Art. 8
                   (Principi e criteri direttivi)
   1.  Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo
si   atterra'   ai  princi'pi  e  criteri  contenuti  nel  capo  I  e
nell'articolo  20,  comma  5,  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e
successive  modificazioni,  nonche'  ai  seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
   a)  definizione  dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e
forestali e riordino delle qualifiche soggettive;
   b) definizione delle attivita' di coltivazione, di allevamento, di
acquacoltura,  di  silvicoltura  e di pesca che utilizzano, o possono
utilizzare,  le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali, lacustri,
salmastri   o  marini  con  equiparazione  degli  imprenditori  della
silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
   c)  definizione  delle  attivita'  connesse,  ancorche' non svolte
dall'azienda,  anche  in  forma associata o cooperativa, dirette alla
manipolazione,  conservazione,  trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione    di    prodotti    agricoli,    agroalimentari    ed
agroindustriali nonche' alla fornitura di beni e servizi;
   d)  previsione  del registro delle imprese di cui agli articoli da
2188  a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicita' legale
dei  soggetti  e delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), l) e
u),  nonche'  degli  imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e
delle  societa'  semplici esercenti attivita' agricola iscritti nelle
sezioni speciali del registro medesimo;
   e)  promozione  e mantenimento di strutture produttive efficienti,
favorendo la conservazione dell'unita' aziendale e della destinazione
agricola  dei  terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando
le   condizioni   per  l'ammodernamento  strutturale  dell'impresa  e
l'ottimizzazione    del    suo    dimensionamento,    agevolando   la
ricomposizione  fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla
formazione della proprieta' coltivatrice;
   f)  promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale
per  favorire  lo  sviluppo  di  nuove opportunita' imprenditoriali e
occupazionali,   anche   in   forma   associata   o  cooperativa,  la
certificazione delle attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
   g)   promozione,   sviluppo   e   ammodernamento   delle   filiere
agroalimentari  gestite  direttamente  dai produttori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
   h)  fissazione  dei  criteri  per il soddisfacimento del principio
comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
del  17  maggio  1999,  relativo  al  trasferimento  di  un  adeguato
vantaggio  economico  ai  produttori agricoli nella concessione degli
aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;
   i)  riduzione  degli  obblighi  e semplificazione dei procedimenti
amministrativi  relativi  ai rapporti tra aziende agricole, singole o
associate, e pubblica amministrazione;
   l) previsione dell'integrazione delle attivita' agricole con altre
extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla
stessa,  anche  in forma associata o cooperativa, al fine di favorire
la   pluriattivita'   dell'impresa   agricola   anche  attraverso  la
previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
   m)  razionalizzazione  e  revisione  della normativa in materia di
ricerca,  formazione  e  divulgazione  in agricoltura, acquacoltura e
pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della
biodiversita',  per  favorire  la  diffusione  delle innovazioni e il
trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
   n)  garanzia  della  tutela  della  salute,  del  benessere  degli
animali,    del    processo   di   riconversione   delle   produzioni
agroalimentari     verso     una     crescente     ecocompatibilita',
regolamentazione  e  promozione  di  sistemi produttivi integrati che
garantiscano  la tracciabilita' della materia prima agricola di base,
razionalizzazione  e  rafforzamento  del  sistema  di  controllo  dei
prodotti  agricoli,  della pesca e alimentari a tutela della qualita'
dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente
modificati e loro derivati;
   o)   sviluppo   delle   potenzialita'   produttive  attraverso  la
valorizzazione  delle  peculiarita' dei prodotti tipici, anche con il
sostegno  dei  distretti  agroalimentari,  dei  distretti  rurali  ed
ittici;
   p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati
come  tali  al  consumatore,  con particolare riferimento a quelli di
origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di
consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;
   q)  revisione  della  legge  16  marzo  1988, n. 88, relativa agli
accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo
30  aprile  1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali,
per  assicurare  il  migliore  funzionamento  e  la  trasparenza  del
mercato;
   r)  revisione  della  legge  20  marzo  1913, n. 272, e successive
modificazioni,  al  fine  di  adeguare  le  borse  merci  alle mutate
condizioni   di   mercato,   alle  nuove  tecnologie  informatiche  e
telematiche,  a  tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto
legislativo  30  aprile  1998,  n.  173,  nonche'  per  garantire  la
trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
   s)  revisione  della  legge  9  febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni,  sulla  vendita  al pubblico dei prodotti agricoli, al
fine  di  semplificare  le  procedure e di favorire il rapporto con i
consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;
   t)  definizione  di  strumenti  finanziari  innovativi, di servizi
assicurativi  e  di  garanzia  al  credito  al  fine  di sostenere la
competitivita' e favorire la riduzione di rischi di mercato;
   u)  attribuzione  di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di
concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da
parte  dei  soci  e  nel divieto di abuso di potere nella gestione da
parte dei medesimi;
   v)  favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese agricole ed
agroalimentari  e  delle  loro  strategie commerciali con particolare
riferimento alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche;
   z)  assicurare,  in  coerenza con le politiche generali, un idoneo
supporto  allo  sviluppo  occupazionale nei settori dell'agricoltura,
della  pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione
dell'economia  irregolare  e sommersa nonche' la valorizzazione della
qualita' dei prodotti alimentari;
   aa)  introduzione  di  regole  per  l'apprendistato  ed  il lavoro
atipico  e  per  quello  occasionale,  flessibile  e  stagionale  con
riferimento  ad  oggettive  e specifiche esigenze nei settori oggetto
della  delega  di  cui  all'articolo  7  ed  emersione  dell'economia
irregolare e sommersa;
   bb)  creare  le  condizioni  atte  a  favorire l'insediamento e la
permanenza  dei  giovani  nei  settori dell'agricoltura, della pesca,
dell'acquacoltura e forestale;
   cc)   coordinamento   dei  mezzi  finanziari  disponibili  per  la
promozione  di  agricoltura,  acquacoltura,  pesca e sviluppo rurale,
nonche'  per  la  promozione  dei  prodotti  italiani di qualita' nel
mercato internazionale;
   dd)  semplificazione  delle norme e delle procedure dell'attivita'
amministrativa in agricoltura;
   ee)   previsione   di   apposite   convenzioni   con  la  pubblica
amministrazione  quale strumento per il perseguimento delle finalita'
di cui al presente articolo e all'articolo 7;
   ff)  definizione  di  un nuovo assetto normativo che, nel rispetto
delle  regole  comunitarie  e dell'esigenza di rafforzare la politica
della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine
protetta  (DOP)  e  indicazione  geografica  protetta  (IGP) forme di
programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della
domanda ed accrescere la competitivita' di tali produzioni;
   gg)  quantificazione  degli  oneri  derivanti  da  ciascuna azione
avviata   in  attuazione  della  delega  di  cui  all'articolo  7  ed
indicazione  della  relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti
del  bilancio  dello  Stato,  evitando  che  nuovi  o  maggiori oneri
ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.
   2.  I  termini  per  l'emanazione  dei  testi  unici in materia di
agricoltura  e  di  pesca  e acquacoltura di cui all'articolo 7 della
legge  8  marzo  1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge. I testi unici
di  cui  al  presente  comma entrano in vigore il sessantesimo giorno
successivo   alla   data  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale.
 
             Note all'art. 8:
                 -  Si  trascrivono il Capo I e il comma 5, dell'art.
          20  della  legge  n. 59/1997, il cui titolo e' riportato in
          nota all'art. 7.
                                    "Capo I
                 Art.  1.  -  1.  Il  Governo e' delegato ad emanare,
          entro  il  31 marzo  1998,  uno  o piu' decreti legislativi
          volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi
          degli  articoli 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e
          compiti  amministrativi  nel  rispetto  dei  principi e dei
          criteri  direttivi  contenuti nella presente legge. Ai fini
          della   presente   legge,  per  "conferimento"  si  intende
          trasferimento,  delega o attribuzione di funzioni e compiti
          e  per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le
          comunita' montane e gli altri enti locali.
                 2.  Sono  conferite alle regioni e agli enti locali,
          nell'osservanza  del  principio  di  sussidiarieta'  di cui
          all'art.  4,  comma  3,  lettera  a), della presente legge,
          anche  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n.
          142,  tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi
          alla  cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo
          delle  rispettive  comunita', nonche' tutte le funzioni e i
          compiti   amministrativi   localizzabili   nei   rispettivi
          territori   in   atto  esercitati  da  qualunque  organo  o
          amministrazione  dello Stato, centrali o periferici, ovvero
          tramite enti o altri soggetti pubblici.
                 3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
                   a) affari   esteri  e  commercio  estero,  nonche'
          cooperazione   internazionale   e   attivita'  promozionale
          all'estero di rilievo nazionale;
                   b) difesa,   forze   armate,   armi  e  munizioni,
          esplosivi e materiale strategico;
                   c) rapporti   tra   lo   Stato  e  le  confessioni
          religiose;
                   d) tutela  dei  beni  culturali  e  del patrimonio
          storico artistico;
                   e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
                   f)  cittadinanza,  immigrazione, rifugiati e asilo
          politico, estradizione;
                   g) consultazioni  elettorali,  elettorato attivo e
          passivo,  propaganda elettorale, consultazioni referendarie
          escluse quelle regionali;
                   h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie,
          sistema valutario e banche;
                   i) dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                   l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
                   m) amministrazione della giustizia;
                   n) poste e telecomunicazioni;
                   o) previdenza   sociale,  eccedenze  di  personale
          temporanee e strutturali;
                   p) ricerca scientifica;
                   q) istruzione      universitaria,      ordinamenti
          scolastici,  programmi  scolastici, organizzazione generale
          dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
                   r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
                   r-bis)  trasporti aerei, marittimi e ferroviari di
          interesse nazionale.
                 4.  Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi
          1 e 2:
                   a)  i  compiti  di  regolazione  e  controllo gia'
          attribuiti   con   legge   statale  ad  apposite  autorita'
          indipendenti;
                   b) i   compiti   strettamente   preordinati   alla
          programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di
          grandi   reti   infrastrutturali  dichiarate  di  interesse
          nazionale  con  legge  statale ovvero, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
          i  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1; in mancanza
          dell'intesa,  il  Consiglio  dei  Ministri  delibera in via
          definitiva  su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri;
                   c) i  compiti  di rilievo nazionale del sistema di
          protezione  civile,  per la difesa del suolo, per la tutela
          dell'ambiente   e  della  salute,  per  gli  indirizzi,  le
          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
          ricerca,  la produzione, il trasporto e la distribuzione di
          energia;  gli  schemi di decreti legislativi, ai fini della
          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono
          predisposti  previa intesa con la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
          dei  Ministri  delibera  motivatamente in via definitiva su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                   d) i  compiti  esercitati  localmente in regime di
          autonomia  funzionale dalle camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
                   e)  il  coordinamento  dei  rapporti  con l'Unione
          europea  e i compiti preordinati ad assicurare l'esecuzione
          a  livello  nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato
          sull'Unione europea e dagli accordi internazionali.
                 5.  Resta ferma la disciplina concernente il sistema
          statistico  nazionale,  anche  ai  fini  del rispetto degli
          obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
          accordi internazionali.
                 6.   La  promozione  dello  sviluppo  economico,  la
          valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
          ricerca  applicata  sono  interessi pubblici primari che lo
          Stato,  le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti
          locali  assicurano nell'ambito delle rispettive competenze,
          nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali dell'uomo e delle
          formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
          esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
          della tutela dell'ambiente.
                 Art. 20. - (Omissis).
                 5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                   a) semplificazione         dei        procedimenti
          amministrativi,  e  di  quelli  che  agli  stessi risultano
          strettamente  connessi o strumentali, in modo da ridurre il
          numero  delle  fasi  procedimentali e delle amministrazioni
          intervenienti,   anche   riordinando  le  competenze  degli
          uffici,   accorpando  le  funzioni  per  settori  omogenei,
          sopprimendo   gli   organi   che   risultino   superflui  e
          costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze
          diverse ma confluenti in una unica procedura;
                   b) riduzione  dei  termini  per la conclusione dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                   c)  regolazione  uniforme  dei  procedimenti dello
          stesso  tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
          o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                   d) riduzione    del    numero    di   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                   e) semplificazione e accelerazione delle procedure
          di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                   f) trasferimento   ad   organi  monocratici  o  ai
          dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
          non   richiedano,   in  ragione  della  loro  specificita',
          l'esercizio  in  forma  collegiale,  e  sostituzione  degli
          organi   collegiali   con   conferenze  di  servizi  o  con
          interventi,   nei   relativi   procedimenti,  dei  soggetti
          portatori di interessi diffusi;
                   g) individuazione  delle  responsabilita'  e delle
          procedure di verifica e controllo;
                   g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                   g-ter)    soppressione    dei   procedimenti   che
          comportino,  per l'amministrazione e per i cittadini, costi
          piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
          sostituzione   dell'attivita'  amministrativa  diretta  con
          forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
                   g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale
          e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                   g-quinquies)  soppressione  dei  procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                   g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                   g-septies)  adeguamento delle procedure alle nuove
          tecnologie informatiche".
                 -  Si riporta il testo degli articoli da 2188 a 2002
          del codice civile:
                 "Art.  2188 (Registro delle imprese). - E' istituito
          il  registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla
          legge.
                 Il  registro  e'  tenuto  dall'ufficio  del registro
          delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
          presidente del tribunale.
                 Il registro e' pubblico.
                 Art.  2189 (Modalita' d'iscrizione). - Le iscrizioni
          nel   registro   sono   eseguite  su  domanda  sottoscritta
          dall'interessato.
                 Prima  di  procedere  all'iscrizione,  l'ufficio del
          registro deve accertare l'autenticita' della sottoscrizione
          e  il  concorso  delle condizioni richieste dalla legge per
          l'iscrizione.
                 Il  rifiuto  dell'iscrizione  deve essere comunicato
          con  raccomandata  al  richiedente.  Questi  puo' ricorrere
          entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con
          decreto.
                 Art. 2190 (Iscrizione d'ufficio). - Se un'iscrizione
          obbligatoria non e' stata richiesta, l'ufficio del registro
          invita  mediante  raccomandata l'imprenditore a richiederla
          entro  un  congruo  termine. Decorso inutilmente il termine
          assegnato,  il  giudice  del  registro  puo'  ordinarla con
          decreto.
                 Art.   2191  (Cancellazione  d'ufficio).  -  Se  una
          iscrizione  e'  avvenuta  senza  che esistano le condizioni
          richieste  dalla  legge,  il  giudice del registro, sentito
          l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.
                 Art. 2192 (Ricorso contro il decreto del giudice del
          registro).  -  Contro  il  decreto del giudice del registro
          emesso  a  norma  degli articoli precedenti, l'interessato,
          entro  quindici  giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere
          al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.
                 Il  decreto  che  pronunzia  sul ricorso deve essere
          iscritto d'ufficio nel registro.
                 Art. 2193 (Efficacia dell'iscrizione). - I fatti dei
          quali la legge prescrive l'iscrizione [c.c. 34] se non sono
          stati  iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi
          e'  obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi
          provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
                 L'ignoranza  dei  fatti dei quali la legge prescrive
          l'iscrizione  non puo' essere opposta dai terzi dal momento
          in cui l'iscrizione e' avvenuta.
                 Sono salve le disposizioni particolari della legge.
                 Art. 2194 (Inosservanza dell'obbligo di iscrizione).
          -  Salvo  quanto  disposto  dagli  articoli  2626  e  2634,
          chiunque  omette  di richiedere l'iscrizione nei modi e nel
          termine  stabiliti  dalla legge, e' punito con l'ammenda da
          lire ventimila a lire un milione.
                 Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). -
          Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione,  nel registro
          delle imprese gli imprenditori che esercitano:
                   1)    un'attivita'    industriale   diretta   alla
          produzione di beni o di servizi;
                   2)  un'attivita'  intermediaria nella circolazione
          dei beni;
                   3)  un'attivita' di trasporto per terra, per acqua
          o per aria;
                   4)  un'attivita'  bancaria  o  assicurativa  [c.c.
          1882, 1883];
                   5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
                 Le  disposizioni  della  legge che fanno riferimento
          alle  attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se
          non  risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in
          questo articolo e alle imprese che le esercitano.
                 Art.  2196 (Iscrizione dell'impresa). - Entro trenta
          giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita
          un'attivita'   commerciale   deve   chiedere   l'iscrizione
          all'ufficio   del   registro   delle   imprese   nella  cui
          circoscrizione stabilisce la sede, indicando:
                   1)  il  cognome  e  il nome, il nome del padre, la
          cittadinanza [e la razza];
                   2) la ditta;
                   3) l'oggetto dell'impresa;
                   4) la sede dell'impresa;
                   5)   il  cognome  e  il  nome  degli  institori  e
          procuratori.
                 All'atto   della   richiesta   l'imprenditore   deve
          depositare  la  sua  firma  autografa  e  quelle  dei  suoi
          institori e procuratori.
                 L'imprenditore  deve  inoltre  chiedere l'iscrizione
          delle  modificazioni  relative  agli  elementi suindicati e
          della cessazione dell'impresa entro trenta giorni da quello
          in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.
                 Art.  2197  (Sedi  secondarie). - L'imprenditore che
          istituisce  nel  territorio dello Stato sedi secondarie con
          una  rappresentanza  stabile  deve,  entro  trenta  giorni,
          chiederne   l'iscrizione  all'ufficio  del  registro  delle
          imprese del luogo dove e' la sede principale dell'impresa.
                 Nello  stesso termine la richiesta deve essere fatta
          all'ufficio  del  luogo  nel  quale  e'  istituita  la sede
          secondaria,  indicando  altresi'  la  sede principale, e il
          cognome  e  il  nome  del rappresentante preposto alla sede
          secondaria.  Il  rappresentante  deve  depositare presso il
          medesimo ufficio la sua firma autografa.
                 La  disposizione  del secondo comma si applica anche
          all'imprenditore  che  ha  all'estero  la  sede  principale
          dell'impresa.
                 L'imprenditore  che  istituisce  sedi secondarie con
          rappresentanza   stabile   all'estero  deve,  entro  trenta
          giorni,  chiederne  l'iscrizione  all'ufficio  del registro
          nella cui circoscrizione si trova la sede principale.
                 Art.  2198  (Minori,  interdetti e inabilitati). - I
          provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di un'impresa
          commerciale  da  parte  di  un  minore  emancipato  o di un
          inabilitato  o nell'interesse di un minore non emancipato o
          di   un   interdetto   e   i   provvedimenti  con  i  quali
          l'autorizzazione  viene  revocata  devono essere comunicati
          senza  indugio  a  cura  del  cancelliere  all'ufficio  del
          registro delle imprese per l'iscrizione.
                 Art.    2199    (Indicazione   dell'iscrizione).   -
          L'imprenditore   deve   indicare   negli   atti   e   nella
          corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro
          presso il quale e' iscritto.
                 Art.  2000  (Societa').  - Sono soggette all'obbligo
          dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  le societa'
          costituite  secondo  uno  dei  tipi regolati nei capi III e
          seguenti  del  titolo V e le societa' cooperative, anche se
          non esercitano un'attivita' commerciale.
                 L'iscrizione   delle  societa'  nel  registro  delle
          imprese e' regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.
                 Art.  2201  (Enti pubblici). - Gli enti pubblici che
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale  un'attivita'
          commerciale  sono  soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel
          registro delle imprese.
                 Art.   2002   (Piccoli  imprenditori).  -  Non  sono
          soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione  nel  registro delle
          imprese i piccoli imprenditori".
                 -  Il regolamento (CE n. 1257/1999 del Consiglio del
          17 maggio  1999  che  concerne  il  sostegno  allo sviluppo
          rurale  da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento
          e  di  garanzia  (FEAOG  e  che  modifica  ed abroga taluni
          regolamenti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n.
          L 160 del 26 giugno 1999, pag. 0080 - 0101.
                 -  La legge 16 marzo 1988, n. 88, reca: "Norme sugli
          accordi  interprofessionali e sui contratti di coltivazione
          e vendita dei prodotti agricoli".
                 -  Il  testo  dell'art.  12  del decreto legislativo
          30 aprile   1998,   n.  173  (Disposizioni  in  materia  di
          contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento
          strutturale  delle  imprese agricole, a norma dell'art. 55,
          commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' il
          seguente:
                 "Art.  12  (Organizzazioni interprofessionali). - 1.
          Ai  fini dell'integrazione economica di filiera, si intende
          per  "Organizzazione interprofessionale qualsiasi organismo
          che:
                   a) raggruppi    rappresentanti   delle   attivita'
          economiche  connesse  con  la  produzione, il commercio, la
          trasformazione   dei   prodotti   agricoli  indicate  dalla
          regolamentazione   comunitaria   sulla  organizzazione  dei
          produttori;
                   b) sia costituito per iniziativa di tutte o di una
          parte   delle   organizzazioni   o   associazioni   che  la
          compongono;
                   c) svolga alcune delle attivita' seguenti, tenendo
          conto degli interessi dei consumatori:
                     1)  migliorare  la  conoscenza  e la trasparenza
          della produzione e del mercato;
                     2)  contribuire  ad  un  migliore  coordinamento
          dell'immissione sul mercato;
                     3)  elaborare  contratti-tipo compatibili con la
          normativa comunitaria;
                     4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;
                     5) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di
          prodotti  fitosanitari e di altri fattori di produzione e a
          garantire  la qualita' dei prodotti nonche' la salvaguardia
          dei suoli e delle acque;
                     6)  mettere  a  punto  metodi  e  strumenti  per
          migliorare la qualita' dei prodotti;
                     7)    valorizzare   e   tutelare   l'agricoltura
          biologica   e  le  denominazioni  d'origine,  i  marchi  di
          qualita' e le indicazioni geografiche;
                     8)  promuovere  la  produzione integrata o altri
          metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
                     9)  definire,  per  quanto riguarda le normative
          tecniche     relative     alla     produzione     e    alla
          commercializzazione,  regole  piu'  restrittive  di  quelle
          previste  dalle  normative  comunitaria  e  nazionale per i
          prodotti agricoli e trasformati.
                 2.  Sono  definiti  con  decreto del Ministro per le
          politiche  agricole, sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e  Bolzano,  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
          riconoscimento   e   per   i   relativi   controlli   delle
          organizzazioni  interprofessionali  di rilevanza nazionale,
          delle  organizzazioni  di produttori agricoli nonche' delle
          relative Unioni nazionali".
                 - Il titolo della legge 20 marzo 1913, n. 272, e' il
          seguente:  "Approvazione  dell'ordinamento  delle  Borse di
          commercio,  dell'esercizio  della  mediazione e delle tasse
          sui contratti di Borsa".
                 -  La legge 9 febbraio 1963, n. 59, reca: "Norme per
          la  vendita  al  pubblico  in  sede  stabile  dei  prodotti
          agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti".
                 -  Il testo dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n.
          50  (Delegificazione  e  testi  unici  di norme concernenti
          procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione
          1998), e' il seguente:
                 "Art.  7  (Testi  unici).  -  1.  Il  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,   adotta,   secondo   gli  indirizzi  previamente
          definiti entro il 30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di
          una  relazione  presentata  dal  Governo,  il  programma di
          riordino   delle  norme  legislative  e  regolamentari  che
          disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:
                   a) nell'art.  4,  comma  4,  e  nell'art. 20 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
                   b) nelle leggi annuali di semplificazione;
                   c) nell'allegato 3 della presente legge;
                   d) nell'art.  16 delle disposizioni sulla legge in
          generale,  in  riferimento all'art. 2, comma 2, del decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
                   e) nel     codice     civile,    in    riferimento
          all'abrogazione dell'art. 17 del medesimo codice;
                   f) nel   codice   civile,   in   riferimento  alla
          soppressione  del  bollettino  ufficiale delle societa' per
          azioni  e  a  responsabilita'  limitata  e  del  bollettino
          ufficiale delle societa' cooperative, disposta dall'art. 29
          della legge 7 agosto 1997, n. 266.
                 2.  Al  riordino  delle  norme  di cui al comma 1 si
          procede  entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di
          testi   unici   riguardanti  materie  e  settori  omogenei,
          comprendenti,  in  un  unico  contesto  e  con le opportune
          evidenziazioni,     le     disposizioni    legislative    e
          regolamentari.  Fino  alla data di entrata in vigore di una
          legge  generale  sull'attivita'  normativa, nella redazione
          dei  testi  unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo
          si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi:
                   a) delegificazione    delle    norme    di   legge
          concernenti  gli  aspetti  organizzativi  e procedimentali,
          secondo   i  criteri  previsti  dall'art.  20  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
                   b) puntuale individuazione del testo vigente delle
          norme;
                   c) esplicita  indicazione  delle  norme  abrogate,
          anche implicitamente, da successive disposizioni;
                   d) coordinamento    formale    del   testo   delle
          disposizioni  vigenti,  apportando,  nei  limiti  di  detto
          coordinamento,  le  modifiche  necessarie  per garantire la
          coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine
          di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
                   e) esplicita  indicazione  delle disposizioni, non
          inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
                   f) esplicita  abrogazione  di  tutte  le rimanenti
          disposizioni,  non  richiamate,  che  regolano  la  materia
          oggetto  di  delegificazione con espressa indicazione delle
          stesse in apposito allegato al testo unico;
                   g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni
          dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;
                   h)  indicazione,  per i testi unici concernenti la
          disciplina   della   materia   universitaria,  delle  norme
          applicabili  da parte di ciascuna universita' salvo diversa
          disposizione statutaria o regolamentare.
                 3.  Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo
          unico  sono  comunque  abrogate  le  norme  che regolano la
          materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
          della lettera e) del comma 2.
                 4.  Lo  schema  di ciascun testo unico e' deliberato
          dal  Consiglio  dei  Ministri,  valutato  il  parere che il
          Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla
          richiesta.  Lo  schema e' trasmesso, con apposita relazione
          cui  e'  allegato  il  parere  del Consiglio di Stato, alle
          competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
          entro  quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
          unico  e'  emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari,  con  decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro  per la funzione
          pubblica,  previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
          Ministri.
                 5.  Il  Governo  puo'  demandare  la redazione degli
          schemi  di  testi  unici  ai sensi dell'articolo 14, 2o del
          testo  unico  delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
          con  regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di
          Stato,  che  ha  la  facolta'  di  avvalersi di esperti, in
          discipline  non  giuridiche,  in  numero  non  superiore  a
          cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'art.
          3  della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio
          di  Stato  non e' acquisito il parere dello stesso previsto
          ai  sensi  dell'art.  16, primo comma, 3o, del citato testo
          unico  approvato  con  regio  decreto  n.  1054  del  1924,
          dell'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          e del comma 4 del presente articolo.
                 6.  Le  disposizioni contenute in un testo unico non
          possono  essere  abrogate,  derogate,  sospese  o  comunque
          modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
          precisa  delle  fonti  da  abrogare, derogare, sospendere o
          modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta
          gli  opportuni  atti  di  indirizzo  e di coordinamento per
          assicurare  che i successivi interventi normativi incidenti
          sulle   materie   oggetto   di   riordino   siano   attuati
          esclusivamente  mediante la modifica o l'integrazione delle
          disposizioni contenute nei testi unici.
                 7.  Relativamente alle norme richiamate dal comma 1,
          lettere  d),  e) e f), si procede all'adeguamento dei testi
          normativi  mediante  applicazione  delle  norme dettate dal
          comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4".