Art. 11 
  (Impegni, liquidazione delle spese ed ordinazione dei pagamenti) 
 
   1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole  somme
dovute  dall'istituzione  scolastica  a   seguito   di   obbligazioni
giuridicamente perfezionate. Gli impegni  assunti  possono  riferirsi
soltanto  all'esercizio  in  corso;  essi  non  possono  eccedere  lo
stanziamento dello specifico aggregato. 
   2. Per le spese correnti e per quelle connesse ai progetti di  cui
all'articolo 2, comma 6, possono  essere  assunti  impegni  a  carico
dell'esercizio successivo ove cio' sia indispensabile per  assicurare
la continuita' dei servizi e dell'esecuzione dei progetti. 
   3. L'impegno delle spese e' assunto dal dirigente. 
   4. La liquidazione della spesa, consistente  nella  determinazione
dell'esatto importo dovuto e del soggetto  creditore,  e'  effettuata
dal direttore, previo accertamento, nel caso di acquisto  di  beni  e
servizi o di esecuzione di lavori, della regolarita'  della  relativa
fornitura o  esecuzione,  sulla  base  dei  titoli  e  dei  documenti
giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. 
   5. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti sull'istituto
cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito,  con  immediata
contabilizzazione.