Art. 7.
          Preparazione degli emocomponenti: norme generali
  1.  Per  emocomponenti  si  intendono i costituenti terapeutici del
sangue che possono essere preparati utilizzando mezzi fisici semplici
volti  ad  ottenere  la loro separazione. L'allegato n. 2 al presente
decreto  "Preparazione  degli  emocomponenti  e  loro  conservazione"
riporta  le  modalita'  di  preparazione  e conservazione dei diversi
emocomponenti.
  2.   Durante   la  preparazione  degli  emocomponenti  deve  essere
mantenuta  la sterilita' con l'impiego di metodi asettici e materiali
apirogeni  a  circuito  chiuso.  La  sterilita'  degli  emocomponenti
preparati  e  la loro rispondenza ai requisiti indicati nel precitato
allegato n. 2, debbono essere sottoposte a periodici controlli.
  3. Le procedure di rimozione del buffy-coat e dei leucociti nonche'
di  lavaggio  debbono  essere tali da comportare una perdita media di
globuli rossi non superiore al 10%.
  4. Se durante la preparazione il circuito chiuso non e' interrotto,
il  periodo  di  conservazione e' determinato dalla vitalita' e dalla
stabilita'  del  componente;  se  vi  e'  stata  apertura del sistema
durante la preparazione del "pool", o la filtrazione e/o il lavaggio,
gli emocomponenti conservati a 4oC (+ o -) 2oC devono essere trasfusi
entro  ventiquattro  ore dalla preparazione, quelli conservati a 22oC
(+  o  -)  2oC, il piu' rapidamente possibile, comunque non oltre sei
ore.
  5.  Gli emocomponenti crioconservati possono essere utilizzati solo
se conformi ai criteri di validazione previsti dalle norme vigenti.