Art. 6.
  1.  Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti
dall'art.   10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  si
continuano  ad  utilizzare i registri di cittadinanza di cui all'art.
14  del  regio decreto, come gia' formati a norma degli articoli 59 e
60 dello stesso regio decreto.
  2.  Nei  registri  di cittadinanza si iscrivono le dichiarazioni di
cui  all'art.  23  del  decreto  del Presidente della Repubblica e si
trascrivono per riassunto gli atti di cui all'art. 24 del decreto del
Presidente della Repubblica.
  3.  Le  dichiarazioni di cui all'art. 23 del decreto del Presidente
della   Repubblica   sono  altresi'  annotate  nell'atto  di  nascita
dell'interessato. Le comunicazioni dell'esito dell'accertamento sulla
cittadinanza  sono  pure  annotate  nello  stesso  atto  di nascita e
trascritte  nei  registri  di  cittadinanza,  ai  sensi dell'art. 24,
lettera  b) del decreto del Presidente della Repubblica. Si annotano,
infine,  nell'atto  di  nascita gli atti di cui all'art. 26, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica.