Art. 8 Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attivita' di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale 1. Per la realizzazione di progetti relativi ad attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, puo' essere presentata al MURST una domanda di agevolazione dai soggetti indicati all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Le attivita' di formazione professionale devono essere finalizzate all'apprendimento di conoscenze utili per le attivita' di ricerca e sviluppo e non a scopi di produzione industriale, e destinate al personale di ricerca, anche dipendente, del soggetto proponente. Tali progetti possono essere presentati contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in forma autonoma. Per tali progetti non si applica il comma 3 del predetto articolo 5. 2. Il soggetto proponente deve avvalersi, nello sviluppo delle attivita' di formazione, anche di strutture universitarie, pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, e/o degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compresi ENEA ed ASI. 3. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione di una adeguata preparazione teorica e professionale, le attivita' di formazione devono avere per oggetto sia le esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti le attivita' di ricerca. In relazione ai livelli di maggiore qualificazione, le attivita' di formazione devono riguardare, altresi', l'apprendimento delle conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione ed organizzazione operativa di progetti di ricerca applicata. 4. Sono agevolabili le seguenti spese, anche se sostenute all'estero: a) costo del personale docente; b) spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione; c) altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.); d) strumenti e attrezzature di nuovo acquisto per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione; e) costi dei servizi di consulenza; f) costo del personale per i partecipanti alla formazione fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati di cui ai punti precedenti. 5. Nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla formazione "generale", gli interventi a favore dei progetti di formazione di cui al presente articolo sono concessi, nella forma del contributo nella spesa, nella misura del 50% del costo ammissibile. Possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili: a) 20% per i progetti di formazione proposti da PMI; b) 10% per le attivita' di formazione da svolgersi nelle aree ammesse alla deroga ai sensi dell'art. 87.3, lettera a), del Trattato di Amsterdam; c) 5% per le attivita' di formazione da svolgersi nelle aree ammesse alla deroga ai sensi dell'art. 87.3, lettera c), del Trattato di Amsterdam; 6. Per le modalita' di selezione e gestione di progetti si applicano le stesse procedure indicate all'art. 5 del presente decreto, ad eccezione del comma 5. 7. I soggetti destinatari di agevolazioni per attivita' di formazione devono documentare i risultati finali delle stesse fornendo, per ciascun partecipante alle attivita' di formazione professionale, apposita scheda di valutazione, sottoscritta dal responsabile del progetto di formazione, sulle attivita' svolte e sul livello di qualificazione conseguito.