Art. 12
(Mandati di pagamento)
1. I mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore. Il loro
contenuto e' il seguente:
a) l'ordine rivolto all'istituto cassiere di pagare una
determinata somma di denaro ad una persona o ente;
b) il numero progressivo e data di emissione, l'importo in cifre e
in lettere della somma da pagare, la causale del pagamento, i dati
anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della
persona abilitata a rilasciare quietanza, il progetto al quale la
spesa si riferisce, la codifica della spesa come prevista nella
modellistica di cui all'articolo 30;
c) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni
fondamentali e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di
esse gravano.
2. Ogni mandato di pagamento e' sempre corredato dei documenti
giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori, forniture e
servizi, il mandato e' corredato, altresi', dei documenti comprovanti
la regolare esecuzione degli stessi e delle relative fatture.
3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni soggetti ad
inventario e' annotata l'avvenuta presa in carico con il numero
d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse, e', inoltre,
allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'articolo 36.