Art. 7. Preparazione degli emocomponenti: norme generali 1. Per emocomponenti si intendono i costituenti terapeutici del sangue che possono essere preparati utilizzando mezzi fisici semplici volti ad ottenere la loro separazione. L'allegato n. 2 al presente decreto "Preparazione degli emocomponenti e loro conservazione" riporta le modalita' di preparazione e conservazione dei diversi emocomponenti. 2. Durante la preparazione degli emocomponenti deve essere mantenuta la sterilita' con l'impiego di metodi asettici e materiali apirogeni a circuito chiuso. La sterilita' degli emocomponenti preparati e la loro rispondenza ai requisiti indicati nel precitato allegato n. 2, debbono essere sottoposte a periodici controlli. 3. Le procedure di rimozione del buffy-coat e dei leucociti nonche' di lavaggio debbono essere tali da comportare una perdita media di globuli rossi non superiore al 10%. 4. Se durante la preparazione il circuito chiuso non e' interrotto, il periodo di conservazione e' determinato dalla vitalita' e dalla stabilita' del componente; se vi e' stata apertura del sistema durante la preparazione del "pool", o la filtrazione e/o il lavaggio, gli emocomponenti conservati a 4oC (+ o -) 2oC devono essere trasfusi entro ventiquattro ore dalla preparazione, quelli conservati a 22oC (+ o -) 2oC, il piu' rapidamente possibile, comunque non oltre sei ore. 5. Gli emocomponenti crioconservati possono essere utilizzati solo se conformi ai criteri di validazione previsti dalle norme vigenti.