Art. 7.
  Per  la  prestazione  del giuramento di fedelta' alla Repubblica di
cui  all'art.  10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si applicano le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  25,  26  e  27 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  e  non  e'  richiesta  la  presenza di
testimoni.