Art. 8
              Valutazione finale ed esami di idoneita'.

   1. Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneita'
e  licenza  media  i  docenti  del corso, costituiti con il dirigente
scolastico  in  Consiglio  di  classe,  procedono  alle operazioni di
scrutinio degli alunni per la promozione alla classe seconda e terza.
   2.  La sessione degli esami di idoneita' alla seconda e alla terza
classe di scuola media e' unica.
   3.  Gli  esami  di  idoneita'  hanno  luogo  secondo il calendario
fissato  dal  dirigente  scolastico, sentito il collegio dei docenti,
come  previsto  dall'ordinanza  ministeriale  n.  134  del  2.5.2000,
relativa al calendario scolastico.
   4.  La  riunione  preliminare ha luogo il primo giorno non festivo
precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
   5.  L'esame  di idoneita' alla seconda e terza classe della scuola
media  consiste  nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua
straniera  e  in  un  colloquio pluridisciplinare su tutte le materie
indicate  nel  primo  comma dell'art.3 della legge 16 giugno 1977, n.
348.
   6.  Le  prove  degli  esami  di  idoneita'  vertono  sui programmi
integrali   delle  classi  per  le  quali  i  candidati  non  abbiano
conseguito la promozione o la idoneita'.
   7.  Nella  valutazione finale e negli esami deve essere attribuito
un giudizio unico alle discipline "storia" ed "educazione civica".
   8.  Agli  esami di idoneita' alla seconda e terza classe di scuola
media  sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro
l'anno  solare,  rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno
d'eta',  e che siano in possesso della licenza di scuola elementare e
i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da
almeno uno o due anni.
   9.  I  candidati agli esami di idoneita' alla terza classe, il cui
esame   abbia   avuto  esito  negativo,  possono,  a  giudizio  della
commissione  esaminatrice,  essere  ammessi  a  frequentare la classe
seconda.
   10.  Coloro  i  quali  provengano  da  una medesima scuola privata
possono  presentare,  qualora  lo  ritengano  opportuno,  domanda  di
ammissione  all'esame  presso  un'unica  scuola  media  dello  stesso
centro,  ovvero,  qualora sussistano particolari condizioni di ordine
logistico,  di centro vicino. 11. La scuola e' tenuta ad accettare le
relative  domande,  fatta salva l'applicazione del disposto di cui al
successivo comma.
   12.  In  caso  di  eccessiva affluenza di candidati esterni ad una
medesima  scuola,  il Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi
delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a
distribuire  tali  candidati  fra  le  varie scuole, avendo cura, per
quanto   possibile,   di   tenere  unito  il  gruppo  della  medesima
provenienza  didattica.  Gli altri privatisti vengono distribuiti fra
le  varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, delle rispettive
abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma.
   13. Per i candidati agli esami di idoneita' che sono stati assenti
per  gravi  e  comprovati  motivi,  sono ammesse prove suppletive che
devono   concludersi   prima   dell'inizio  delle  lezioni  dell'anno
scolastico successivo.
   14.  Gli  alunni  che  per  assenze  determinate  da  malattie, da
trasferimento  della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura,
oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni
in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio
delle  lezioni  dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che
si  concludono  con  il  giudizio  complessivo di ammissione o di non
ammissione alla classe successiva.
   15.  Nello  svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri
diversi da quelli seguiti nelle prove normali.
   16.  Le  disposizioni  di  cui  al successivo art. 18, comma 6, si
applicano anche agli esami di idoneita' nella scuola media.