Art. 10
               Certificazione dell'obbligo scolastico

   1.  A  ciascun  allievo  che  si  trovi nella condizione di essere
prosciolto   dall'obbligo   scolastico   e'   rilasciata   anche   la
certificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20-1-1999,
n.  9  e  dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto
del  Presidente della Repubblica, n. 323, secondo il modello adottato
con decreto ministeriale. n. 70 del 13 marzo 2000.