Art. 9.
                Scarto di documenti non consultabili

  1.  Le  proposte  di  scarto  di  documenti  sottratti  alla libera
consultabilita'  ai  sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio   1999,  n.  281,  sono  inoltrate,  per  i  provvedimenti  di
competenza  al  Ministero  dell'interno,  il quale si pronuncia entro
novanta  giorni.  Trascorso  tale  termine  senza  che  il  Ministero
dell'interno  si  sia pronunciato, l'amministrazione puo' disporre la
cessione degli atti sottratti alla libera consultabilita'.
 
          Nota all'art. 9:
              - Per   il   riferimento   all'art.   8,   del  decreto
          legislativo  30 luglio 1999, n. 281, si vedano le note alle
          premesse.