Art. 6. Progetti autonomamente presentati di importo superiore a 7,5 Meuro 1. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, i soggetti ammissibili ai sensi del precedente articolo 5 del presente decreto che, nel corso dell'anno successivo, intendano proporre autonomamente progetti per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2 di importo complessivamente superiore a 7,5 Meuro, presentano al MURST un Documento illustrativo delle linee programmatiche delle proprie attivita' di ricerca e innovazione. 2. Il Documento dovra' contenere, tra l'altro, elementi informativi circa gli obiettivi e le strategie di ricerca e innovazione dell'azienda in un periodo di almeno tre anni. A tal fine, dovranno essere sinteticamente descritti i progetti da sviluppare e per i quali si intendono presentare al MURST le istanze nell'anno successivo. 3. Il MURST tiene conto del Documento al fini della ripartizione delle risorse del FAR nell'ambito del decreto di cui al precedente articolo 4, comma 2. 4. In ciascun anno, nei periodi ricompresi tra il 1o e il 31 gennaio e tra il 1o e il 31 luglio, i soggetti ammissibili presentano, in coerenza con il Documento di cui ai precedenti commi 1 e 2, i progetti di ricerca di importo superiore, anche cumulativamente, a 7,5 Meuro. Per tali progetti valgono le modalita' procedurali di cui al predetto articolo 5, salva l'applicazione delle disposizioni seguenti. 5. Il MURST, verificata la regolarita' della documentazione, sottopone al Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, alla prima riunione utile, i progetti pervenuti, al fine di individuare quelli da avviare alla fase istruttoria di cui ai commi 15 e 16 del precedente articolo 5. 6. A tale scopo, il Comitato, anche avvalendosi degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, individua i progetti da avviare alla successiva fase istruttoria, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: a) il grado di coerenza con il Documento presentato dal richiedente; b) la conformita' agli indirizzi generali della politica nazionale della ricerca; c) per i soli progetti presentati da Grandi imprese, l'effetto di incentivazione prodotto dall'agevolazione ai sensi della punto 6 della vigente disciplina comunitaria per gli Aiuti di Stato alla R&S; d) l'interesse industriale, settoriale o intersettoriale, alla realizzazione del progetto; e) le ricadute economico-occupazionali. 7. Il MURST, acquisite le risultanze del Comitato, trasmette i progetti ammissibili al soggetto convenzionato e all'esperto, indicato dal Comitato stesso, per le attivita' istruttorie di rispettiva competenza. Per i progetti ritenuti non ammissibili, il MURST provvede alla relativa comunicazione nei confronti del soggetto richiedente. 8. La definizione delle complessive attivita' istruttorie deve compiersi entro i 5 mesi successivi alle scadenze sopra indicate del 31 gennaio e del 31 luglio. I costi ammissibili decorrono dal 60o giorno successivo alla pronuncia del Comitato in merito alla valutazione di cui al precedente comma 6. Tale pronuncia e' tempestivamente comunicata al richiedente. 9. I progetti di cui al presente articolo si concludono con un accertamento finale effettuato da una apposita commissione di nomina ministeriale. 10. I progetti il cui costo superi i 25 milioni di Euro, beneficianti di un aiuto superiore ai 5 milioni di Euro, in Equivalente Sovvenzione Lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla vigente Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla Ricerca e Sviluppo e, comunque, secondo quanto previsto da specifici regimi settoriali.