Art. 8 Valutazione finale ed esami di idoneita'. 1. Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneita' e licenza media i docenti del corso, costituiti con il dirigente scolastico in Consiglio di classe, procedono alle operazioni di scrutinio degli alunni per la promozione alla classe seconda e terza. 2. La sessione degli esami di idoneita' alla seconda e alla terza classe di scuola media e' unica. 3. Gli esami di idoneita' hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico. 4. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte. 5. L'esame di idoneita' alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma dell'art.3 della legge 16 giugno 1977, n. 348. 6. Le prove degli esami di idoneita' vertono sui programmi integrali delle classi per le quali i candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneita'. 7. Nella valutazione finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle discipline "storia" ed "educazione civica". 8. Agli esami di idoneita' alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il tredicesimo anno d'eta', e che siano in possesso della licenza di scuola elementare e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni. 9. I candidati agli esami di idoneita' alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare la classe seconda. 10. Coloro i quali provengano da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di centro vicino. 11. La scuola e' tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo comma. 12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, di tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma. 13. Per i candidati agli esami di idoneita' che sono stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. 14. Gli alunni che per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura, oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o piu' discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva. 15. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove normali. 16. Le disposizioni di cui al successivo art. 18, comma 6, si applicano anche agli esami di idoneita' nella scuola media.