Art. 6.
 Progetti autonomamente presentati di importo superiore a 7,5 Meuro
   1.  Entro il 30 ottobre di ciascun anno, i soggetti ammissibili ai
sensi  del  precedente articolo 5 del presente decreto che, nel corso
dell'anno  successivo,  intendano proporre autonomamente progetti per
la  realizzazione  delle  attivita'  di cui all'articolo 2 di importo
complessivamente  superiore  a  7,5  Meuro,  presentano  al  MURST un
Documento  illustrativo  delle  linee  programmatiche  delle  proprie
attivita' di ricerca e innovazione.
   2.   Il   Documento   dovra'   contenere,  tra  l'altro,  elementi
informativi   circa  gli  obiettivi  e  le  strategie  di  ricerca  e
innovazione  dell'azienda  in  un  periodo  di almeno tre anni. A tal
fine,   dovranno   essere  sinteticamente  descritti  i  progetti  da
sviluppare  e per i quali si intendono presentare al MURST le istanze
nell'anno successivo.
   3.  Il  MURST tiene conto del Documento al fini della ripartizione
delle  risorse  del  FAR nell'ambito del decreto di cui al precedente
articolo 4, comma 2.
   4.  In  ciascun  anno,  nei  periodi  ricompresi tra il 1o e il 31
gennaio  e  tra  il  1o  e  il  31  luglio,  i  soggetti  ammissibili
presentano, in coerenza con il Documento di cui ai precedenti commi 1
e   2,   i   progetti   di   ricerca   di  importo  superiore,  anche
cumulativamente,  a 7,5 Meuro. Per tali progetti valgono le modalita'
procedurali di cui al predetto articolo 5, salva l'applicazione delle
disposizioni seguenti.
   5.  Il  MURST,  verificata  la  regolarita'  della documentazione,
sottopone  al  Comitato  di  cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo   n.  297/99,  alla  prima  riunione  utile,  i  progetti
pervenuti,  al  fine  di  individuare  quelli  da  avviare  alla fase
istruttoria di cui ai commi 15 e 16 del precedente articolo 5.
   6.  A  tale scopo, il Comitato, anche avvalendosi degli esperti di
cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, individua
i  progetti  da  avviare alla successiva fase istruttoria, sulla base
dei seguenti elementi di valutazione:
a) il grado di coerenza con il Documento presentato dal richiedente;
b) la  conformita'  agli  indirizzi generali della politica nazionale
   della ricerca;
c) per  i  soli  progetti  presentati da Grandi imprese, l'effetto di
   incentivazione  prodotto  dall'agevolazione ai sensi della punto 6
   della  vigente  disciplina comunitaria per gli Aiuti di Stato alla
   R&S;
d) l'interesse   industriale,   settoriale  o  intersettoriale,  alla
   realizzazione      del      progetto;      e)      le     ricadute
   economico-occupazionali.
   7.  Il  MURST,  acquisite  le risultanze del Comitato, trasmette i
progetti   ammissibili   al  soggetto  convenzionato  e  all'esperto,
indicato  dal  Comitato  stesso,  per  le  attivita'  istruttorie  di
rispettiva  competenza.  Per  i progetti ritenuti non ammissibili, il
MURST provvede alla relativa comunicazione nei confronti del soggetto
richiedente.
   8.  La  definizione  delle  complessive attivita' istruttorie deve
compiersi  entro i 5 mesi successivi alle scadenze sopra indicate del
31  gennaio  e  del  31 luglio. I costi ammissibili decorrono dal 60o
giorno   successivo  alla  pronuncia  del  Comitato  in  merito  alla
valutazione   di  cui  al  precedente  comma  6.  Tale  pronuncia  e'
tempestivamente comunicata al richiedente.
   9.  I  progetti  di  cui al presente articolo si concludono con un
accertamento  finale effettuato da una apposita commissione di nomina
ministeriale.
   10.  I  progetti  il  cui  costo  superi  i  25  milioni  di Euro,
beneficianti  di  un  aiuto  superiore  ai  5  milioni  di  Euro,  in
Equivalente  Sovvenzione  Lorda,  sono  notificati  alla  Commissione
Europea, secondo quanto previsto dalla vigente Disciplina Comunitaria
per  gli  Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo e, comunque, secondo
quanto previsto da specifici regimi settoriali.