Art. 13 
                (Modalita' di estinzione dei mandati) 
 
   1. I mandati sono estinti mediante: 
   a)  accreditamento  in  conto  corrente  bancario,  intestato   al
creditore; 
   b)  accreditamento  o  versamento  su  conto   corrente   postale,
intestato al creditore; 
   c) vaglia postale: in tal caso deve essere allegata al  titolo  la
ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia postale; 
   d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in  contanti  da
parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare. 
   2.  Le  dichiarazioni  di  accreditamento,  che  sostituiscono  la
quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da
annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro
e la firma dell'istituto cassiere.