Art. 11 Disposizioni finali 1. I consigli di classe terranno presenti le indicazioni contenute nella C.M. n. 330 del 3.12.1983 circa l'indispensabile coerenza fra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza. In tale quadro sara' valutato, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni dall'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione artistica, come indicato dalla citata C.M. n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni culturali, ed a "far recepire i messaggi che provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio". 2. Nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e cioe' subito dopo la decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovra' stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nell'individuazione delle modalita' di conduzione del colloquio in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio. 3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame negli istituti e scuole d'istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza, nonche' le speciali disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute. 4. I candidati privatisti possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneita' o di licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessita', il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata, pena l'annullamento delle prove. 5. Gli esami di idoneita' e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneita' e licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali. 6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonche' l'esito degli esami di idoneita' e licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto. 7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato. 8. Nessun candidato puo' essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinita' sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private. 9. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e solfeggio e dello strumento musicate avverra', considerata la natura caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente avverra' nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di plastica. 10. I docenti nominati per attivita' di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119. 11. Nel quadro delle finalita' della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del d.l.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialita' ed ai livelli di apprendimento iniziali. 12. Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe puo' decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati. 13. Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non e' fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.