Art. 5. Fondo unico di amministrazione 1. Il Fondo di cui all'art. 47 del CCNL viene incrementato come segue: m) risorse del Fondo unico di amministrazione gia' utilizzate per finanziare le progressioni economiche verticali all'interno di ciascuna area funzionale ai sensi dell'art. 26 del CCNL, nonche' gli sviluppi economici e riassegnate dai capitoli degli stipendi dell' amministrazione al Fondo stesso dalla data del passaggio di area o di cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo avvenuta, del personale che ne ha usufruito; n) le risorse di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 246 del 2000, nelle quote destinate alla contrattazione integrativa, in base agli accordi gia' stipulati; o) un importo pari a L. 19.300 medie mensili pro-capite in relazione alle risorse di cui all'art. 50, comma 6, della legge n. 388 del 2000, a decorrere dal 1 gennaio 2001; p) un importo pari allo 0,33 % del monte salari 1999, a decorrere dal 1 luglio 2000, rideterminato in 0,51, complessivo sullo stesso monte salari dal 1 gennaio 2001; q) i risparmi derivanti dalla riduzione di personale in applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera G), punto 20-ter, della legge n. 488/1999; r) importo pari a L. 11.000 pro-capite mensili per dodici mensilita' a decorrere dal 1 gennaio 2001; 2. La lettera g) dell'art. 47, comma 2, del CCNL viene integrato come segue: g) risorse pari all'importo dei risparmi sulla retribuzione individuale di anzianita' (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilita) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dal 1 gennaio 2000. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio e' accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilita' residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiore a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno; ----> Vedere tabella <----