissibilita' della domanda. 4. Il limite di cui al comma precedente e' fissato al 30% ove il progetto preveda il completo svolgimento delle attivita' nelle aree considerate economicamente depresse del territorio nazionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie. Tale norma si applica anche per i progetti che ricomprendano attivita' da svolgersi al di fuori delle aree predette per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto, ove sia accertata l'impossibilita' di reperire analoghe competenze nelle stesse aree. 5. Per ciascun soggetto, anche ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, sono ricevibili domande di agevolazione per progetti la cui quota di competenza non sia superiore a 7,5 Meuro (Milioni di euro) l'anno. Il progetto il cui importo sia superiore a 7,5 Meuro, o che determini, in relazione a progetti gia' presentati nell'anno, il superamento di tale soglia, e' soggetto alle disposizioni di cui all'art. 6 del presente decreto. 6. La domanda, da redigersi secondo lo schema ufficiale predisposto dal MURST, dovra' evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti elementi informativi: a) l'interesse industriale, del richiedente o anche settoriale-intersettoriale, all'esecuzione del progetto; b) l'impatto economico-occupazionale dei risultati perseguiti, con descrizione del mercato di riferimento; c) la capacita' tecnico-scientifica ed economica ad assicurare la corretta esecuzione delle attivita' di cui all'articolo 2; d) l'articolazione e la relativa valorizzazione delle attivita' rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di cui al commi 1 e 2 dell'art. 2 del presente decreto; e) per i soli progetti proposti da imprese non rientranti nei parametri dimensionali di cui al successivo articolo 21 (di seguito denominate Grandi imprese), l'effetto di incentivazione prodotto dall'agevolazione ai sensi del punto 6 della vigente disciplina comunitaria per gli Aiuti di Stato alla R&S. La sussistenza di tale elemento, che costituisce requisito di ammissibilita' della domanda, e' presunta per i progetti presentati da Piccole e Medie Imprese ai sensi del successivo articolo 21 (di seguito definite PMI). 7. L'intera documentazione dovra' essere presentata in n. 4 copie, di cui una firmata in originale. All'atto della piena operativita' dell'istituto della firma elettronica il MURST stabilisce, con apposito comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, la data di avvio del relativo utilizzo e le specifiche modalita', al fine di garantire la completa gestione della predetta documentazione attraverso l'utilizzo dei supporti informatici. 8. Saranno considerate non ammissibili le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1, che risultino morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FAR o nel confronti del MURST, ovvero sottoposti a una delle situazioni di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 94, e successive modifiche e integrazioni. Il MURST comunica direttamente al proponente l'inammissibilita' della domanda, evidenziandone le motivazioni. 9. La domanda dovra' essere accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale della rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in allegato 1. Per le societa' che a termine di legge non dispongono di tale organo di controllo, la stessa certificazione verra' rilasciata dal legale rappresentante o da suo delegato. 10. Per i soggetti di recente costituzione, che non dispongono ancora di un conto economico su base annuale, nonche' per i soggetti che successivamente all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale, la certificazione della rispondenza e' effettuata sulla base del solo parametro di congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto. Per i progetti presentati da societa' di ricerca di cui all'articolo 17 del presente decreto, dai centri di ricerca industriale di cui alla lettera d) del precedente comma 1, la certificazione della rispondenza del parametro di onerosita' della posizione finanziaria deve, almeno, riguardare la societa' indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati della ricerca. Qualora, successivamente alla presentazione della domanda, i soggetti richiedenti siano interessati da operazioni di fusione, scissione o altre modifiche sostanziali dell'assetto aziendale, gli stessi sono tenuti a darne tempestiva comunicazione e documentazione al MURST. 11. I progetti presentati dai soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, per i quali l'affidabilita' economico-finanziaria non e' soddisfatta, possono essere ammessi all'agevolazione nel caso di verifica positiva su ciascuna delle imprese o centri consorziati da effettuare suddividendo fra esse il costo in ragione dell'incidenza della quota di partecipazione al consorzio (rispetto al totale della quota detenuta dalle imprese o centri stessi). 12. Per tutti i progetti presentati da PMI, il MURST, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette la stessa, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, ad uno o piu' degli esperti iscritti nell'apposito albo ministeriale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99 ed individuati a rotazione secondo le competenze necessarie, (di seguito denominato esperto), per la valutazione dei contenuti tecnico-scientifici del progetto, nonche' al soggetto indicato dal richiedente tra quelli convenzionati con il MURST, per gli adempimenti tecnico-amministrativi di cui al citato articolo 7, comma 1, ivi comprese le attivita' di istruttoria tecnico-economica di cui al comma 16 (di seguito denominato soggetto convenzionato). 13. Per i soli progetti presentati da Grandi imprese, il MURST, previa verifica della regolarita' della documentazione presentata, trasmette la stessa, entro 15 giorni dalla data di ricevimento, al Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, (di seguito denominato Comitato) per una valutazione preliminare, nella prima riunione utile, riguardante, in particolare, la sussistenza dell'effetto di incentivazione di cui alla lettera e) del comma 6 del presente articolo. Il Comitato, a tali fini, puo' avvalersi, anche in contraddittorio con il soggetto proponente, degli esperti inseriti nell'elenco di cui allo stesso art. 7, comma 1. 14. Ove il Comitato, che per tutte le attivita' di propria competenza si riunisce con cadenza almeno mensile, valuti non sussistente il predetto effetto di incentivazione, il MURST comunica al soggetto richiedente l'inammissibilita' del progetto. In caso di valutazione preliminare positiva, il MURST trasmette la documentazione all'esperto indicato dal Comitato e al soggetto convenzionato per gli adempimenti di cui al precedente comma 12. 15. L'esperto, entro 30 giorni dalla trasmissione del progetto, invia al MURST e al soggetto convenzionato l'esito della propria istruttoria, utilizzando a tal fine lo schema di relazione predisposto dal MURST e valutando, anche sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e attraverso visita in loco, i seguenti profili: a) novita' e originalita' delle conoscenze acquisibili rispetto allo stato dell'arte; b) utilita' delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitivita' e favoriscano lo sviluppo; c) congruita' e pertinenza dei costi indicati per la realizzazione del progetto; d) articolazione delle attivita' proposte, sia dal punto di vista dello sviluppo temporale sia dal punto di vista delle tipologie di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3; e) per i soli progetti presentati da Grandi imprese, la sussistenza dell'effetto di incentivazione di cui alla lettera e) del comma 6 del presente articolo; f) la sussistenza delle condizioni per la concessione delle ulteriori agevolazioni di cui al comma 21 del presente articolo. 16. Il soggetto convenzionato, entro 60 giorni dalla trasmissione del progetto e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell'esperto, invia al MURST, unitamente a tale relazione, l'esito della propria istruttoria tecnico-economica, utilizzando a tal fine lo schema di relazione predisposto dal MURST e avendo verificato, anche sulla base dei dati indicati dal proponente e attraverso visita da effettuarsi congiuntamente con l'esperto: a) l'assenza di altri finanziamenti pubblici a favore del medesimo progetto, nonche' delle condizioni di cui al comma 8; b) la capacita' economico-finanziaria del soggetto richiedente in ordine alle modalita' di realizzazione del progetto proposto, con eventuale indicazione di specifiche condizioni cui subordinare l'esito dell'istruttoria; c) l'attendibilita' delle ricadute economico-occupazionali del progetto indicate dal proponente. 17. Nell'ambito degli atti convenzionali con l'esperto e con il soggetto convenzionato, sono indicate le misure sanzionatorie da applicarsi nei casi, imputabili a tali soggetti, di mancato adempimento dei rispettivi compiti. 18. Il MURST trasmette le relazioni di cui ai commi 15 e 16 al Comitato che, preso atto delle relazioni, entro la prima riunione successiva alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto proponendo contestualmente al Ministero l'adozione dei relativi provvedimenti. In caso di non ammissione del progetto all'intervento del FAR in quanto riguardante prevalentemente attivita' di sviluppo precompetitivo, l'intera documentazione, comprensiva delle relazioni istruttorie, e' trasmessa al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato secondo modalita' definite ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 297/99, fatta comunque salva la data della presentazione della domanda. 19. Il MURST, acquisito il parere del Comitato, adotta, con proprio decreto, la relativa determinazione che, ove positiva, indica le forme e le misure dell'intervento sulla base dei seguenti criteri generali e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca pari, in particolare, al 50% in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito denominata ESL) per le attivita' di ricerca industriale e al 25% in ESL per le attivita' di sviluppo precompetitive: a) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di ricerca industriale, l'agevolazione viene concessa nelle seguenti forme: 1) 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa 2) 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. b) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di sviluppo precompetitivo, l'agevolazione viene concessa nelle seguenti forme: 1) 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella spesa 2) 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito agevolato. 20. L'agevolazione nella forma del credito agevolato avviene al tasso di interesse determinato con apposito provvedimento ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La durata del finanziamento e' stabilita in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni. 21. Per ciascuna delle tipologie di attivita', possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sotto elencate percentuali sui costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo del 25%: a) 10% per progetti di ricerca presentati da Piccole e Medie Imprese, cosi' come definite all'articolo 21 del presente decreto; a tal fine, per i progetti proposti congiuntamente da piu' imprese, tutte devono possedere i parametri dimensionali di cui alle norme predette; b) 10% per le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 87, paragr. 3, lett. a) del Trattato di Amsterdam, indicate all'articolo 22 del presente decreto; c) 5% per le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di cui all'art. 87, paragr. 3, lett. c) del Trattato di Amsterdam, indicate all'articolo 22 del presente decreto; d) 10% per i progetti per i quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni: d1)prevedano lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di uno o piu' partner di altri Stati membri della UE, purche' non vi siano rapporti di partecipazione azionaria o di appartenenza al medesimo gruppo industriale tra l'impresa richiedente e il partner estero; d2)prevedano lo svolgimento di una quota di attivita' non inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di enti pubblici di ricerca e/o Universita'. 22. Ai fini del rispetto dei limiti di cui al comma 21, per i costi delle attivita' da svolgersi nelle regioni di cui al precedente punto b) il cumulo con le ulteriori agevolazioni indicate al comma predetto non puo' superare il limite del 25% dei costi ammissibili. 23. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, la quota di agevolazione aggiuntiva di cui al comma 21 determina una corrispondente riduzione della quota di intervento concesso nella forma del credito agevolato. 24. Ai sensi della vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sono considerati ammissibili, al netto dell'IVA, i seguenti costi: a) spese di personale (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all'attivita' di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa); b) costo delle strumentazioni, attrezzature, terreni e fabbricati, di nuovo acquisto da utilizzare per l'attivita' di ricerca detratto l'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi; c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attivita' di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza, ecc.; d) spese generali direttamente imputabili all'attivita' di ricerca, nella misura forfettizzata del 60% del costo del personale; e) altri costi d'esercizio (ad es: costo dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi) direttamente imputabili all'attivita' di ricerca. 25. Il progetto non e' finanziabile se presenta quote di attivita' da commissionare al di fuori di Stati membri dell'Unione Europea superiori al 20% del costo totale, salva la accertata impossibilita', da parte del soggetto proponente, di reperire per la parte eccedente analoghe competenze in ambito comunitario. 26. Per i progetti che prevedono il completo svolgimento delle attivita' nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il proponente puo' richiedere, in sede di domanda, che l'intervento del Ministero sia concesso nella forma del contributo nella spesa, sulla base di seguenti criteri generali e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca: a) 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di ricerca industriale; b) 25% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita' di sviluppo precompetitive; c) si applicano le disposizioni di cui ai commi 21 e 22. 27. Il comma 26 si applica anche per i progetti che ricomprendano attivita' da svolgersi al di fuori delle aree predette per un importo non superiore al 25% del costo complessivo del progetto, ove sia accertata l'impossibilita' di reperire analoghe competenze nelle stesse aree. 28. Fermo restando il contributo nella spesa di cui ai commi 19 e 21 del presente articolo, nonche' quanto previsto al comma 23, il soggetto proponente in sede domanda puo' richiedere, in alternativa al credito agevolato di cui al commi 19 e 20, l'intervento del MURST nella forma del contributo in conto interessi indicando, quale ente finanziatore, uno dei soggetti convenzionati di cui all'articolo 4, comma 5, del presente decreto. Lo stesso soggetto assicurera' la stipula e la gestione del contratto di finanziamento. In considerazione delle risorse disponibili, il MURST si riserva, comunque, la facolta' di individuare la piu' idonea forma di intervento. 29. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, l'intervento dell'istituto finanziatore non puo' superare il 55% delle spese giudicate ammissibili per le attivita' di ricerca industriale e il 50% delle spese giudicate ammissibili per le attivita' di sviluppo precompetitive; il finanziamento avra' una durata massima di dieci anni, comprensiva di un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a quattro anni. Il contributo in conto interessi del MURST e' pari all'85% del tasso di riferimento vigente nel mese di stipula del contratto. 30. Il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica provvede, con proprio decreto, ad aggiornare periodicamente le percentuali di intervento di cui al presente articolo in funzione dell'andamento dei tassi di interesse, dandone comunicazione all'Unione Europea. 31. Nei casi di progetti proposti congiuntamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, le Universita' pubbliche e gli Enti Pubblici di Ricerca, ivi compresi Enea e Asi, possono richiedere in sede di domanda, e in alternativa alle forme di intervento di cui ai precedenti commi 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 il riconoscimento, nella forma del contributo nella spesa, dei costi marginali da essi direttamente sostenuti e comunque nel rispetto dei limiti comunitari di cui al precedente comma 19. 32. Il decreto di cui al precedente comma 19 e' comunicato al proponente unitamente, in caso di diniego dell'agevolazione, alle relative motivazioni. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la relativa esecutivita' e' subordinata alla verifica delle condizioni dettate dalla vigente normativa in materia di lotta alla criminalita' organizzata. 33. Per i progetti ammessi all'agevolazione, i relativi costi decorrono dalla data di adozione del decreto del MURST, e comunque dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda. Il decreto, corredato di tutta la documentazione, ivi compresa quella necessaria per la predisposizione del capitolato tecnico, e' trasmesso al soggetto convenzionato per la stipula del contratto. 34. Il soggetto convenzionato provvede alla stipula del contratto, sulla base dello schema ufficiale predisposto dal MURST, entro 60 giorni dalla data di ricezione del decreto di cui al precedente comma 19, previa acquisizione della necessaria documentazione da parte del richiedente, nonche' previa verifica da parte dell'esperto della rispondenza del capitolato tecnico con le determinazioni del MURST. Ove il contratto non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto proponente, il soggetto convenzionato segnala al MURST le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni. 35. All'atto della stipula il soggetto contraente puo' richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso; in tal caso si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 19 del presente decreto. 36. Il contratto si svolge secondo prestabiliti stati di avanzamento semestrali, alle positive verifiche tecnico-contabili dei quali - effettuate dal soggetto convenzionato e dall'esperto di cui al comma 14 - e' subordinata la relativa erogazione contrattuale. Ciascuna erogazione dovra' avvenire entro 90 giorni dalla ricezione da parte del soggetto convenzionato della documentazione attestante il diritto alla erogazione stessa. Nel caso in cui, nel corso delle attivita' contrattuali, il contraente risulti moroso su operazioni di finanziamento ai sensi del decreto legislativo n. 297/99, ovvero in una delle situazioni di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o alla legge 3 aprile 1979, n. 94, e successive modifiche e integrazioni, il MURST, anche su proposta del soggetto convenzionato, si pronuncia in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento. In caso di revoca per cause non imputabili al contraente, spetta l'agevolazione per la parte di attivita' correttamente eseguita. 37. Annualmente, i soggetti convenzionati riferiscono al MURST, con specifica relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti finanziati a valere sul FAR di loro competenza. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono raccolti in una apposita anagrafe presso il MURST. Essi sono, inoltre, notificati al Comitato, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, nonche' alla Segreteria Tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 204/98 per le attivita' di competenza del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, compatibilmente con il rispetto del segreto industriale. 38. Ciascun soggetto beneficiario e' tenuto, entro i 2 anni successivi alla conclusione del progetto, a presentare al MURST una relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti. In caso di mancata presentazione, il soggetto e' escluso per gli anni successivi dagli interventi di cui al presente decreto.