Art. 3. Riparto degli spazi per la comunicazione politica 1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale, privata e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28; sono ripartiti: a) nel periodo intercorrente fra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario; b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per meta', ai soggetti politici in cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra meta', ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera b). 2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale, dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.