Art. 10 Certificazione dell'obbligo scolastico 1. A ciascun allievo che si trovi nella condizione di essere prosciolto dall'obbligo scolastico e' rilasciata anche la certificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20-1-1999, n. 9 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale. n. 70 del 13 marzo 2000.