Art. 9.
Progetti  autonomamente  presentati per la realizzazione di attivita'
di   cui  all'articolo  2,  da  realizzarsi  in  centri  nuovi  o  da
                         ristrutturare, con
      connesse attivita' di formazione del personale di ricerca
1.  Le domande di agevolazione per le attivita' di cui all'articolo 2
del  presente  decreto possono ricomprendere anche attivita' relative
all'ampliamento,    l'ammodernamento,    la    ristrutturazione,   la
riconversione, la riattivazione, l'acquisizione o la delocalizzazione
di centri gia' esistenti ovvero alla realizzazione di nuovi centri di
                              ricerca.
   2.  I costi per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1
sono   riconoscibili  solo  ove  ne  sia  accertato  il  collegamento
funzionale con la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2
del presente decreto.
   3. L'ammissibilita' delle domande proposte ai sensi del comma 1 e'
subordinata  ad  attivita' di formazione finalizzata alla assunzione,
ove  trattasi  di realizzazione o ampliamento di centri, nonche' alla
riqualificazione  professionale  e/o  aggiornamento  ove  trattasi di
ammodernamento,   ristrutturazione,   riconversione,   riattivazione,
acquisizione, delocalizzazione di centri esistenti.
   4. Salva l'applicazione delle disposizioni seguenti, le domande di
agevolazione  presentate  ai  sensi  del  comma  1 sono soggette alle
disposizioni dell'articolo 5 del presente decreto.
   5.   Per  le  specifiche  attivita'  descritte  al  comma  1  sono
ammissibili   i  costi  relativi  ai  terreni  e  fabbricati  di  cui
all'Allegato  2  della  Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato
alla R&S. In particolare sono ammissibili:
a) progettazione  e  studi  di  fattibilita', nei limiti del 5% delle
   spese ammissibili;
b) acquisizione  delle aree e fabbricati da utilizzare esclusivamente
   per  l'attivita'  di ricerca (i fabbricati non devono essere stati
   oggetto di precedenti agevolazioni negli ultimi dieci anni);
c) realizzazione di opere edili ed infrastrutturali (sistemazione del
   suolo,  opere  murarle,  viabilita' e verde, impianti tecnologici,
   ecc.) da utilizzare esclusivamente per l'attivita' di ricerca;
   6.  I  costi  di  cui al comma 5 decorrono ai sensi dei precedenti
articoli  5, comma 33, e 6, comma 8, salvo le spese per progettazione
e  studi  di fattibilita' che decorrono dai dodici mesi precedenti la
presentazione della domanda.
   7.  La  concessione  delle agevolazioni per le attivita' di cui al
comma   1  e'  vincolata  alla  destinazione  dell'immobile  e  delle
attrezzature  alle  attivita'  di  ricerca,  nonche'  al  divieto  di
vendita,  locazione  o  messa  a  disposizione  di terzi, a qualsiasi
titolo  dell'immobile agevolato per una durata di almeno 5 anni dalla
data  di  ultimazione  degli  investimenti, data attestata dal legale
rappresentante.  In  caso  di  violazione  di  tale  obbligazione  si
provvedera'  alla revoca delle agevolazioni concesse maggiorate degli
interessi legali da calcolare per il periodo intercorrente dalla data
delle  erogazioni  alla  data  della  certificazione.  Ai fini di cui
sopra,  per data di ultimazione degli investimenti, si intende quella
dell'ultima fattura o dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.
   8.  Per  le  attivita'  di  formazione,  per le quali le spese non
devono   essere   inferiori  al  10%  dell'investimento  ammesso,  si
applicano le procedure e le modalita' previste all'art. 8.
   9.  I  progetti  di  cui al presente articolo si concludono con un
accertamento  finale effettuato da una apposita commissione di nomina
ministeriale.