Art. 7.
Progetti  autonomamente  presentati per la realizzazione di attivita'
di  ricerca nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi di
                            cooperazione
1.  Le  domande  di agevolazione per progetti nazionali di ricerca da
svilupparsi nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi di
cooperazione  seguono  le modalita' procedurali di cui all'articolo 5
                        del presente decreto.
   2.  Per  tali progetti, le attivita' di ricerca sono agevolate del
MURST  nella  forma  del contributo nella spesa secondo le intensita'
massime  stabilite  dalla  Unione  Europea relativamente alle diverse
tipologie  di  attivita' di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente
decreto  e  comunque  nel  rispetto dei limiti previsti dalla vigente
disciplina   comunitaria  sugli  aiuti  di  Stato  alla  ricerca.  Si
applicano,  altresi',  le  disposizioni di cui all'art. 5, commi 21 e
22, del presente decreto.
   3.    La   concessione   dell'agevolazione   e'   subordinata   al
riconoscimento  della validita' del progetto nell'ambito dell'accordo
intergovernativo di riferimento.
   4. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana
agli  accordi  internazionali, il MURST segue lo sviluppo complessivo
dei progetti nell'ambito dell'accordo di cui al comma precedente.
   5.  I  progetti il cui costo sia pari o superiore ai 40 milioni di
Euro,  beneficianti  di  un  aiuto  pari o superiore ai 10 milioni di
Euro,   in   Equivalente  Sovvenzione  Lorda,  sono  notificati  alla
Commissione  Europea,  secondo  quanto  previsto  dalla lettera della
stessa Commissione Europea del 2 maggio 1997.