Art. 7. Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attivita' di ricerca nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione 1. Le domande di agevolazione per progetti nazionali di ricerca da svilupparsi nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi di cooperazione seguono le modalita' procedurali di cui all'articolo 5 del presente decreto. 2. Per tali progetti, le attivita' di ricerca sono agevolate del MURST nella forma del contributo nella spesa secondo le intensita' massime stabilite dalla Unione Europea relativamente alle diverse tipologie di attivita' di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art. 5, commi 21 e 22, del presente decreto. 3. La concessione dell'agevolazione e' subordinata al riconoscimento della validita' del progetto nell'ambito dell'accordo intergovernativo di riferimento. 4. Ai fini della gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, il MURST segue lo sviluppo complessivo dei progetti nell'ambito dell'accordo di cui al comma precedente. 5. I progetti il cui costo sia pari o superiore ai 40 milioni di Euro, beneficianti di un aiuto pari o superiore ai 10 milioni di Euro, in Equivalente Sovvenzione Lorda, sono notificati alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla lettera della stessa Commissione Europea del 2 maggio 1997.