Art. 9
Valutazione finale nelle classi terze della scuola media ed esame di
                 Stato di licenza della scuola media

   1.  Sono  sedi di esami di licenza di scuola media le scuole medie
statali,  paritarie e pareggiate, nonche', per i soli alunni interni,
le  scuole  medie  legalmente  riconosciute,  salvo  quanto  previsto
dall'art.  32  della  legge  19.1.1942,  n.  86,  per le scuole medie
legalmente riconosciute dipendenti dall'Autorita' ecclesiastica.
   2. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera
se  ammettere  o  non ammettere all'esame di licenza gli alunni della
terza  classe,  formulando  il  giudizio  di  idoneita' (ammissione a
sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione
all'esame di licenza.
   3.  Il  giudizio  finale  tiene  conto  dei  giudizi analitici per
disciplina  e  delle  valutazioni  espresse  nel  corso dell'anno sul
livello  globale di maturazione, con riguardo anche alle capacita' ed
alle attitudini dimostrate.
   4.  Il  numero  delle assenze non e' per se stesso determinante ai
fini  dell'ammissione  o  non  ammissione  degli  alunni all'esame di
licenza  ma,  se  esso  e'  elevato,  la  relativa  deliberazione del
Consiglio  di  classe  di ammissione o di non ammissione, deve essere
ampiamente motivata.
   5.  I  candidati privatisti, che abbiano compiuto o compiano entro
l'anno  solare  il  quattordicesimo  anno di eta' e siano in possesso
della  licenza  elementare,  i  candidati  che  detta licenza abbiano
conseguito  da  almeno  un  triennio, nonche' coloro che nell'anno in
corso  compiano i 23 anni di eta', per essere ammessi a sostenere gli
esami  di  licenza  devono  presentare  la  relativa domanda in carta
libera,  entro  i  termini  previsti  dalla C.M. sulle iscrizioni, al
dirigente   scolastico   della  scuola  media  statale,  paritaria  o
pareggiata,  piu'  vicina  alla propria abitazione, tenendo conto non
soltanto  della  distanza,  ma anche della facilita' di accesso con i
servizi pubblici di collegamento esistenti.
   6.  Coloro  i  quali  provengono  da  una  medesima scuola privata
possono  presentare,  qualora  lo  ritengano  opportuno,  domanda  di
ammissione  all'esame presso un'unica scuola media statale, paritaria
o   pareggiata   dello  stesso  centro,  ovvero,  qualora  sussistano
particolari condizioni di ordine logistico di un centro vicino.
   7.  La  scuola  e'  tenuta ad accettare le relative domande, fatta
salva  l'applicazione  del disposto di cui al successivo comma 12 del
presente articolo.
   8.  Nelle citta' sedi di piu' scuole medie, i candidati privatisti
devono  chiedere di sostenere l'esame di licenza in una scuola ove si
insegni  la  lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna
delle scuole della citta' si insegni tale lingua.
   9.  Per  quanto  riguarda  le  domande  di  ammissione  all'esame,
controfirmate  dall'esercente  la potesta' parentale, e la prescritta
documentazione,  si  applicano  le  norme  della  legge n. 127 del 15
maggio 1997 e le disposizioni della circolare ministeriale n. 349 del
7-8-1998, in materia di autocertificazione.
   10.  Nei  riguardi  dei  candidati privatisti trovano applicazione
anche  quelle  modalita'  del  colloquio  pluridisciplinare  riferite
all'educazione  tecnica  ed  all'educazione  artistica  contenute nel
decreto   ministeriale  26  agosto  1981,  riguardante  i  criteri  e
modalita' per lo svolgimento degli esami di licenza.
   11. I candidati privatisti che hanno compiuto o compiano nell'anno
solare  il  14o  anno di eta' e che abbiano seguito studi all'estero,
per  almeno  cinque  anni,  con  risultato  favorevole, presso scuole
legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi all'esame di
licenza  media.  A  tal  fine  essi  devono  presentare, in luogo dei
documenti   previsti   di   cui  dalla  precedente  lettera  b),  una
attestazione, rilasciata dal console competente comprovante gli studi
seguiti  per l'anzidetta durata di 5 anni, il risultato favorevole ed
il suindicato riconoscimento legale.
   12.  In  caso  di  eccessiva affluenza di candidati esterni ad una
medesima  scuola,  il Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi
interessati  ed  i  presidi  delle  scuole private di provenienza dei
gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie
scuole,  avendo  cura di unire, per quanto possibile, il gruppo della
medesima   provenienza   didattica.   Gli  altri  privatisti  vengono
distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile,
delle  rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al sesto comma.
Il  Provveditore  agli  Studi,  al quale devono essere immediatamente
trasmesse  le  documentate  domande  di  ammissione  agli  esami  dei
candidati  privatisti  che  risultino essere stati preparati da uno o
piu'  insegnanti  della  scuola,  dispone  la  assegnazione  di detti
candidati  ad  altra  commissione  di  esame della stessa sede o sede
viciniore.  Di  tale  assegnazione  deve  essere data tempestivamente
comunicazione diretta agli interessati.
   13.  In  ciascuna  scuola  media e' costituita una commissione per
l'esame  di  licenza,  composta d'ufficio da tutti i professori delle
terze  classi  che insegnano le materie di esame previste dall'art. 3
della  legge  16  giugno  1977,  n.  348,  nonche'  dai  docenti  che
realizzano  forme  di  integrazione  e sostegno a favore degli alunni
handicappati di cui al secondo comma dell'art. 7 delle legge 4 agosto
1977.  Il presidente di detta commissione e' nominato con decreto del
Provveditore  agli  Studi il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito
della provincia tra:

a) dirigenti  scolastici  di  scuola  media  statale  o  pareggiata e
   dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di scuola materna,
   elementare e media;
b) professori  di  ruolo  incaricati  della  presidenza  delle scuole
   medesime.

   14. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo musicale
ricondotti  ad  ordinamento  per  effetto  D.M.  6  agosto  1999,  la
commissione   d'esame   e'  altresi'  composta  dagli  insegnanti  di
strumento musicale.
   15. I dirigenti scolastici e i docenti incaricati della presidenza
devono  provenire  da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a
svolgere le funzioni di presidente.
   16.  Qualora  il personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero
sussista,  comunque,  l'impossibilita'  di  scegliere  tra di esso il
presidente  della  commissione,  il  Provveditore  agli Studi sceglie
quest'ultimo  fra  le  restanti  categorie  indicate  nell'art. 7, 3o
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n.
362.
   17.  Al  presidente  della  commissione  di una scuola puo' essere
affidata  anche  la  presidenza della commissione di altra scuola del
medesimo  o  di  diverso  comune  vicino,  facilmente  raggiungibile,
sempreche' le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.
   18.  I dirigenti scolastici, prima di assumere la presidenza della
commissione   dell'esame   di   licenza   in   altra   scuola  media,
provvederanno  a  delegare,  ai  sensi  dell'art.  3  del Decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 maggio 1974, n. 417, le funzioni di
presidente  delle  commissioni  di idoneita' solo nel caso in cui non
possano  o  non  ritengano  di svolgere contemporaneamente la duplice
funzione  di  presidente di commissione nell'istituto di appartenenza
ed   in  quello  di  assegnazione.  Qualora  sia  possibile  svolgere
contemporaneamente  la  duplice funzione di presidente di commissione
di esame di idoneita', i dirigenti scolastici potranno concordare con
il  presidente  della  commissione  degli  esami di licenza presso la
propria  scuola un calendario delle sedute plenarie delle commissioni
e delle prove orali, che consenta ai dirigenti scolastici medesimi di
presenziare  quanto  meno  alle  prove  orali ed alle sedute plenarie
delle  commissioni  di  idoneita'  alle  seconde e terze classi della
propria scuola.
   19.  I  candidati interni sostengono tutte le prove di esame nelle
sedi   delle  rispettive  scuole  o  corsi  distaccati;  i  candidati
privatisti  sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano
le  commissioni  o  sottocommissioni  cui  essi  sono  assegnati.  Il
presidente della commissione, nel distribuire i candidati esterni fra
le  sottocommissioni, deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede
della  scuola  o  del corso distaccato piu' vicini all'abitazione dei
candidati medesimi.
   20.  Nei  corsi  istituiti  per  la  preparazione  agli  esami  di
idoneita' e licenza media l'ammissione o la non ammissione agli esami
viene  deliberata - con le modalita' previste dai precedenti commi 2,
3 e 4 - dai docenti del corso, costituiti con il Preside in Consiglio
di classe.
   21.  I candidati provenienti dai predetti corsi sostengono l'esame
di  licenza media nella sede ove gli stessi si sono svolti; i docenti
del relativo corso fanno parte della commissione d'esame della scuola
di aggregazione e ne costituiscono apposita sottocommissione.
   22. Gli esami di licenza hanno luogo secondo il calendario fissato
dal  dirigente  scolastico,  sentito  il  collegio  dei docenti, come
previsto dall'ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al
calendario  scolastico.  La  riunione  preliminare  ha luogo il primo
giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.
   23. Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine:
   - italiano
   - lingua straniera
   - matematica.
   24.  I  Provveditori  agli Studi, qualora lo ravvisino necessario,
possono,  a  seguito  di  singole  motivate  richieste  delle scuole,
modificare  il diario delle prove scritte di cui al precedente comma.
L'eventuale prova scritta relativa a materia sperimentale autorizzata
ai  sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74 dovra' svolgersi in giorno
diverso  da  quelli  previsti per lo svolgimento delle prove relative
alle materie di cui al precedente comma.
   25.  Il  diario  del  colloquio  e'  fissato  dal presidente della
commissione  in  modo  che  possa svolgersi alla presenza dell'intera
sottocommissione.
   26. La riunione preliminare e' dedicata alla predisposizione degli
adempimenti  necessari  per  assicurare il regolare svolgimento delle
operazioni di esame.
   27.   In   particolare,  il  presidente  da'  comunicazione  della
costituzione  delle  sottocommissioni  e  dell'eventuale  nomina  dei
vicepresidenti e dei commissari aggregati.
   28.  Nella  riunione  preliminare  vengono,  altresi', esaminati i
programmi  effettivamente  svolti,  i criteri didattici seguiti nelle
singole  terze  classi,  gli  interventi  effettuati  compresi quelli
eventualmente  di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati
della  programmazione  educativa e didattica del triennio, in base ad
apposite  relazioni  predisposte  dai  singoli  consigli di classe ed
approvate  in  sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i
programmi  presentati  dai  candidati  privatisti  e  le  domande  di
partecipazione agli esami con la relativa documentazione.
   29.  L'esame  di  licenza  di scuola media, per ciascuna prova, si
svolge  secondo i criteri e le modalita' stabiliti nel testo allegato
al Decreto Ministeriale 26.8.1981.
   30. Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si
applicano  le disposizioni contenute nell'art. 85 del Regio Decreto 4
maggio  1925,  n.  653.  Alla  presentazione  delle terne dei temi al
presidente  della  commissione,  prima  dell'inizio della prova, deve
partecipare  almeno  un  docente di ciascun corso distaccato, che sia
insegnante  della materia cui si riferisce la prova. La presentazione
delle  terne  deve  riguardare  ciascuna delle tre tracce della prova
scritta  di  italiano,  delle  due di lingua straniera, e la prova di
matematica.
   31.  E'  data  facolta'  di  formulare tracce diverse per ciascuna
terza  classe,  su  proposta  motivata  dei  rispettivi professori ed
approvata  dalla  commissione  nella seduta preliminare. Per la prova
scritta   in   lingua  straniera,  i  testi  proposti  devono  essere
ciclostilati  in  numero  corrispondente  ai  candidati, o riprodotti
sulla lavagna.
   32.  Ogni  sottocommissione  opera collegialmente nella correzione
degli  elaborati  e  nello  svolgimento del colloquio. Ai fini di una
valida formulazione del motivato giudizio complessivo di cui al comma
34   e'   necessario  che  nei  verbali  risulti  il  giudizio  della
sottocommissione  espresso  sul  colloquio sostenuto dal candidato ed
una traccia del colloquio stesso.
   33.  La  sottocommissione  sulla base delle risultanze dell'esame,
degli  atti  dello  scrutinio  finale  e di ogni altro elemento a sua
disposizione,  formula  un  motivato giudizio complessivo sul livello
globale di maturazione raggiunto da ogni candidato. Tale giudizio, se
positivo,  si  conclude  con l'attribuzione del giudizio sintetico di
"ottimo",  "distinto",  "buono"  e "sufficiente"; se negativo, con la
dichiarazione  di "non licenziato". Il giudizio complessivo, positivo
o  negativo,  viene  comunicato,  per  iscritto,  a  richiesta  degli
interessati.
   34.  La  sottocommissione,  infine,  verifica  e,  se  necessario,
integra  il  consiglio  orientativo  (gia'  espresso  ai  fini  della
iscrizione)   sulle   scelte   successive   dei   singoli  candidati,
motivandolo  con  parere  non  vincolante  sulla  loro  capacita'  ed
attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire se i candidati
privatisti  non  licenziati,  che  non abbiano l'idoneita' alla terza
classe, possano o meno iscriversi a detta classe.
   35. La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di
tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima concordati,
ratifica  le  deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le
deliberazioni   della   commissione  o  della  sottocommissione  sono
adottate  a  maggioranza;  in  caso  di  parita'  prevale il voto del
presidente.  Non  e'  consentito  ai  componenti  delle commissioni e
sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.
   36.  Nella  scuola  con  una  sola  terza  classe, gli adempimenti
suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.
   37.  A  coloro  i  quali  conseguono  la licenza media deve essere
rilasciato,  a  firma del presidente della commissione, il diploma di
licenza.  38.  Nel diploma viene scritto il giudizio sintetico di cui
al precedente comma 33.
   39.  Al  termine  della  sessione  il presidente della commissione
trasmette   al  Provveditore  agli  Studi  l'elenco  dei  licenziati,
richiedendo un pari numero di moduli di diploma.
   40.  Ciascun  presidente  di commissione deve redigere, in duplice
copia,  al  termine della sessione, la scheda informativa di cui alla
C.M.  20  maggio  1999,  n.  127. Tale scheda informativa deve essere
inviata  entro  il  15  luglio alle Direzioni generali regionali, che
faranno  pervenire  entro il 30 novembre un rapporto di sintesi sulle
informazioni raccolte dalle schede e basato sull'analisi svolta dagli
ispettori regionali al Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione -
Direzione  Generale  degli  ordinamenti  scolastici. La seconda copia
della  scheda deve essere trasmessa al Provveditorato secondo tempi e
modalita' che ogni Provveditore fissera' autonomamente.
   41.  Le  prove  suppletive  degli  esami  di  licenza media, per i
candidati  assenti  per gravi e comprovati motivi, devono concludersi
prima  dell'inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico successivo.
Nello  svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi
da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.
   42.  Per  i corsi facoltativi autorizzati ai sensi della circolare
ministeriale  n.  304  del  10  luglio 1998 e per i corsi facoltativi
autonomamente  organizzati  dalla scuola, compresi quelli organizzati
in  collaborazione  con  soggetti  esterni, per l'insegnamento di una
seconda  lingua straniera trovano applicazione le disposizioni di cui
alla circolare ministeriale n. 335 del 28 maggio 1997.