Art. 14
(Pagamento con carta di credito)
1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite
dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con
l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione
alla spesa, e' consentita, qualora non sia possibile o conveniente
ricorrere alle procedure ordinarie, per l'esecuzione delle spese
relative:
- all'organizzazione di viaggi di istruzione;
- alla rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e
all'estero;
- all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni.
2. Titolare della carta di credito e' il dirigente, il quale ne
puo' altresi' autorizzare l'uso da parte del direttore o di docenti
in servizio presso l'istituzione scolastica.
3. Per i pagamenti cosi' effettuati, il direttore provvede al
riscontro contabile entro 5 giorni dal ricevimento dei relativi
estratti conto.
4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti
emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita
convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di
cui all'articolo 16.