Art. 11
                         Disposizioni finali

   1. I consigli di classe terranno presenti le indicazioni contenute
nella  C.M.  n. 330 del 3.12.1983 circa l'indispensabile coerenza fra
l'itinerario  didattico  percorso  e  lo  sbocco finale nell'esame di
licenza.  In  tale  quadro  sara' valutato, nell'ambito del colloquio
pluridisciplinare,   il   grado   di  profitto  tratto  dagli  alunni
dall'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione
artistica,  come  indicato dalla citata C.M. n. 330, le esperienze di
carattere  fruitivo-critico  dei beni culturali, ed a "far recepire i
messaggi  che provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o
con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e
dei  problemi  dell'ambiente  in cui vive e per educarlo al rispetto,
alla tutela ed alla valorizzazione del territorio".
   2.  Nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e
cioe'  subito  dopo  la decisione di ammissione o non ammissione agli
esami  di  licenza,  il consiglio di classe dovra' stabilire, per gli
alunni  ammessi,  i  criteri  essenziali  del colloquio, consistenti,
ovviamente,    non    nella    predisposizione    di    domande,   ma
nell'individuazione  delle  modalita'  di conduzione del colloquio in
relazione  ai  candidati ed alla programmazione educativa e didattica
attuata nel triennio.
   3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame
negli  istituti  e  scuole  d'istruzione  secondaria che non siano in
contrasto  con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa
e  nella  presente  ordinanza,  nonche'  le speciali disposizioni che
regolano  gli  scrutini  e  gli esami nelle scuole medie pareggiate e
legalmente riconosciute.
   4. I candidati privatisti possono presentare domanda di ammissione
agli  esami  di  idoneita'  o  di  licenza  ad una sola scuola media.
Qualora, per comprovate necessita', il candidato sia costretto, entro
i  termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella
nuova domanda deve far menzione di quella precedentemente presentata,
pena l'annullamento delle prove.
   5.  Gli  esami  di  idoneita'  e  licenza di scuola media non sono
validi  se  manchi  anche una sola delle prove scritte o il colloquio
pluridisciplinare. Negli esami di idoneita' e licenza di scuola media
le  prove  scritte  non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove
orali.
   6.  La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe
successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe, e
quella  di  ammissione  o  di  non  ammissione  all'esame  di licenza
relativa  agli alunni della terza classe, nonche' l'esito degli esami
di  idoneita'  e  licenza  di  scuola  media devono essere pubblicati
mediante affissione all'albo dell'istituto.
   7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di
scuola  media,  gli  atti  relativi  devono essere chiusi in un plico
sigillato.
   8.  Nessun  candidato puo' essere esaminato da un docente al quale
sia  legato  da  vincoli  di  parentela o di affinita' sino al quarto
grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.
   9.  Nelle  scuole  medie  annesse  ai  conservatori  di  musica lo
svolgimento  degli  esami  di  teoria  e  solfeggio e dello strumento
musicate  avverra',  considerata  la  natura  caratterizzante di tali
insegnamenti,  secondo  le  disposizioni di cui al successivo titolo.
Analogamente avverra' nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte
per  lo  svolgimento  degli  esami  sia  di  disegno  dal vero che di
plastica.
   10.  I  docenti  nominati  per  attivita'  di sostegno a favore di
alunni  handicappati, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge
4.8.1977,  n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano,
pertanto,  a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e
finali  ed  agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla
luce  dei  principi  contenuti  nella  legge 5 febbraio 1992, n. 104,
hanno  diritto  di  voto  per tutti gli alunni in sede di valutazione
complessiva  del  livello  globale  di  maturazione  raggiunta  e  di
formulazione  del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969,
n. 119.
   11.  Nel quadro delle finalita' della scuola media, gli allievi in
situazione  di  handicap che vengano ammessi a sostenere gli esami di
licenza,  possono  svolgere  prove  differenziate,  in  linea con gli
interventi   educativo-didattici  attuati  sulla  base  del  percorso
formativo   individualizzato,   secondo   le   indicazioni  contenute
nell'art.  318 del d.l.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere
idonee  a  valutare  il  progresso  dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialita' ed ai livelli di apprendimento iniziali.
   12.  Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di
cui  alla  legge 20.1.1999, n. 9 e dell'obbligo formativo di cui alla
legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere
o  meno  agli  esami  di  licenza  media  gli alunni in situazione di
handicap  che possono anche svolgere prove differenziate in linea con
gli  interventi  educativo-didattici  attuati sulla base del percorso
formativo   individualizzato,   secondo   le   indicazioni  contenute
nell'art. 318 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297.
   Tali  prove  devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto
alle sue potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si
accerti  il  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  del  PEI,  il
Consiglio di classe puo' decidere che l'alunno ripeta la classe o che
sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio
di un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per la
iscrizione  e  la frequenza delle classi successive, ai soli fini del
riconoscimento  di  crediti  formativi  da  valere anche per percorsi
integrati.
   13. Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da
rilasciare  alla conclusione degli esami stessi non e' fatta menzione
delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati.