Art. 8
       Progetti autonomamente presentati per la realizzazione
       di attivita' di formazione di ricercatori e tecnici di
              ricerca operanti nel settore industriale
   1.  Per  la  realizzazione  di  progetti  relativi ad attivita' di
formazione  professionale  di  ricercatori e tecnici di ricerca, puo'
essere  presentata  al MURST una domanda di agevolazione dai soggetti
indicati  all'art.  5, comma 1, del presente decreto. Le attivita' di
formazione  professionale devono essere finalizzate all'apprendimento
di  conoscenze  utili  per le attivita' di ricerca e sviluppo e non a
scopi di produzione industriale, e destinate al personale di ricerca,
anche  dipendente,  del  soggetto  proponente.  Tali progetti possono
essere presentati contestualmente ad un progetto di ricerca ovvero in
forma  autonoma.  Per  tali  progetti  non  si applica il comma 3 del
predetto articolo 5.
   2.  Il  soggetto  proponente  deve avvalersi, nello sviluppo delle
attivita'  di formazione, anche di strutture universitarie, pubbliche
o  private,  nazionali,  comunitarie o internazionali, e/o degli enti
pubblici  di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993,
n. 593, ivi compresi ENEA ed ASI.
   3. Al fine di consentire al personale in formazione l'acquisizione
di una adeguata preparazione teorica e professionale, le attivita' di
formazione  devono  avere  per oggetto sia le esperienze operative in
ambiti scientifici, tecnologici ed industriali, sia l'approfondimento
delle  conoscenze specialistiche nelle discipline specifiche inerenti
le  attivita'  di  ricerca.  In  relazione  ai  livelli  di  maggiore
qualificazione,   le   attivita'  di  formazione  devono  riguardare,
altresi',    l'apprendimento   delle   conoscenze   in   materia   di
programmazione,  gestione  strategica,  valutazione ed organizzazione
operativa di progetti di ricerca applicata.
   4.   Sono  agevolabili  le  seguenti  spese,  anche  se  sostenute
all'estero:
a) costo del personale docente;
b) spese  di  trasferta del personale docente e dei destinatari della
   formazione;
c) altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);
d) strumenti  e  attrezzature  di  nuovo  acquisto  per  la  quota da
   riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
e) costi dei servizi di consulenza;
f) costo  del personale per i partecipanti alla formazione fino ad un
   massimo  pari  al totale degli altri costi sovvenzionati di cui ai
   punti precedenti.
   5.  Nel  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla vigente disciplina
comunitaria  sugli  aiuti  di  Stato  alla formazione "generale", gli
interventi  a  favore  dei  progetti di formazione di cui al presente
articolo sono concessi, nella forma del contributo nella spesa, nella
misura  del  50%  del  costo  ammissibile. Possono essere concesse le
seguenti  ulteriori  agevolazioni,  nella  forma del contributo nella
spesa, secondo le sottoelencate percentuali sui costi ammissibili:
a) 20% per i progetti di formazione proposti da PMI;
b) 10% per le attivita' di formazione da svolgersi nelle aree ammesse
   alla  deroga  ai sensi dell'art. 87.3, lettera a), del Trattato di
   Amsterdam;
c) 5%  per le attivita' di formazione da svolgersi nelle aree ammesse
   alla  deroga  ai sensi dell'art. 87.3, lettera c), del Trattato di
   Amsterdam;
6. Per  le modalita' di selezione e gestione di progetti si applicano
   le  stesse  procedure indicate all'art. 5 del presente decreto, ad
   eccezione del comma 5.
   7.  I  soggetti  destinatari  di  agevolazioni  per  attivita'  di
formazione   devono  documentare  i  risultati  finali  delle  stesse
fornendo,  per  ciascun  partecipante  alle  attivita'  di formazione
professionale,  apposita  scheda  di  valutazione,  sottoscritta  dal
responsabile del progetto di formazione, sulle attivita' svolte e sul
livello di qualificazione conseguito.