Art. 9. Scarto di documenti non consultabili 1. Le proposte di scarto di documenti sottratti alla libera consultabilita' ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, sono inoltrate, per i provvedimenti di competenza al Ministero dell'interno, il quale si pronuncia entro novanta giorni. Trascorso tale termine senza che il Ministero dell'interno si sia pronunciato, l'amministrazione puo' disporre la cessione degli atti sottratti alla libera consultabilita'.
Nota all'art. 9: - Per il riferimento all'art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, si vedano le note alle premesse.