Art. 7
    (Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura,
           delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)
   1. Il Governo e' delegato a emanare, senza che cio' comporti oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni, su
proposta  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  uno  o  piu' decreti
legislativi  contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione
nei   settori   dell'agricoltura,   delle   foreste,   della   pesca,
dell'acquacoltura  e della lavorazione del pescato, anche in funzione
della razionalizzazione degli interventi pubblici.
   2.  Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito
della  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei ministri e dopo
aver  acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano,  sono  trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica  affinche'  sia espresso, entro quaranta giorni, il parere
delle  Commissioni  parlamentari competenti per materia; decorso tale
termine,  i  decreti  sono emanati anche in mancanza di detto parere.
Qualora  il  termine  previsto  per  il parere parlamentare scada nei
trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o
successivamente  ad  esso,  quest'ultimo  e'  prorogato  di  sessanta
giorni.
   3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1 sono diretti, in
coerenza  con  la  politica agricola dell'Unione europea, a creare le
condizioni per:
   a)  promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il
sostegno   e   lo  sviluppo  economico  e  sociale  dell'agricoltura,
dell'acquacoltura,  della  pesca e dei sistemi agroalimentari secondo
le  vocazioni  produttive  del territorio, individuando i presupposti
per  l'istituzione  di  distretti agroalimentari, rurali ed ittici di
qualita'  ed  assicurando  la  tutela  delle  risorse naturali, della
biodiversita',  del  patrimonio  culturale  e del paesaggio agrario e
forestale;
   b)  favorire  lo  sviluppo  dell'ambiente  rurale  e delle risorse
marine,  privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche
con  il  sostegno  della multifunzionalita' dell'azienda agricola, di
acquacoltura  e  di  pesca, comprese quelle relative alla gestione ed
alla  tutela  ambientale  e paesaggistica, anche allo scopo di creare
fonti alternative di reddito;
   c)  ammodernare  le  strutture  produttive agricole, della pesca e
dell'acquacoltura,  forestali,  di  servizio  e di fornitura di mezzi
tecnici   a   minor   impatto   ambientale,   di   trasformazione   e
commercializzazione   dei  prodotti  nonche'  le  infrastrutture  per
l'irrigazione  al  fine di sviluppare la competitivita' delle imprese
agricole  ed  agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando  la  qualita'  dei  prodotti, la tutela dei consumatori e
dell'ambiente;
   d)  garantire  la tutela della salute dei consumatori nel rispetto
del  principio  di  precauzione,  promuovendo  la riconversione della
produzione  intensiva  zootecnica in produzione estensiva biologica e
di  qualita',  favorire  il  miglioramento  e la tutela dell'ambiente
naturale,  delle  condizioni  di  igiene e di benessere degli animali
negli  allevamenti, nonche' della qualita' dei prodotti per uso umano
e   dei  mangimi  per  gli  animali,  in  particolare  sviluppando  e
regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere
agroalimentari;
   e) garantire un costante miglioramento della qualita', valorizzare
le peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio,
assicurare  una  adeguata  informazione  al consumatore e tutelare le
tradizioni  alimentari  e la presenza nei mercati internazionali, con
particolare  riferimento  alle  produzioni  tipiche,  biologiche e di
qualita';
   f)  favorire  l'insediamento  e  la  permanenza  dei  giovani e la
concentrazione   dell'offerta   in   armonia   con   le  disposizioni
comunitarie in materia di concorrenza;
   g)  assicurare,  in coerenza con le politiche generali del lavoro,
un  idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo,
della  pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione
dell'economia irregolare e sommersa;
   h)  favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche
attraverso   la   valorizzazione   della   piccola   agricoltura  per
autoconsumo o per attivita' di agriturismo e di turismo rurale;
   i)  favorire  lo  sviluppo  sostenibile  del sistema forestale, in
aderenza   ai   criteri  e  princi'pi  individuati  dalle  Conferenze
ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.
 
             Nota all'art. 7:
                 -  La  legge 15 maggio 1997, n. 59, reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".