Art. 6.
  1. Dopo  l'articolo  145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, e' aggiunto il seguente:
  "Art. 145-bis (Aule di udienza protette). - 1. Nei procedimenti per
taluno  dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice,
quando  e'  necessario,  per  ragioni  di  sicurezza, utilizzare aule
protette  e  queste  non  siano  disponibili  nella  sede giudiziaria
territorialmente  competente, il Presidente della Corte d'appello, su
proposta  del Presidente del Tribunale, individua l'aula protetta per
il  dibattimento  nell'ambito  del distretto. Qualora l'aula protetta
non  sia  disponibile  nell'ambito  del distretto, il Ministero della
giustizia  fornisce  al  Presidente  della  Corte  d'appello  nel cui
distretto  si  trova  il  giudice  competente l'indicazione dell'aula
disponibile,  ((individuata  nel  distretto  di  corte d'appello piu'
vicino.))
  2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono e' adottato prima
della  notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio
a norma dell'articolo 133.".
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  51  del  codice di
          procedura penale.
              "Art.  51. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
          del  procuratore  della  Repubblica  distrettuale). - 1. Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
                a)  nelle  indagini preliminari e nei procedimenti di
          primo  grado, dai magistrati della procura della Repubblica
          presso il tribunale;
                b)  nei  giudizi di impugnazione dai magistrati della
          procura  generale  presso  la  corte di appello o presso la
          corte di cassazione.
              2.  Nei  casi  di  avocazione, le funzioni previste dal
          comma  1,  lettera a), sono esercitate dai magistrati della
          procura generale presso la corte di appello.
              Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
          esercitate   dai   magistrati   della  direzione  nazionale
          antimafia.
              3.  Le  funzioni  previste  dal comma l sono attribuite
          all'ufficio   del  pubblico  ministero  presso  il  giudice
          competente a norma del capo II del titolo I.
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del
          codice  penale b), per i delitti commessi avvalendosi delle
          condizioni previste dal predetto art. 416-bis (b) ovvero al
          fine  di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste
          dallo  stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti previsti
          dall'art.  74  del  testo  unico  approvato con decreto del
          Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (c), le
          funzioni  indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
          all'ufficio  del pubblico ministero presso il tribunale del
          capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha sede il giudice
          competente.
              3-ter.  Nei  casi  previsti  dal comma 3-bis, se ne fa'
          richiesta   il  procuratore  distrettuale,  il  procuratore
          generale  presso la corte di appello puo', per giustificati
          motivi,  disporre che le funzioni di pubblico ministero per
          il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato
          dal   procuratore   della   Repubblica  presso  il  giudice
          competente.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  133 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  133 (Accompagnamento coattivo di altre persone).
          -  1.  Se  il  testimone, il perito, il consulente tecnico,
          l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente
          citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento
          di  comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice
          puo'  ordinarne  l'accompagnamento coattivo e puo' altresi'
          condannarli,  con  ordinanza,  a  pagamento di una somma da
          lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle
          ammende   nonche'   alle   spese   alle  quali  la  mancata
          comparizione ha dato causa.
              2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.".