Art. 6 (L-R)
              Riproduzione e conservazione di documenti

  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  ed  i privati hanno facolta' di
sostituire,  a  tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le
scritture  contabili,  la  corrispondenza e gli altri atti di cui per
legge  o  regolamento  e'  prescritta  la  conservazione, con la loro
riproduzione  su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro
mezzo idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali.
(L)
  2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui
al  comma  1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che
probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure
utilizzate  sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione. (L)
  3.   I   limiti  e  le  modalita'  tecniche  della  riproduzione  e
dell'autenticazione  dei  documenti  di  cui  al comma 1, su supporto
fotografico   o  con  altro  mezzo  tecnico  idoneo  a  garantire  la
conformita' agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
  4.  Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni
e   le   attivita'  culturali  sugli  archivi  delle  amministrazioni
pubbliche  e  sugli  archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico,  ai  sensi  delle  disposizioni  del  Capo  II  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
 
          Nota all'art. 6:

             -  La  rubrica  del  capo  II del decreto legislativo 29
          ottobre  1999,  n.  490  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  in  materia  di beni culturali e ambientali, a
          norma  dell'art.  1  della  legge  8 ottobre 1997, n. 352),
          reca: "Conservazione".