Art. 9. Progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attivita' di cui all'articolo 2, da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attivita' di formazione del personale di ricerca 1. Le domande di agevolazione per le attivita' di cui all'articolo 2 del presente decreto possono ricomprendere anche attivita' relative all'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, la riattivazione, l'acquisizione o la delocalizzazione di centri gia' esistenti ovvero alla realizzazione di nuovi centri di ricerca. 2. I costi per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1 sono riconoscibili solo ove ne sia accertato il collegamento funzionale con la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2 del presente decreto. 3. L'ammissibilita' delle domande proposte ai sensi del comma 1 e' subordinata ad attivita' di formazione finalizzata alla assunzione, ove trattasi di realizzazione o ampliamento di centri, nonche' alla riqualificazione professionale e/o aggiornamento ove trattasi di ammodernamento, ristrutturazione, riconversione, riattivazione, acquisizione, delocalizzazione di centri esistenti. 4. Salva l'applicazione delle disposizioni seguenti, le domande di agevolazione presentate ai sensi del comma 1 sono soggette alle disposizioni dell'articolo 5 del presente decreto. 5. Per le specifiche attivita' descritte al comma 1 sono ammissibili i costi relativi ai terreni e fabbricati di cui all'Allegato 2 della Disciplina Comunitaria per gli Aiuti di Stato alla R&S. In particolare sono ammissibili: a) progettazione e studi di fattibilita', nei limiti del 5% delle spese ammissibili; b) acquisizione delle aree e fabbricati da utilizzare esclusivamente per l'attivita' di ricerca (i fabbricati non devono essere stati oggetto di precedenti agevolazioni negli ultimi dieci anni); c) realizzazione di opere edili ed infrastrutturali (sistemazione del suolo, opere murarle, viabilita' e verde, impianti tecnologici, ecc.) da utilizzare esclusivamente per l'attivita' di ricerca; 6. I costi di cui al comma 5 decorrono ai sensi dei precedenti articoli 5, comma 33, e 6, comma 8, salvo le spese per progettazione e studi di fattibilita' che decorrono dai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda. 7. La concessione delle agevolazioni per le attivita' di cui al comma 1 e' vincolata alla destinazione dell'immobile e delle attrezzature alle attivita' di ricerca, nonche' al divieto di vendita, locazione o messa a disposizione di terzi, a qualsiasi titolo dell'immobile agevolato per una durata di almeno 5 anni dalla data di ultimazione degli investimenti, data attestata dal legale rappresentante. In caso di violazione di tale obbligazione si provvedera' alla revoca delle agevolazioni concesse maggiorate degli interessi legali da calcolare per il periodo intercorrente dalla data delle erogazioni alla data della certificazione. Ai fini di cui sopra, per data di ultimazione degli investimenti, si intende quella dell'ultima fattura o dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. 8. Per le attivita' di formazione, per le quali le spese non devono essere inferiori al 10% dell'investimento ammesso, si applicano le procedure e le modalita' previste all'art. 8. 9. I progetti di cui al presente articolo si concludono con un accertamento finale effettuato da una apposita commissione di nomina ministeriale.