Art. 3.
          Riparto degli spazi per la comunicazione politica
  1.  Gli  spazi  che  ciascuna  emittente  televisiva  o radiofonica
nazionale, privata e locale, dedica alla comunicazione politica nelle
forme  previste  dall'articolo  4,  comma  1, della legge 22 febbraio
2000, n. 28; sono ripartiti:
    a)  nel  periodo  intercorrente  fra  la data di convocazione dei
comizi  elettorali  e la data di presentazione delle candidature, per
il  novanta  per  cento,  ai soggetti politici di cui all'articolo 2,
comma  1,  punto  I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei
rispettivi  gruppi  consiliari,  per  il restante dieci per cento, ai
soggetti  politici  di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera
b), in modo paritario;
    b) nel  periodo  intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature  e  quella di chiusura della campagna elettorale, in modo
paritario,  per  meta',  ai  soggetti politici in cui all'articolo 2,
comma  1,  punto  II),  lettera  a), e per l'altra meta', ai soggetti
politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera b).
  2.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in
contenitori   con  cicli  a  cadenza  quindicinale,  dalle  emittenti
televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le
ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria
compresa  tra  le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari
delle  predette  trasmissioni  sono tempestivamente comunicati, dalle
emittenti  radiofoniche  e televisive nazionali, all'Autorita' per le
garanzie  nelle  comunicazioni  e,  dalle  emittenti  radiofoniche  e
televisive   locali,   al   competente   comitato  regionale  per  le
comunicazioni  o,  ove  questo  non  sia  ancora stato costituito, al
comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi, che ne informa
l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali
trasmissioni   sono  diffuse  con  modalita'  che  ne  consentano  la
fruizione anche ai non udenti.