Art. 8.
                      Frigoriferi e congelatori
  1.   I   frigoriferi  per  la  conservazione  del  sangue  e  degli
emocomponenti debbono assicurare una adeguata ed uniforme temperatura
all'interno  ed  essere  provvisti  di  termoregistratore  ed allarme
visivo  ed  acustico.  L'allarme, posizionato in modo da poter essere
prontamente  rilevato  dal  personale addetto, deve entrare in azione
prima  che il sangue e gli emocomponenti raggiungano temperature tali
da deteriorarli.
  2.   I  congelatori  utilizzati  per  la  conservazione  di  alcuni
emocomponenti  debbono  raggiungere la temperatura richiesta dal tipo
di  conservazione che si vuole ottenere; i predetti debbono possedere
le caratteristiche di cui al comma precedente.