Art. 3.
                        Effetti dei benefici
    1.  Gli  incrementi  stipendiali  di cui all'art. 2 hanno effetto
integralmente  sulla determinazione del trattamento di quiescenza del
personale  cessato  o  che  cessera'  dal  servizio,  con  diritto  a
pensione,  nel  periodo  di  vigenza  del  presente  contratto,  alle
scadenze  e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennita'
di   buonuscita  e  di  licenziamento  si  considerano  soltanto  gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
    Gli  incrementi  stipendiali  hanno effetto, inoltre, sugli altri
istituti indicati all'art. 39 del CCNL.