Art. 9
     (Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996
     convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996)
   1.  All'articolo  2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n.
321,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1996, n.
421,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tali agevolazioni
sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari
all'80  per  cento  delle  spese  ammesse  per  la  realizzazione del
predetto  programma  di  investimenti.  Con  decreto  di  natura  non
regolamentare   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  provvede  a  determinare  le spese ammissibili e le
modalita' di erogazione del contributo".
 
             Note all'art. 9:
                 -  Il  testo dell'art. 2 del decreto-legge 17 giugno
          1996,  n.  321, converito, con modificazioni, dalla legge 8
          agosto   1996   (Disposizioni   urgenti  per  le  attivita'
          produttive,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          8 agosto  1996, n. 421, a seguito delle modifiche apportate
          dalla presente legge, e' il seguente:
                 "Art. 2 (Consorzio obbligatorio per la realizzazione
          e    gestione   del   sistema   informatico   dei   mercati
          agro-alimentari all'ingrosso). 1. E' istituito il Consorzio
          obbligatorio  per  il collegamento informatico e telematico
          dei  mercati  agro-alimentari  all'ingrosso,  al  quale  e'
          attribuita  personalita'  giuridica.  Il  Consorzio  ha  il
          compito di:
                   a) realizzare    un    sistema   di   collegamento
          informatico  e  telematico su tutto il territorio nazionale
          dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;
                   b) gestire  e  diffondere le informazioni raccolte
          in  modo  da assicurare la trasparenza della formazione dei
          prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;
                   c) provvedere   al   collegamento   con  organismi
          comunitari   ed   extra-comunitari,   anche   al   fine  di
          raccogliere  e diffondere l'informazione sulle tendenze dei
          mercati internazionali.
                 2.  Al  Consorzio  devono  partecipare  le  societa'
          consortili   a maggioranza   di   capitale   pubblico   che
          usufruiscono,    per    la    realizzazione   dei   mercati
          agro-alimentari  all'ingrosso,  delle agevolazioni previste
          dall'art.  11,  comma  16, della legge 28 febbraio 1986, n.
          41,  e  tutti gli altri enti e societa' gestori dei mercati
          agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.
                 3.  Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da
          uno    statuto   approvato   con   decreto   del   Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato.  Le
          deliberazioni   degli  organi  del  Consorzio  adottate  in
          relazione  agli scopi del presente decreto ed a norma dello
          statuto sono obbligatorie per tutti i partecipanti.
                 4. Il Consorzio puo', altresi', secondo le modalita'
          che  saranno  stabilite nello statuto erogare servizi a chi
          dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.
                 5.  Le  quote  di  partecipazione  al Consorzio sono
          determinate  in base alla quantita' di merce movimentata ed
          alle  merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione
          sono  ripartiti  tra  i  consorziati proporzionalmente alle
          quote di partecipazione possedute.
                 6.  A  gravare sulle disponibilita' del Fondo di cui
          all'art.  6  della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate
          alle  societa' consortili a partecipazione maggioritaria di
          capitale  pubblico  che  realizzano mercati agro-alimentari
          all'ingrosso,   al   Consorzio   sono   concesse,   per  la
          realizzazione  di  un programma di investimenti finalizzato
          al  raggiungimento  dei  compiti  di  cui  al  comma  1, le
          agevolazioni  di cui all'articolo 11, comma 16, della legge
          28 febbraio  1986,  n.  41,  nella  misura  prevista per le
          iniziative  ubicate  nei territori meridionali e nel limite
          massimo   di   lire  6  miliardi.  Tali  agevolazioni  sono
          riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale
          pari   all'80   per   cento  delle  spese  ammesse  per  la
          realizzazione  del  predetto programma di investimenti. Con
          decreto   di   natura   non   regolamentare   il   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
          determinare   le   spese  ammissibili  e  le  modalita'  di
          erogazione del contributo.
                 7.  Con  l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui
          al  comma  1, le societa' consortili che realizzano mercati
          agro-alimentari  all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui
          all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
          possono  eliminare  dai  programmi di investimento le spese
          relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio".