Art. 13
(Modalita' di estinzione dei mandati)
1. I mandati sono estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato al
creditore;
b) accreditamento o versamento su conto corrente postale,
intestato al creditore;
c) vaglia postale: in tal caso deve essere allegata al titolo la
ricevuta di versamento rilasciata dall'agenzia postale;
d) su richiesta del creditore, mediante pagamento in contanti da
parte dell'istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.
2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la
quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da
annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro
e la firma dell'istituto cassiere.